Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6681 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 19/03/2010), n.6681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24473/2004 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI

Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI

GIAMPAOLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BCRGHETTO SANTO SPIRITO;

– intimato –

sul ricorso 28062/2004 proposto da:

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 30, presso l’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROMANI ROBERTO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERRARI GIAMPAOLO, giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 597/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 10 marzo 1992, B.A. convenne dinanzi al Tribunale di Savona il Comune di Borghetto Santo Spirito, esponendo che il Comune convenuto: a) nel (OMISSIS), aveva dato inizio al procedimento di espropriazione per pubblica utilità di alcune aree di sua proprietà, come risultava dal decreto di occupazione di urgenza del (OMISSIS); b) successivamente, aveva occupato anche altra area di sua proprietà; c) nonostante le reiterate diffide, “non (aveva) corrisposto indennità alcuna a fronte dell’occupazione delle aree de quibus”. Tanto esposto, l’attore chiese che il Comune fosse condannato al pagamento della “somma dovuta a fronte dell’occupazione delle aree espropriate”.

Costituitosi, il Comune di Borghetto Santo Spirito eccepì preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere e, nel merito, chiese la reiezione della domanda.

Disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, l’attore, in sede di precisazione delle conclusioni nell’udienza del 19 aprile 2002 -, chiese “(…) il risarcimento (…) dei danni tutti subiti in conseguenza dell’illegittima occupazione delle aree indicate nell’atto di citazione (indennità per l’acquisizione dell’area, indennità di occupazione legittima, indennità di mancato godimento dei beni tra l’occupazione legittima e l’acquisizione) (…)”. Nella stessa sede, il difensore del Comune dichiarò di “non accettare il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso proposte”.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1097 del 24 settembre 2002, respinse l’eccezione di prescrizione e condannò il Comune a pagare le indennità dovute per l’espropriazione dei terreni di cui è causa, quantificandole.

2. – Avverso tale sentenza il Comune di Borghetto Santo Spirito propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, chiedendo che, in totale riforma della sentenza impugnata, il Comune fosse assolto da ogni domanda proposta da B.A..

Quest’ultimo, costituitosi, nel resistere al gravame, propose appello incidentale, chiedendo l’aumento delle somme liquidate in primo grado, “quale risarcimento per l’occupazione e/o apprensione delle aree per cui è causa”.

La Corte adita, con la sentenza n. 597/2004 del 3 agosto 2004, così, tra l’altro, dispose: “(…) in parziale accoglimento dell’appello principale, e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda (accolta dal Tribunale) avente ad oggetto l’indennità di espropriazione; rigetta l’appello incidentale;

conferma la determinazione operata dal Tribunale dell’indennità di occupazione temporanea legittima, rigettando la domanda di condanna al pagamento della stessa, e di essa disponendo il deposito presso la Cassa depositi e prestiti nelle forme di legge (…)”.

In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte:

A) ha, innanzitutto, qualificato la domanda introduttiva del giudizio, osservando: che essa “si palesa inequivocabilmente correlata all’ipotesi della espropriazione per pubblico interesse e quindi volta ad ottenere la determinazione della giusta indennità di espropriazione e con essa della giusta indennità di occupazione temporanea legittima, e non anche, malgrado ogni possibile sforzo interpretativo della volontà processuale manifestata dalla parte attrice, all’ipotesi della cosiddetta occupazione appropriativa a favore dell’ente pubblico in difetto del fisiologico sbocco provvedimentale della procedura ablatoria, costituente fonte del diritto al risarcimento del danno”; e che “in tal senso depongono con rilevanza determinante: l’espresso riferimento alla procedura espropriativa avviata dal Comune; l’altrettanto espresso riferimento al titolo della corresponsione di una somma parzialmente satisfattoria della quale è stata invocata l’integrazione; e, soprattutto, l’assenza nel contesto della citazione di qualsiasi riferimento alla avvenuta irreversibile trasformazione del bene che comporta l’estinzione del diritto dominicale privato e come tale costituisce indefettibile componente della fattispecie risarcitoria”;

B) ha, quindi, ritenuto che “in sede di precisazione delle conclusioni l’attore ha acceduto non già ad una emendatio libelli ma alla introduzione nella materia del contendere di una domanda risarcitoria affidata al dedotto perfezionamento della suddetta fattispecie acquisitiva ed ablativa che va sotto il nome di occupazione appropriativi”;

C) nel rilevare che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria, perchè nuova, e quella indennitaria, in mancanza del decreto di espropriazione, ed accogliere esclusivamente la domanda indennitaria per l’occupazione temporanea, ha osservato al riguardo: “(…) il Tribunale, pur dando atto in motivazione che pare obiettivamente che la sostituzione della originaria domanda indennitaria con la nuova domanda risarcitoria porti ad una domanda nuova non rientrante in quelle consentite dall’art. 184 c.p.c., e che tale domanda poteva ammettersi solo qualora parte convenuta, tacitamente o meno, avesse accettato il contraddittorio anche su di essa, con singolare incongruenza, affermando che il Comune convenuto non ha negato l’asserito esproprio, non ha affermato di avere corrisposto le eventuali dovute indennità, affermando anzi (contrariamente alle risultanze degli atti) che il Comune riconosce l’avvenuto esproprio, dimostrando di non avere percezione della differenza tra l’occupazione temporanea, la espropriazione formale e la cosiddetta occupazione appropriativa, e polemicamente osservando che il Comune di Borghetto ha espropriato terreni di proprietà dell’attore e non esiste motivo per cui esso non paghi le indennità dovute, senza emettere alcuna pronunzia – nemmeno in termini di inammissibilità – ha acceduto alla liquidazione di una indennità di espropriazione in riconoscimento implicito di un diritto del quale invece deve essere rilevata (in adesione al rilievo del Comune appellante in via principale) la insussistenza in difetto di un provvedimento espropriativo, e di una indennità di occupazione temporanea legittima che, ex se rispondente ad una domanda compatibile con la prospettazione (e con il perfezionamento) dell’ipotesi della fattispecie acquisitiva risarcitoria, deve ritenersi sopravvissuta alla modificazione delle conclusioni”;

D) conclusivamente, ha affermato che, “(…) in accoglimento sul punto dell’appello principale, e in riforma parziale della sentenza impugnata, va rimossa la statuizione avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità di espropriazione (…), con declaratoria di improponibilità della relativa domanda”; che, “Attesa l’assenza di interesse processuale al riguardo, nessuna statuizione è da emettere circa l’inammissibilità della domanda risarcitoria”, e che “Resta assorbita la problematica relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno”.

3. – Avverso tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.

Resiste, con controricorso, il Comune di Borghetto Santo Spirito, il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, cui resiste, con controricorso, B.A..

4. – Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., il ricorso principale (n. 24473 del 2004) ed il ricorso incidentale (n. 28062 del 2004), proposti contro la stessa sentenza.

2. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda, accolta dal Tribunale, avente ad oggetto l’indennità di espropriazione, sostenendo che tale capo di pronuncia integra la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perchè il Comune non ha impugnato la statuizione del Giudice di primo grado – di condanna del Comune stesso al pagamento delle somme ivi determinate – in quanto integrante una liquidazione dell’indennità di esproprio, con la conseguenza che detta statuizione, in mancanza di specifica impugnazione, deve intendersi passata in cosa giudicata.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 184 c.p.c.”), il ricorrente critica, per altro verso, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che, “Attesa l’assenza di interesse processuale al riguardo, nessuna statuizione è da emettere circa l’inammissibilità della domanda risarcitoria”, sostenendo che tale decisione integra una ulteriore violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto i Giudici a quibus, sostituendo all’originaria domanda risarcitoria proposta dal B. una domanda volta alla corresponsione dell’indennità di espropriazione – mai dallo stesso formulata -, hanno omesso di pronunciare sulla domanda – quella risarcitoria – invece specificamente proposta.

Con il terzo motivo (con cui deduce: “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione della domanda proposta dall’attore in primo grado. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.; artt. 360 e 184 c.p.c.”), il ricorrente – ove i precedenti due motivi fossero ritenuti privi di fondamento – critica, infine, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha qualificato la domanda originariamente proposta dal B. siccome domanda di condanna alla corresponsione dell’indennità di espropriazione, sostenendo che la relativa motivazione è affetta dai vizi denunciati in rubrica, perchè fondata esclusivamente sull’interpretazione letterale dell’atto di citazione, senza considerare che: 1) l’atto introduttivo non contiene alcun riferimento al decreto di esproprio; 2) la domanda è stata proposta dinanzi al Tribunale di Savona, competente a conoscere le domande di risarcimento del danno da occupazione appropiativa; 3) il Comune, già dalle prime difese, ha espressamente fatto riferimento alla irreversibile trasformazione dei terreni a seguito della realizzazione dell’opera pubblica avvenuta nel 1979; 4) a tale irreversibile trasformazione hanno fatto riferimento – ai fini dell’accertamento in ordine al dies a quo del termine della eccepita prescrizione – i giudici istruttori succedutisi nell’istruzione della causa; 5) alla medesima irreversibile trasformazione hanno fatto riferimento gli scritti difensivi del ricorrente.

3. – Con l’unico motivo, il ricorrente incidentale – per l’ipotesi in cui si ritenesse che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuta accolta dal giudice di primo grado la domanda indennitaria, anzichè la domanda risarcitoria – tale ultima domanda richiederebbe una pronuncia espressa di inammissibilità ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., illegittimamente omessa dalla Corte genovese.

4. – Il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, perchè – come esattamente dedotto dal ricorrente si è formato il giudicato interno sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Savona n. 1097 del 24 settembre 2002, nella parte in cui ha qualificato la domanda originaria proposta dal B. siccome domanda indennitaria ed ha conseguentemente ritenuto nuova e, perciò, inammissibile la domanda risarcitoria dallo stesso proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sulla quale il Comune di Borghetto S. Spirito ha espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Al riguardo, in particolare, valgono le considerazioni che seguono.

A) Il Tribunale di Savona, con la menzionata sentenza di primo grado ha, tra l’altro, affermato: “Pare, obiettivamente, che la sostituzione della originaria domanda indennitaria con la nuova domanda risarcitoria porti ad una domanda nuova non rientrante in quelle consentite dall’art. 184 c.p.c.. Tale domanda poteva ammettersi solo e qualora parte convenuta, tacitamente o meno, avesse accettato il contraddittorio anche su di essa. Sennonchè il Comune di Borghetto ha immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove ex adverso proposte”. Ciò statuito, il Tribunale, nel merito, ha condannato il Comune di Borghetto S. Spirito a corrisponedere al B. “le indennità dovute per la espropriazione dei terreni di cui è causa”.

A prescindere dalla correttezza giuridica di tale decisione, è tuttavia evidente che il Tribunale, nel ritenere la “novità” della domanda risarcitoria rispetto a quella originariamente proposta dal B., ha qualificato tale domanda originaria come indennitaria, ha dichiarato inammissibile quella risarcitoria ed ha coerentemente provveduto alla determinazione sia dell’indennità di espropriazione, sia dell’indennità di occupazione temporanea spettanti al B..

B) Ambedue le parti hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, muovendo dall’erroneo presupposto che il Tribunale avesse invece pronunciato sulla domanda risarcitoria.

Infatti, dall’esame diretto dell’atto di appello – e delle relative conclusioni – del Comune di Borghetto S. Spirito, nonchè della comparsa di risposta con appello incidentale – e delle relative conclusioni – del B. emerge inequivocabilmente detto errore:

quanto all’appello del Comune, laddove questo – dopo aver riassunto la predetta vicenda processuale – afferma che “l’impugnata sentenza (…) passa inspiegabilmente ad affrontare il merito della domanda di risarcimento del B., merito che, appunto, in quanto derivante dalla domanda nuova non avrebbe potuto e dovuto essere affrontato”;

quanto all’appello incidentale del B., laddove questi, criticando il quantum delle somme liquidate dal Tribunale in suo favore, chiede che la Corte adita condanni il Comune al pagamento di maggiori somme “quale risarcimento per l’occupazione e/o apprensione delle aree per cui è causa”.

C) E’ dunque evidente che, a cagione di detto erroneo presupposto ed in mancanza di specifiche impugnazioni delle parti aventi ad oggetto l’effettivo decisum del Tribunale di Savona, si è formato il giudicato interno sia sulla qualificazione della domanda originaria del B. siccome domanda indennitaria, sia sulla pronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria dallo stesso proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni. E’ appena il caso di aggiungere che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, quando tale qualificazione abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non abbia proposto impugnazione, come è appunto avvenuto nella specie (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 21490 del 2005 e 5702 del 2001).

5. – Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di Genova avrebbe dovuto – anzichè tentare di “correggere” d’ufficio le impostazioni difensive delle parti e la pronuncia del Tribunale di Savona – limitarsi a dichiarare, in limine, l’inammissibilità di entrambi gli appelli. Al riguardo, deve sottolinearsi che gli stessi Giudici a quibus – dopo aver “reimpostato” il thema decidendum e prospettato quale avrebbe dovuto essere la decisione giuridicamente corretta (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettere da A a D) – osservano significativamente: “in tale situazione, singolarmente l’appellante in via principale Comune di Borghetto Santo Spirito insta per conseguire nella presente causa la declaratoria (che sarebbe stata giustificata in primo grado) della inammissibilità di una domanda (quella risarcitoria) che non è stata accolta dal primo giudice, e della quale l’appellante in via incidentale B. A. altrettanto inutilmente sostiene ex post l’ammissibilità senza tuttavia dolersi del mancato accoglimento di essa nel merito”.

Tali osservazioni della Corte d’Appello di Genova confermano il rilievo, dianzi evidenziato (cfr., supra, n. 4, lettera B), dell’erroneità del presupposto dal quale hanno preso le mosse entrambi gli appelli e che ha caratterizzato le censure ivi svolte.

6. – L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta, per le ragioni dianzi esposte, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, perchè il processo non poteva essere proseguito.

7. – Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, perchè alla formazione del predetto giudicato consegue la carenza di interesse alla pronuncia sulle censure con essi svolte.

8. – Ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., comma 2, le spese di tutti i gradi del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, sussistendone i giusti motivi costituiti dalla peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili gli altri motivi ed il ricorso incidentale.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il processo non poteva essere proseguito. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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