Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6683 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6683 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 25844-2009 proposto da:
COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
MAZZINI 114/8, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE COLETTA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI ROSSI giusta delega a

margine;
– ricorrente –

contro-

CIRCIO MOBILI DI CIRCIO CARMINE E C. SAS in persona
del Socio Accomandatario e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

Data pubblicazione: 06/04/2016

VALLE PIETRO 2, presso lo studio dell’avvocato CIRO
PAPALE, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

controricorrente

474/2009

n.

di LATINA,

della

depositata il

30/06/2009;
udita la relazione della

Causa

svolta nella pubblica

udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

R.G.N.

Svolgimento del processo

25844/09

11 Comune di SS. Cosma e Damiano con provvedimento del 18 novembre
2006 espresse diniego ad istanza di rimborso TARSU per gli anni 2003 e
2004, avanzata dalla società Ditta Circio Mobili S.a.s. di Circio Carmine e C.,
esercente attività commerciale di esposizione e vendita di mobili, proposta

rifiuti speciali.
Avverso il diniego di rimborso la società contribuente propose impugnazione
dinanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso.
L’appello proposto dal Comune fu dichiarato inammissibile per tardività dalla
CTR del Lazio — sezione staccata di Latina — con sentenza n. 474/40/09
depositata il 30 giugno 2009, sul presupposto che la notifica dell’appello al
Comune (idonea alla decorrenza breve) per la proposizione
dell’impugnazione, fosse avvenuta in data 10 giugno 2008, come da timbro,
data e numero di acquisizione a protocollo della citata sentenza, risultando
invece il ricorso in appello notificato alla controparte in data 27 gennaio 2009.
Avverso detto ricorso l’ente impositore ricorre per cassazione in forza di due
motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce “violazione e falsa
applicazione degli artt. 53, 51, 38 del D. Lvo 546/1992 e degli artt. 137, 170 e
327 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.

Osserva al riguardo l’ente impositore l’erroneità in diritto della pronuncia
impugnata che ha ritenuto l’idoneità alla decorrenza del termine breve di cui

1

dalla società sul presupposto di provvedere in proprio allo smaltimento dei

all’art. 325 c.p.c. per la proposizione dell’appello della pretesa notifica (in
realtà comunicazione) in data 10 giugno 2008 della sentenza presso la casa
comunale; sia in ragione del fatto che essa era avvenuta direttamente dalla
parte e non a mezzo di ufficiale giudiziario, sia tenuto conto della circostanza
che il Comune si era costituito nel primo grado di giudizio a mezzo di

ai sensi dell’alt 170 c.p.c., occorreva indirizzare la notifica della sentenza.
2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia “violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 D. Lgs. n. 22/1997 come modificato dall’art. 23 L.
179/2002 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Errata motivazione sul
punto decisivo della controversia”, osservando che erroneamente, in ogni
caso, la decisione di primo grado aveva riconosciuto l’esenzione di cui all’art.
21 comma 7 del D. Lgs. n. 22/1997 riferita alle sole attività di recupero dei
rifiuti urbani ed assimilati, di modo che la contribuente che, attraverso la
documentazione prodotta, non aveva comprovato che fosse stata affidata a
terzi anche l’attività di recupero di detti rifiuti, non poteva usufruire della
suddetta agevolazione.
3. In via preliminare va dato atto che, ad udienza ormai conclusa, come da
verbale, alle ore 11,30, le parti, che alla stessa non hanno presenziato, hanno
depositato in cancelleria alle ore 12,30 istanza a firma congiunta chiedendo
dichiararsi estinto il processo, avendo definito in via stragiudiziale la
controversia.
Di tale istanza, non tempestivamente depositata, il collegio non può pertanto
tenere conto.

2

difensore, presso il quale aveva regolarmente eletto domicilio, dove pertanto,

4. Va ancora premesso che al presente giudizio risulta ancora applicabile
razione temporis

l’art. 366 bis c.p.c., trattandosi di ricorso per cassazione

avverso sentenza depositata il 30 giugno 2009.
4.1. Ciò posto, l’illustrazione del primo motivo di ricorso è conclusa da
duplice quesito di diritto col quale si chiede alla Corte di dire:

ritenere che il termine breve per l’impugnazione di cui agli artt. 325 — 326
c.p.c. decorra o meno in caso di notificazione

(rectius comunicazione) della

sentenza effettuata direttamente dalla parte o se invece perché decorra tale
termine occorre che la parte faccia notificare la sentenza a mezzo ufficiale
giudiziario;
“se la notificazione della sentenza debba avvenire, agli stessi fini di cui
sopra, presso il domicilio eletto per il primo grado di giudizio oppure se
debba ritenersi idonea la notificazione eseguita direttamente presso la sede
dell’Ente impositore, allorché lo stesso sia ritualmente costituito in giudizio a
mezzo di procuratore presso il quale ha anche eletto domicilio”.

4.2. A prescindere anche dalla duplice articolazione, il quesito deve ritenersi
inammissibile per inconferenza (cfr. Cass. civ. sez. unite 21 giugno 2007, n.
14385; Cass. civ. sez. unite 28 settembre 2008, n. 23860; Cass. civ. sez. unite
19 settembre 2008, n. 23860) rispetto alla fattispecie per cui è causa, quale
ampiamente illustrata da controparte nel suo controricorso, che induce altresì
a ritenere la formulazione del ricorso sul punto carente quanto al requisito di
autosufficienza in relazione all’art. 366 n. 3 c.p.c.
Al fine della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’appello quale
proposto dall’Amministrazione comunale avverso la sentenza di primo grado
risulta totalmente, infatti, pretermessa dal Comune ricorrente la circostanza
3

“se la corretta interpretazione delle nonne richiamate in epigrafe debba far

della previa notifica da parte dell’Amministrazione medesima di altro ricorso
in appello avverso la stessa sentenza 102/03/08 resa dalla CTP di Latina del
12 marzo 2008, depositata il 10 giugno 2008.
Si tratta del ricorso in appello notificato il 16/23.9.2008, erroneamente
peraltro indicante come destinataria dell’atto Circio Arreda S.r.l., definito con

dichiarava inammissibile l’appello, sentenza notificata il 14 settembre 2009 e
non impugnata da Comune.
La questione dell’inammissibilità del nuovo ricorso in appello notificato,
questa volta nei confronti dell’effettivo contraddittore Circio Mobili S.a.s. di
Circio Carmine e C., il 27 gennaio 2009 avverso la stessa sentenza 102/03/08,
si poneva pertanto in relazione all’eccezione che il nuovo ricorso in appello,
sebbene proposto prima della declaratoria d’inammissibilità del primo ricorso
indirizzato erroneamente alla Circio Arreda S.r.l., avrebbe dovuto essere
notificato non più entro il termine lungo d’impugnazione, ma entro il termine
breve di cui all’art. 325 c.p.c., dovendo equipararsi la notifica del primo
ricorso in appello alla conoscenza legale della sentenza impugnata.
Come è noto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza
interlocutoria della I sezione civile di questa Corte del 13 maggio 2015, n.
9782 e si è, al momento della presente decisione, in attesa del deposito della
decisione delle Sezioni Unite.
4.3. Ritiene peraltro il collegio che l’assorbente rilievo d’inammissibilità del
primo motivo per inconferenza del quesito di diritto, come formulato in
relazione alla fattispecie effettivamente devoluta all’esame del giudice di
merito, consenta la definizione immediata del presente giudizio, senza che

4

sentenza della CTR del Lazio n. 473/40/09 depositata il 30 giugno 2009, che

occorra attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sulla specifica questione
alle stesse devoluta.
Alla declaratoria d’inammissibilità del primo motivo consegue, infatti, la
formazione del giudicato sulla declaratoria d’inammissibilità del ricorso in
appello così come proposto dall’Amministrazione comunale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
6. La peculiarità nei termini sopra descritti della vicenda che ha dato origine
al ricorso per cassazione come proposto dal Comune, giustifica, in relazione
al disposto dell’art. 92 2° comma c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis,
la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2016
Il C sigliere estensore

Il Preside

5. Resta per l’effetto assorbito il secondo motivo.

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