Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6683 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26027-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

TTM TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BUONFIGLIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO MARTELLI, GIOVANNI

CALICETI;

– contro ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 312/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La soc. T.T.M. Trattamenti Termici dei Metalli (di seguito “TTM srl”) impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia dell’Entrate, all’esito di una complessa indagine condotta dalla Procura della Repubblica di (OMISSIS) – che consentiva di scoprire un sistema frodatorio di fatture per operazioni di sponsorizzazione emesse da plurime società filtro che operavano a turno, i cui proventi venivano trasferiti a società operanti in totale evasione fiscale – disconosceva la detrazione Iva, recuperando a tassazione l’imposta per l’anno 2010.

La commissione Tributaria Provinciale di Bologna rigettava il ricorso.

2. Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello; in particolare i giudici di seconde cure pur disattendendo le censure relative alla carenza di motivazione dell’avviso e alla nullità dell’atto impositivo perchè non precedute da notifica del p.v.c., ritenevano illegittimo il recupero ad imposta con cui l’Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità dell’IVA in relazione alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, per non essere stata dimostrata la consapevolezza o anche solo conoscibilità da parte della contribuente di essere parte della c.d. frode carosello;

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, deducendo un unico motivo. La contribuente si è difesa con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR non ha rispettato il canone di riparto dell’onere della prova in relazione alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti, ed in particolare che non sarebbero stati correttamente valutati gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio.

1.1. Il motivo è infondato.

Va rilevato, in punto di fatto, che l’impugnato accertamento muove dalle indagini effettuate dall’autorità giudiziaria inquirente a carico di E.R. ritenuto autore di un sistema di frode fiscale articolato sull’utilizzo: a) di società “filtro” formalmente regolari (tra le quali le quali la Super Draft srl) che tenevano rapporti con le società che richiedevano prestazioni di sponsorizzazione (tra le quali la TTM srl); b) di società “schermo” operanti in totale evasione di imposta, incaricate di incamerare i proventi trasferiti dalle società emittenti le fatture, sostenere le spese del team E., far confluire i proventi allo stesso pilota e generare un credito di imposta.

E’ inoltre circostanza pacifica che le prestazioni di sponsorizzazione in occasioni di manifestazioni sportive e promozionali sono state effettivamente eseguite e che i pagamenti sono stati regolarmente fatti con modalità tracciate.

Il thema decidendum è, quindi, costituito dalla detraibilità o meno dell’imposta versata dal cessionario su fattura per una operazione soggettivamente inesistente in quanto riferibile ad un soggetto (nella fattispecie il pilota E.R.) diverso da quello che risulta aver emesso la documentazione fiscale (nel caso di specie la soc. Super Draft srl).

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, la circostanza che l’operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell’IVA non comporta ineludibilmente la perdita, per ii cessionario, del diritto di detrazione. E’, infatti, configurabile un’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se “non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA” (Corte giust. 6 luglio 2006, Kittel, C- 439/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagèben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte Giust. 22 ottobre 2015, Ppuh, C277/14).

A tale insegnamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte affermando che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. Sez. 5, Sent. n. 9851 del 20/04/2018 – Rv. 647837 – 01; conf. Sez. 5, Ord. n. 27555 del 30/10/2018 – Rv. 651004; Sez. 5 n. 27566 del 30/10/2018 (Rv. 651269 – 01); Sez. 5, ord. n. 15369 del 20/07/2020 (Rv. 658429 – 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato canone giurisprudenziale di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, ponendo a carico dell’Agenzia l’onere di dimostrare la fittizietà dei fornitori e del fatto che la contribuente versava in condizioni di conoscenza o conoscibilità di tale stato di cose, ed ha escluso che sia intervenuta la dimostrazione dell’elemento soggettivo.

In particolare, la sentenza si è data carico di indicare gli elementi presuntivi (costituiti dalla mancata verifica da parte della cessionaria della impossibilità della Super Drift srl di esecuzione delle prestazioni in ragione dell’assenza di qualsiasi collegamento con l’ E. e dall’essere TTM indifferente al soggetto che emetteva le fatture) posti dall’Amministrazione a sostegno del proprio assunto circa l’assenza di buona fede in capo alla TTM srl, ed ha motivatamente escluso che tali elementi fossero sufficienti a determinare anche solo la conoscibilità in capo alla contribuente di essere parte della frode carosello.

Si legge nella motivazione: “si tratta, ad avviso della Commissione, di argomenti non dirimenti. Difatti corrisponde ad una prassi diffusa nel settore dell’affidamento della gestione dello sfruttamento dell’immagine di uno sportivo ad società, diversa dalla persona fisica che rende materialmente la prestazione. Pertanto, del fatto che l’emittente non si identificasse nell’ E. non farsi discendere un rimprovero di mancata diligenza in contrahendo, ciò rispondendo ad un comportamento diffuso in ogni settore relativo allo sfruttamento dell’immagine. In secondo luogo è la stessa Agenzia delle Entrate ad evidenziare che la Super Drift presentava una contabilità del tutto regolare. Che tale dato dato corrisponda ad un preciso disegno nell’architettura di frode ordita dall’ E. non può eclissare la circostanza di fatto che la società appariva, ad un controllo esigibile dall’imprenditore medio, perfettamente in regola con il fisco, quindi del tutto affidabile ad un controllo formale. In senso contrario non può nemmeno rilevare la circostanza – introdotta dalla testimonianza riportata nell’avviso di accertamento, secondo cui il legar(l)e rappresentante della Super Drift srl sarebbe un prestanome dell’ E.. Difatti, anche a voler(la) ritenere utilizzabile la dichiarazione, essa introduce un dato di fatto interno alla organizzazione, non necessariamente rilevabile all’esterno. All’evidenza, quindi, non v’è argomento, nemmeno su base presuntiva che porti a ritenere che la TTM srl disponesse, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza, di dati sintomatici dell’inserimento della Super Drift nel sistema fraudolento facente capo nell’ E.” alla valutazione delle prove del giudicante ed in una richiesta di revisione del fatto e degli elementi di prova raccolti nel processo. Si tratta di una attività che è espressione del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito e come tale è censurabile in Cassazione solamente attraverso il corretto paradigma normativo del vizio di motivazione, e dunque nei limiti di cui art, 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012 (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., 12 febbraio 2004, n, 2707).

Il rigetto del ricorso principale, attenendo al merito dell’accertamento, comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dal contribuente, con ii quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA