Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6683 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3881/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), C.G.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, V. ROMEO ROMEI 23, presso lo

studio dell’avvocato BIANCO CRISTINA, rappresentati e difesi dagli

avvocati CONTE Antonio, MASSIMO FASANO, CARLO STASI giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.L.N., D.A. (OMISSIS),

T.T., PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE LECCE;

– intimati –

nonchè da:

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

PAPARELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MASSIMO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.L.N., C.G.F. (OMISSIS),

T.T., C.A. (OMISSIS), PUBBLICO

MINISTERO TRIBUNALE LECCE, P.V. (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LECCE, emesso il

28/10/2008, depositato il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso con il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudice del tribunale di Lecce, esaminando i distinti ricorsi proposti da P.V., D.L.N., T.T., C.G.F. e C.A., proposti avverso il decreto di liquidazione dei compensi per Euro 125.000,00 oltre accessoria in favore del CTU prof. D.A. nel procedimento civile n. 1121 del 2001, a scioglimento della riserva formulata nella udienza del 26 maggio 2008, ha emesso ordinanza motivata di rigetto delle varie opposizioni, considerandole infondate ed esatti i criteri di liquidazione. Al rigetto dei ricorsi seguiva pronuncia di compensazione delle spese, per giustificati motivi in relazione alle peculiarità del caso ed alla complessità degli accertamenti.

Contro la decisione propongono ricorso straordinario ai sensi dell’ art. 111 Cost.. C.G.F., C.A. e P.V., con unico atto contenente tre censure e relativi quesiti, resiste con controricorso il CTU D.A. in punto di compensazione delle spese. Le parti hanno prodotto memorie.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. I ricorsi non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi di censura, cui seguirà la confutazione in diritto.

2. A. SINTESI DELLE CENSURE DEI RICORRENTI. Nel primo motivo si deduce error in procedendo avendo il giudice dell’opposizione disposto la notifica del ricorso con pedissequo decreto solo alla controparte interessata – il consulente ed al Pubblico Ministero e non anche alla Amministrazione fallimentare Terfim spa ed a S.M.P.. Il quesito a ff. 2 afferma che tali soggetti sono parti del giudizio di merito, pretermesse nel giudizio di opposizione.

Nel secondo motivo-subordinato-si deduce errore in iudicando per violazione ed errata applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 50, comma 1 e all’ art. 360 c.p.c., n. 3, da esaminare con riferimento alla individuazione della definizione di accertamento demandato dal giudice. Il quesito formulato a ff. 8 del ricorso enuncia i criteri di interpretazione dello oggetto dello accertamento demandato dal giudice al consulente.

Nel terzo motivo formulato come error in iudicando sempre in relazione al contesto normativo sopraindicato, il punto di riflessione attiene alla individuazione del c.d. risultato finale in materia di consulenza contabile. Il quesito prospetta la tesi che nella specie lo onorario andava liquidato globalmente e non per singole annualità, ma pur sempre nei limiti tariffar dello scaglione tariffario applicabile.

2.B. CONFUTAZIONE DELLE CENSURE. Il primo motivo risulta inammissibile nella formulazione del motivo, che risulta incompleto quanto alla individuazione delle parti ritenute litisconsorti necessarie in relazione alla liquidazione degli onorari al CTU incaricato di una complessa consulenza contabile. Sul punto il ricorrente non analizza il contenuto del provvedimento che ha determinato per tutte le parti del giudizio una obbligazione solidale passiva, in relazione alla quale solo le parti interessate a contestare la liquidazione sono facultizzate a proporre ricorso e ad impugnare un provvedimento che rigetta tale opposizione.

Mancando un preciso riferimento documentale in ordine alla posizione processuale alla parti pretermesse, che in ipotesi possono aver scisso le proprie posizioni, non contestando la liquidazione, non è possibile ritenere completo il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 c.p.c. – vedi sul punto Cass. SU 2007 n. 20360. Nel merito può dunque ritenersi che il litisconsorzio sia integro rispetto alle parti che parteciparono alla fase contenziosa per la verifica della congruità e legittimità dei criteri di liquidazione.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili essendo privi di autosufficienza, posto che le censure per errores in iudicando esigono la descrizione chiara e completa dei fatti interessati dalla verifica contabile, che sono, ai fini della valutazione del debito per la consulenza tecnica, collegati al ragionamento di congruità che risulta correttamente formulato nella ordinanza oggetto di ricorso.

3. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DI D..

Nel ricorso incidentale il CTU lamenta infondatamente la compensazione delle spese processuali, censurando le giuste cause di compensazione, peraltro chiaramente e ragionevolmente espresse nella parte finale del provvedimento.

4. IN RELAZIONE AL RIGETTO DEI RICORSI SUSSISTONO GIUSTI MOTIVI per compensare tra le parti del spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA