Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6681 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12549-2019 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO FREDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8323/9/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte, con l’ordinanza n. 12637/2017, aveva cassato con rinvio la decisione della CTR Campania con la quale era stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di V.G. contro l’accertamento emesso sulla base di accertamenti bancari per l’anno 2004, in parziale accoglimento dell’appello, determinava il reddito di lavoro autonomo per l’anno 2004 in Euro 253.619,99 al quale andavano rapportate le imposte così come applicate nell’avviso di accertamento.

Secondo la CTR, esclusa la valenza presuntiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dei prelevamenti risultanti dai conti correnti intestati al V., quanto ai versamenti il contribuente non aveva fornito adeguata e rigorosa giustificazione dei singoli versamenti. A dire della CTR, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 30.586,00 il contribuente non aveva giustificato i versamenti di Euro 253.619,91, risultando pertanto un’evasione di Euro 223.033,00.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con il secondo motivo prospetta il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e controversi nella fase di merito, rappresentati da alcuni versamenti per i quali il ricorrente avrebbe fornito analitica giustificazione.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, in quanto la CTR, pur avendo in parte motiva individuato l’importo del reddito evaso in Euro 223.033,00, avrebbe poi nel dispositivo determinato il reddito di lavoro autonomo per l’anno 2004 in Euro 253.619,00, comprendendo anche quello ritualmente dichiarato.

Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la CTR dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione che, secondo il giudice di appello, riposavano specificamente nella mancata specifica dimostrazione e giustificazione dei versamenti utilizzati dall’ufficio per la ripresa a tassazione. Ciò esclude che la CTR abbia violato il principio del c.d. minimo costituzionale, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 -.

Passando all’esame del terzo motivo, che merita un esame prioritario rispetto al secondo motivo per ragioni di ordine logico mettendo in discussione la validità stessa della sentenza impugnata, la censura fondata sulla dedotta contraddittorietà della sentenza è inammissibile, essendo venuto meno, per effetto della novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di contraddittorietà della sentenza. Senza dire che la complessiva lettura della sentenza e l’interpretazione delle sue parti consente di ritenere che il giudice di appello abbia inteso unicamente legittimare l’accertamento emesso nei confronti del contribuente limitatamente agli importi indicati quali versamenti, dovendosi escludere l’esistenza in parte qua di una motivazione radicalmente e insanabilmente incomprensibile – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 -.

Il secondo motivo è fondato nei termini di cui appresso specificati.

Ed invero, benchè la CTR abbia affermato di avere esaminato la documentazione prodotta dal contribuente per giustificare i versamenti posti a base dell’accertamento, va evidenziato che gli elementi fattuali puntualmente indicati alle pagg.33 e 34 del ricorso per cassazione, riproduttivi di una parte limitata degli elementi esposti nelle pagg. da 8 a 18 del ricorso di primo grado (anch’essi riportati nel ricorso per cassazione alle pagg. da 17 a 26) non sono stati in alcun modo esaminati dalla CTR. In questa direzione, del resto, orienta la giurisprudenza di questa Corte, ove si è chiarito che in tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi – cfr. Cass. n. 30786/2018 -.

In definitiva, rispetto a tali ultimi elementi il giudice di appello non ha completamente preso posizione, avendo per converso indicato come confusamente e genericamente elencati elementi che la parte contribuente aveva analiticamente indicato per giustificare l’illegittimità della pretesa fiscale azionata nei confronti del Velardo, a fronte, peraltro, di versamenti e relative causali generiche – si pensi alle indicazioni verbali di versamenti in contati ricevuti dal coniuge o di altre voci genericamente indicate come versamenti frutto di risparmio o di altre voci ancora più generiche non supportate da corrispondenti elementi di riscontro capaci di superare la presunzione nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Nei limiti degli elementi indicati alle ricordate pagg. 33 e 34 del ricorso per cassazione deve quindi convenirsi con la parte ricorrente circa l’esistenza di un vizio di omesso esame di fatti rilevanti e controversi per il giudizio.

Sulla base di tali considerazioni in accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo, disattesi il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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