Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6682 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 01/03/2022), n.6682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22957/2020 proposto da:

I.K.E.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Di Costanzo Marlene, giusta procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

10/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso del cittadino (OMISSIS) I.K.E.E., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), il quale aveva invocato la protezione internazionale, o in subordine umanitaria, narrando di essere fuggito dalla (OMISSIS) poiché, a seguito di una rapina nel corso della quale i rapinatori avevano violentato e ucciso la fidanzata del proprio socio in affari, era stato arrestato dalla polizia, che però lo aveva liberato quando egli aveva accettato di contrarre le “nozze con il cadavere” della ragazza; tuttavia, non avendo il denaro per la festa di nozze, i familiari della ragazza deceduta avevano ucciso il fratello di lui.

1.1. Il tribunale ha ritenuto del tutto privo di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, il racconto del ricorrente ed altresì insussistenti i presupposti della protezione internazionale; quanto alla protezione umanitaria, non ha ravvisato profili di particolare vulnerabilità, stante l’evoluzione positiva della patologia diagnosticata a (OMISSIS) (“disturbo dell’adattamento (stress) a causa di colloqui non positivi per ottenere asilo politico”) e non ha riscontrato un adeguato livello di integrazione sociale in Italia, nonostante l’attività lavorativa saltuariamente svolta (documentata per tre mesi nel 2018-2019 e per cinque mesi nel 2020), tenuto conto che in (OMISSIS) il ricorrente gestiva un negozio con un socio.

2. I.K.E.E. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo, sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, si deduce la violazione degli artt. 1, lett. a), p.to 2, Convenzione di Ginevra; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 3, comma 3; nonché “mancanza o apparenza della motivazione” e “nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113,156 c.p.c.; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27”, poiché: i) il ricorrente in caso di rimpatrio “verrebbe sicuramente ucciso viste le minacce perpetrate nei suoi confronti e dei suoi familiari più stretti”; ii) “e’ ancora indiscussa la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – a differenza di quanto evidenziato nel decreto di rigetto in quanto ha dettagliatamente narrato quanto gli è accaduto”; iii) “il tribunale invece non ha compiuto alcuno sforzo di approfondimento della vicenda (…) ed ha ribadito in quattro forme diverse che il ricorrente non merita alcun tipo di protezione “perché non è credibile, punto””.

2.2. Il secondo mezzo, sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008”, in quanto “il ricorrente lavora regolarmente con contratto a tempo determinato ed è stato lasciato a casa per l’emergenza COVID-19”.

3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Secondo le stesse Sezioni unite, tale interpretazione della portata precettiva della norma risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente; al contrario, nel caso di specie la sottoscrizione del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola autenticità della firma del conferente, non anche alla certificazione della data ivi apposta.

4. Il suddetto rilievo assorbe la palese inammissibilità dei motivi, in quanto del tutto generici ed afferenti il merito della decisione, adeguatamente motivata dal giudice a quo.

5. Nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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