Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6683 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 19/03/2010), n.6683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6683/2008 proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

13/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2006 S.M. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 22.11.2006 – 13.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 5.166,46, quale indennizzo del danno non patrimoniale; oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 25,00 per esborsi, Euro 70,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

La Corte distrettuale osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il S. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di pubblico impiego, da lui introdotto dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 23.02.1998 ed ancora pendente;

– che detto primo grado del processo amministrativo, non particolarmente complesso, avrebbe dovuto essere definito in tempo non superiore ad anni 3;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione pari a 62 mesi, l’indennizzo da limitare al danno morale, poteva essere equitativamente liquidato all’attualità in misura pari ad Euro 1.000,00 ad anno di ritardo.

Avverso questo decreto il S. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 3.03.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il S. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 4) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 5 a 9), all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito. Manifestamente infondate risultano le censure afferenti:

– la necessità di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a)), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844);

– le doglianze inerenti all’insufficienza dell’indennizzo liquidato in via equitativa per il subito danno non patrimoniale, dal momento che è stato correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole, congruamente e logicamente argomentato dal riferimento alle peculiarità del caso ed ai noti parametri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200704845), e sia che non è valutabile in questa sede la prospettata questione circa l’incrementabilità con bonus di Euro 2.000,00, che presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibile (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684).

Fondata è, invece, la censura inerente alle spese processuali del giudizio di merito.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204; 200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben può procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attività necessariamente compiute non avendo il ricorrente specificato le modalità anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del S., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 850,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimità e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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