Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6684 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3989/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

I.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell’avvocato

OSTILI LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI ROBBIO Vincenzo

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4176/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 17/9/2008, depositata il 20/10/2008,

R.G.N. 7772/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIANCARLO PAMPANELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

I.B. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Giustizia, chiedendo di essere risarcito dei danni a lui derivati dal comportamento dell’Amministrazione la quale, dopo averlo collocato tra i vincitori di un concorso per l’assunzione di personale da destinare al Corpo di Polizia Penitenziaria e averlo così indotto a rinunciare alla precedente occupazione lavorativa per trasferirsi a (OMISSIS) e ivi seguire il prescritto corso di formazione professionale, lo aveva retrocesso nella graduatoria, ed escluso, quindi, dall’impiego, avendo rilevato un errore nell’attribuzione del punteggio. Dedusse l’esponente che l’equivoco era imputabile esclusivamente alla controparte, la quale gli aveva inspiegabilmente attribuito un titolo preferenziale da lui non dichiarato. Evidenziò che la vicenda gli aveva procurato i danni patrimoniali, biologici e psichici, dei quali veniva ora a chiedere il ristoro.

Il convenuto Ministero, costituitosi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 20 febbraio 2008 il giudice adito accolse la domanda, per l’effetto condannando l’intimato al pagamento della somma di Euro 53.406,79, oltre interessi e spese.

Preposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello lo ha respinto in data 20 ottobre 2008.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, il Ministero della giustizia, formulando sette motivi.

Resiste con controricorso I.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 2043, 1428 e 1431 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Le critiche hanno ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non poteva essere imputata allo I. la colpa di non essersi accorto tempestivamente dell’erronea attribuzione del punteggio per uno status – quello di orfano o figlio, rispettivamente, di caduto o di mutilato e invalido per servizio nel settore pubblico e privato – che egli non aveva e che, pacificamente, non aveva mai dichiarato, e tanto sia per mancanza di un suo specifico obbligo al riguardo, sia per l’insussistenza di concreti elementi dai quali potere elaborare da se medesimo una nuova graduatoria di tutti i concorrenti dichiarati vincitori e desumere da ciò la sua esclusione. Secondo l’Amministrazione ricorrente, invece, l’errore della Commissione era riconoscibile con l’ordinaria diligenza da parte dell’interessato, perchè nella nota n. 4877/1400 Prot., in data 4 giugno 1997, con la quale l’attore era stato convocato, l’Amministrazione aveva specificato il punteggio da lui realizzato e la relativa posizione occupata in graduatoria. E invero, data l’estrema semplicità dei criteri sanciti sul punto dal bando, l’errore dell’ufficio era essenziale e riconoscibile, ai sensi dell’art. 1428 cod. civ., norma dettata in tema di vizi della volontà, ma espressiva di principi generali dell’ordinamento in punto di obblighi di correttezza e buona fede gravanti su tutti i consociati. Aggiunge anche l’esponente che il medesimo errore era stato, all’evidenza, anche essenziale, avendo inciso sul risultato della procedura selettiva.

1.2 Col secondo mezzo il Ministero ricorrente denuncia insufficienza e incongruità della motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, con riferimento alla medesima questione. La Corte territoriale non avrebbe invero preso posizione sull’essenzialità e sulla riconoscibilità dell’errore, espressamente denunciati nei motivi di gravame, nè sul perchè, ai fini della reiezione della domanda attrice, fosse necessaria la previsione di un obbligo ad hoc, a carico del candidato, di segnalare l’errore nell’attribuzione del punteggio, laddove tutto si riduceva al riconoscimento del dovere del candidato di segnalare agli uffici competenti l’anomalia rilevata, in applicazione dei già menzionati principi di correttezza e buona fede.

2. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Esse appaiono anzitutto gravemente carenti sul piano dell’autosufficienza. E’ invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente il quale assuma che le risultanze di un documento siano state ignorate o male interpretate dal giudice di merito, deve, in ottemperanza al disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, sia specificare la sede processuale in cui esso è rinvenibile (c.d. contenente), sia indicarne il contenuto, con la conseguenza che la mancata osservanza anche di uno solo di tali oneri rende inammissibile il motivo (confr.

Cass. civ. n. 22303 del 2008).

Ora, nella fattispecie l’impugnante ha omesso entrambe le indicazioni, non avendo neppure specificato se la nota contenesse o meno la parte veramente sensibile dell’informazione, costituita dall’esposizione analitica dei criteri di calcolo del punteggio attribuito, sì da rendere immediatamente ostensibile al candidato che la valutazione complessiva era fondata sul riconoscimento di uno status che egli in realtà non possedeva.

3. Sotto altro, concorrente profilo va poi rilevato che le critiche non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale.

Va sul punto evidenziato che il giudice di merito, all’esito di un dettagliato esame della domanda inoltrata dallo I., ha affermato che l’attribuzione allo stesso del maggior punteggio derivante dalla condizione di orfano, era stata determinata dalla superficiale valutazione della domanda, da parte della Commissione, in contrasto con le chiare disposizioni ministeriali. Ha anche aggiunto che il candidato non era in possesso di elementi tali da poter elaborare per proprio conto una nuova graduatoria. Di qui la ritenuta sussistenza della responsabilità aquiliana del Ministero per tutti i pregiudizievoli effetti che da tale equivoco erano derivati.

Ritiene il collegio che il decidente, evidenziando l’insussistenza di condizioni idonee a consentire al candidato la formulazione, da se medesimo, della graduatoria corretta, ha escluso proprio la ricorrenza di quel requisito della riconoscibilità dell’errore su cui l’impugnante insiste nei motivi di ricorso, correttamente negando, in tale prospettiva, che fosse obbligo dello stesso rilevare l’erronea attribuzione del punteggio ulteriore. La Corte si è cioè mossa nell’ottica della assoluta buona fede e correttezza dell’attore, esprimendo un apprezzamento che, in quanto congruamente motivato e intrinsecamente plausibile, si sottrae al sindacato di questa Corte.

4. Col terzo motivo l’impugnante deduce violazione dell’art. 2056 c.c. e art. 1227 cod. civ., comma 1, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Sostiene che nell’atto di gravame aveva allegato anche la violazione dei principi in tema di concorso di colpa del creditore, laddove la Corte d’appello aveva escluso qualsivoglia responsabilità del candidato.

5. La censura è inammissibile, in quanto prospetta una questione non trattata nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura (dovendo i motivi di ricorso investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello), aveva l’onere, rimasto del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

6. I successivi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati insieme, attenendo a profili della decisione intrinsecamente collegati.

Col quarto mezzo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3. La censura si appunta contro la risposta, asseritamente sbrigativa, data dal giudice di merito ai rilievi svolti nell’atto di gravame sul nesso eziologico tra comportamento del Ministero e condizioni psichiche dell’interessato, nesso insussistente e comunque indimostrato. Si duole segnatamente l’impugnante che la Corte d’appello si sia limitata a richiamare tout court le conclusioni del consulente, senza considerare: che la documentazione versata in atti era costituita da un unico certificato, per giunta successivo alla notifica della citazione, e che lo stesso esperto aveva relegato la vicenda dedotta in giudizio al ruolo di concausa. Aggiunge che l’esclusione del danno biologico comporta la non risarcibilità del danno morale connesso alla lesione di valori costituzionalmente tutelati.

6.1 Col quinto motivo si deduce insufficienza della motivazione sul medesimo punto, e cioè sul collegamento causale tra le patologie lamentate dallo I. e la sua esclusione dalla graduatoria.

6.2 Col sesto il ricorrente lamenta violazione dell’art. 185 cod. pen.. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe invero ravvisato gli estremi del reato di lesioni colpose nel comportamento dell’Amministrazione, laddove l’errore in cui era incorsa la Commissione non concretava affatto tale fattispecie criminosa.

6.3 Col settimo deduce mancanza di motivazione in ordine al medesimo punto.

7. Le censure non hanno pregio.

Ha esplicitato il decidente che, secondo il motivato parere dell’ausiliario, la depressione dello I., soggetto certamente già predisposto, era stata scatenata dal trauma psichico causato dalla sua fuoriuscita dal Corpo della Polizia penitenziaria, con conseguente stato di disoccupazione e gravi ripercussioni a livello esistenziale, segnatamente evidenziando che le conclusioni del consulente tecnico neppure erano state contestate in primo grado dal Ministero.

In tale contesto il danno morale, riconosciuto e liquidato in prime cure, doveva essere direttamente collegato alla lesione di un valore di rango costituzionale inerente alla persona del danneggiato, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi del reato di lesioni colpose, pur ravvisabili in concreto nell’operato dell’amministrazione.

8. A fronte di tale apparato argomentativo rileva il collegio che le critiche dell’impugnante sono anzitutto resistite dal principio per cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, di talchè non è necessario che egli si soffermi sul contenuto di singole emergenze – quali, ad esempio la documentazione sanitaria – già oggetto di considerazione da parte dell’esperto. E invero le censure che tendano al riesame di siffatti elementi di giudizio, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. civ., 9 gennaio 2009, n. 282).

9. A ciò aggiungasi che – affermata la dipendenza eziologica della patologia psichica dello I. dalla condotta illecita dell’Amministrazione convenuta, nella corretta applicazione dei principi che presidiano la materia della responsabilità aquiliana e congruamente motivata la relativa scelta decisoria – il giudice di merito ha riconosciuto il danno morale in ragione sia dell’astratta ravvisabilità, nella fattispecie, del reato di lesioni colpose, sia dell’incisione di valori di rango costituzionale.

10. La ricorrenza di due autonome rationes decidendi a sostegno della scelta operata in dispositivo comporta anzitutto un profilo di inammissibilità, per carenza di interesse, della censura, essendo essa volta a contestare unicamente la responsabilità dell’Amministrazione per il reato di lesioni colpose a danno della controparte: e invero, il suo accoglimento non inciderebbe sulla tenuta della decisione impugnata, la quale resterebbe pur sempre fondata sulla ragione non criticata (Cass. civ., 20 ottobre 2009, n. 22168).

11. Sotto altro, concorrente profilo va poi evidenziata l’inconsistenza degli esposti rilievi, essendosi il decidente uniformato al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui i presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali sono alternativamente ravvisabili: a) nell’astratta enucleabilità, nel fatto illecito, di un’ipotesi criminosa; b) nella ricorrenza di una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; c) ovvero della grave violazione di diritti inviolabili della persona, come tali presidiati dalla Costituzione (Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20684).

Nè, infine, è inutile ricordare che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui questa ha efficacia di giudicato nel processo civile ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., l’estinzione del reato e l’imprcponibilità o l’improcedibilità dell’azione penale non costituiscono impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi della fattispecie criminosa (Cass. civ., 25 settembre 2009, n. 20684).

12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente Ministero al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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