Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6682 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6682 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA
sul ricorso 21929-2009 proposto da:
MATTIELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio
dell’avvocato DANIELA DE BERARDINIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato FEDERICO BERGAMO giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2016
652

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MATTIELLO ANTONIO;
– intimati

avverso la sentenza n. 161/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’11/07/2008;

Data pubblicazione: 06/04/2016

i

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

ricorso.

per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del


R.G.N.

Svolgimento del processo

21929/09

I signori Giuseppe ed Antonio Mattiello e Veneranda Ferevola, quali eredi di
Mario Mattiello, deceduto il 13 gennaio 1982, impugnarono con separati
ricorsi dinanzi alla CTP ‘di Napoli l’avviso di liquidazione e la successiva
ingiunzione di pagamento, con i quali era stata loro richiesta la maggiore

nell’asse ereditario, poiché venduto nel corso del semestre precedente la
morte del de cuius.
L’adita CTP di Napoli, riuniti i ricorsi, li rigettò.
Su appello dei contribuenti la CTR della Campania riformò la pronuncia di
primo grado, accogliendo il gravame, osservando che la vendita del bene in
questione doveva già ritenersi avvenuta in forza di scrittura privata non
autenticata del 15 aprile 1981, anteriormente, quindi, al semestre antecedente
la morte del dante causa dei ricorrenti, e che detta data doveva comunque
reputarsi certa, a norma dell’art. 2704 c.c., per effetto d’impossibilità fisica di
sottoscrivere l’atto da parte del venditore, che era stato colpito, almeno a far
data dal 24 aprile 1981, da malattia invalidante che non gli avrebbe consentito
di firmare.
Detta pronuncia fu oggetto di ricorso per cassazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria e questa Corte, con sentenza di codesta
sezione tributaria n 27077, depositata il 18 dicembre 2006, cassò la sentenza
impugnata per illogicità della motivazione riguardo all’accertamento di fatto
compiuto dal giudice tributario di secondo grado, che non aveva
adeguatamente considerato che la sopravvenuta impossibilità fisica a
sottoscrivere l’atto doveva intendersi come assoluta.

1

imposta conseguente all’omessa denuncia di un bene da ritenersi compreso

A seguito di detta pronuncia la causa fu riassunta dinanzi a diversa sezione
della CTR della Campania, che, pronunciando in sede di rinvio con sentenza
n. 162/52/08, depositata 1’11 luglio 2008, rigettò l’appello dei contribuenti.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione in forza di due motivi il sig.
Giuseppe Mattiello, che, oltre che nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ha

quale erede della madre Veneranda Ferevola, nelle more deceduta.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria_
La causa, già chiamata in adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2011
e sospesa ai sensi dell’art. 39, comma 12 del D.L. n. 98/2011, così come
convertito con modificazioni, in L. 111/2011, torna all’esame della Corte
all’odierna udienza di discussione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “vizio di motivazione in

relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, lamentando che la CTR della Campania cui
la causa, quale giudice di rinvio, è stata rimessa in forza della precedente
sentenza n. 27077/2006 di questa Corte, abbia totalmente omesso di
esaminare i fatti sottoposti al proprio esame, limitandosi a ripetere le
argomentazioni esposte dalla Corte di legittimità nella succitata pronuncia,
senza accertare se dagli elementi probatori acquisiti al processo potesse dirsi
provato l’impedimento assoluto del sig. Mario Mattiello a sottoscrivere l’atto
di vendita almeno dal 24 aprile 1981.
Che la decisione impugnata abbia totalmente omesso siffatto accertamento è
desumibile, tra l’altro, secondo il ricorrente, dal fatto che sia stato menzionato
dalla pronuncia impugnata uno solo dei certificati medici prodotti in atti al
2

notificato il ricorso pure nei confronti del germano Antonio Mattiello, anche

fine di dimostrare l’impossibilità fisica di sottoscrivere l’atto di vendita oltre
detta data, essendo stata completamente trascurata la valutazione di altri due
certificati datati 19 giugno 1997 e 11 ottobre 1997 del prof. Cusano.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per
“error in procedendo e violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360

presunzione di cui al I° comma dell’art. 9 del D.P.R. n. 637/1972 nel testo
applicabile ratione temporis alla presente controversia, di modo che
incomberebbe comunque all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare
l’appartenenza del bene oggetto della menzionata vendita all’asse ereditario.
3. Preliminarmente va dato atto che al presente giudizio, avente ad oggetto
ricorso per cassazione notificato il primo ottobre 2009 avverso sentenza
depositata 1’11 luglio 2008, risulta ancora applicabile, ratione temporis, l’art.
366 bis c.p.c.
Ciò premesso, deve condividersi quanto già a suo tempo esposto nella
relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. in occasione della precedente
trattazione camerale.
3.1. Il primo motivo è certamente inammissibile, in quanto non concluso da
adeguato momento di sintesi, con la chiara indicazione del fatto controverso e
decisivo per il giudizio, come richiesto dall’art.. 366

bis c.p.c., con

riferimento alla censura formulata in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5
c.p.c. (oltre alla già menzionata Cass. civ. sez. III ord.7 aprile 2008, n. 8897,
si vedano anche Cass. eiv. sez. unite l’ ottobre 2007, n. 20603; Cass. civ. sez.
V 18 novembre 2011, n. 24255; Cass. civ. sez. V 8 marzo 2013, n. 5858).
Va inoltre aggiunto che il motivo è, in ogni caso, carente di autosufficienza,
perché, nel dolersi dell’omessa valutazione di documenti (due certificati
3

n. 4 c.p.c.” assumendo che, nella fattispecie in esame non opererebbe la

medici datati 19.6.1997 e 11.10.1997), non ne riporta il contenuto, così da
consentire alla Corte di poter operare il sindacato richiesto sulla denunciata
carenza motivazionale, nel senso che qualora essi fossero stati oggetto di
esame da parte del giudice di merito, l’esito del giudizio sarebbe stato
certamente favorevole ai contribuenti (cfr. Cass. civ. VI — V ord. 28 maggio

2014, n. 12021; Cass. civ. sez. III 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. civ. sez. VI —
III ord. 16 marzo 2012, n. 4220).
3.2. Il secondo motivo è strettamente correlato al primo.
Come d’altronde è dato rilevare dalla stessa memoria a suo tempo depositata
dal ricorrente a confutazione della relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c.
che evidenziava l’inconferenza del conclusivo quesito di diritto, la tesi del
contribuente secondo cui nella fattispecie in esame si è fuori della presunzione
posta dall’art. 9 1° comma del D.P.R. n. 637/1972 applicabile ratione
temporis, postula che alla documentazione sanitaria offerta dinanzi al giudice
tributario sia riconosciuta valenza almeno quale principio di prova
dell’assoluta impossibilità fisica del de cuius di sottoscrivere la cessione del
bene nel semestre antecedente al suo decesso.
L’inammissibilità del primo motivo comporta che l’accertamento di fatto
compiuto dal giudice di merito in senso opposto sia divenuto definitivo, ciò
determinando quindi l’assorbimento del secondo motivo.
Il ricorso va perciò rigettato.
Nulla per le spese, non avendo svolto gli intimati difese.
DEPOSITATO IN
IL,

P.Q.M.

Il Dirett

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 20
Il

sigli re estenpre

Il Presidente

LLERTA

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