Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6684 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 09/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8066/2013 R.G. proposto da:
P.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Agnusdei,
con domicilio eletto in Roma, via Felice Grossi Gondi 62, presso lo
studio dell’avv. Carlo Sebastiano Foti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia depositata il 3 settembre 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2017
dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udita l’avv. Gabriella Abiuso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nei confronti di P.G., nella qualità di ex legale rappresentante della P.V. eredi, fu emessa, a seguito di controllo automatico della dichiarazione Modello Unico 2006, relativa all’anno di imposta 2005, cartella di pagamento con la quale si recuperava un credito Iva del 2004, che l’Amministrazione Finanziaria assumeva indebitamente riportato in quella stessa dichiarazione.
Contro l’avviso P.G. propose ricorso, che fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza che fu poi interamente riformata, a seguito dell’appello dell’Agenzia dell’Entrate, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, che ritenne fondata la pretesa erariale, sul rilievo che dal controllo automatizzato era emerso che il credito riportato nella dichiarazione della società di fatto, derivata dalla morte di P.V., era stato già riportato nella dichiarazione del defunto, essendo tale ultima dichiarazione destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti degli eredi.
Contro la sentenza P.V., nella suddetta qualità, propone ricorso per cassazione, che affida a due motivi, cui resiste con contro ricorso l’agenzia dell’entrate.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. E’ vero che il credito Iva del 2004, rinveniente dalla posizione di P.V., deceduto nel corso dell’anno di imposta 2005, fu riportato sia nella dichiarazione del defunto, sia nella dichiarazione presentata dalla società instauratasi fra i suoi eredi a seguito della sua morte; nondimeno, nel comportamento della società di fatto (avente causa del defunto) non è ravvisabile alcuna violazione. Infatti, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, le istruzioni impartite per l’anno di imposta 2005, in quei casi in cui si fossero verificate trasformazioni che comportavano l’estinzione di un soggetto e il subingresso di un altro, prevedevano che “il soggetto conferente, incorporato, (deceduto n.d.r.)” non doveva presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno 2005 (così testualmente il controricorso a pag. 9), che avrebbe dovuto essere presentata solo dall’avente causa (nel nostro causa dalla società instauratasi fra gli eredi con l’apertura della successione.
La violazione ascritta nella cartella quindi non sussiste e avrebbe dovuto semmai costituire oggetto di censura la dichiarazione presentata per il defunto. D’altra parte, poichè è fatto incontroverso che il credito indicato in tale dichiarazione non è stato utilizzato in compensazione, nè chiesto a rimborso, l’errore è rimasto sulla carta, privo di qualsiasi conseguenza negativa per l’Erario, come aveva riconosciuto la sentenza di primo grado.
In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti o valutazioni di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dichiarando la nullità della cartella impugnata.
Spese dell’intero giudizio compensate.
PQM
accoglie il ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la nullità della cartella di pagamento impugnata dalla P.G. nella qualità (cartella n. (OMISSIS)); compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017