Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6682 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34273-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

SOLFANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO CATILDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2340/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

P.M. ricorre per l’annullamento della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di successione anno 2011, quale erede di D.F.R., ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato l’accertamento per carenza di prova sulla delega di firma del sottoscrittore.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto tempestivo l’appello dell’Ufficio, e regolare la sottoscrizione dell’avviso impugnato, come dimostrato dall’Ufficio, con documentazione producibile anche in grado di appello, non essendo contestata l’appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio e non essendo richiesta la qualifica dirigenziale.

L’Agenzia si è costituita con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Col primo motivo si deduce tardività della notifica dell’avviso di liquidazione oltre il termine triennale del D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 27, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è inammissibile.

A fronte della verifica compiuta dal giudice di merito, la questione della regolarità della notifica non è censurabile in questa sede, implicando un apprezzamento di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. n. 8713/2020); il motivo, al più, avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non, invece, di violazione di legge come dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21353 del 09/11/2004, Rv. 578700-01; Sez. 5, Sentenza n. 10772 del 10/05/2006, Rv. 589478-01; Sez. 5, Sentenza n. 13916 del 28/05/2008, Rv. 603743-01; per la notifica dell’atto di citazione, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013, Rv. 627586-01). Non ha pertanto rilievo l’ord. di rimessione alla sez. un. n. 15545/2020, richiamata nella memoria dal ricorrente, al fine di rinviare la decisione della causa, stante la declaratoria d’inammissibilità del motivo.

2. Col secondo motivo, si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Anche questo motivo è infondato.

2.1. Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 11013/2019, n. 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 27871/2018; v. anche Cass. n. 8814/2019, n. 18283/19), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;

2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

3. La CTR si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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