Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6681 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6681 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 14200-2009 proposto da:
COMUNE DI BERNALDA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso
lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2016
650

contro

LINZITTO GAETANA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO PAGANELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ALDO PERCOCO giusta delega a margine;
– controricorrente

Data pubblicazione: 06/04/2016

avverso la sentenza n. 9/2008 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 24/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

dell’Avvocato RIZZO che ha chiesto la cessazione del
giudizio;
udito per il controricorrente l’Avvocato PAGANELLI per
delega dell’Avvocato PERCOCO che ha chiesto la
cessazione del giudizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per la cessazione della materia del contendere.

udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO per delega

12_ G. N

Svolgimento del processo

I 42tRY09

La sig.ra Gaetana Linzitto propose ricorso dinanzi alla CTP di Matera avverso
l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Bernalda, per l’anno 2000,
le aveva intimato il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (di
seguito ICI) per l’importo di € 1095,64 relativamente a terreni di proprietà

classificate svantaggiate, per effetto delle decisioni n. 251 e 252189 della
Commissione europea, che avevano attuato la Direttiva del Consiglio CEE del
28 aprile 1975, n. 268, erano esenti dall’imposta ai sensi del D. Lgs. n. 504
del 1992, art. 7 comma I, lett. h) e della L. n. 984/1977, art. 15.
La CTP di Matera, nel contraddittorio con l’ente impositore, accolse il ricorso
nel merito, disattendendo la preliminare eccezione d’inammissibilità dello
stesso per sua tardiva proposizione formulata dal Comune di Bernalda.
Proposto da quest’ultimo appello avverso la decisione di primo grado, essa fu
confermata dalla CTR della Basilicata, con sentenza n. 09/1/08 depositata il
24 aprile 2008, in virtù dell’essenziale considerazione che dovesse intendersi
identità tra le “zone agricole svantaggiate” di cui alla citata normativa
comunitaria ed i “terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina
delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 98411977” nei cui confronti l’art. 7

comma 1 del D. Lgs. n. 504/1992 stabilisce l’esenzione dal pagamento
dell’ IC I.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Comune di Bernalda,
affidando il ricorso a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
La contribuente resiste con controricorso.

della stessa siti in detto Comune, assumendo che essi, ricadendo in aree

La causa, già chiamata all’udienza del 4 giugno 2015, torna all’esame della
Corte all’odierna pubblica udienza di discussione per la verifica della
regolarità dei pagamenti nelle more effettuati dalla contribuente.
Motivi della decisione
1. L’attestazione di cui alla nota prot. 10140 del 7 giugno 2011 da parte del

della contribuente del tributo ICL quale richiesto, per quanto in questa sede
rileva, per l’anno 2000, oggetto dell’avviso di accertamento impugnato dalla
contribuente per il complessivo importo dovuto di € 1096,00, comporta la
cessazione della materia del contendere tra le parti. Essendosi verificata nelle
more della pendenza del giudizio di cassazione, il rilievo della stessa
comporta la caducazione delle precedenti pronunce non ancora passate in
giudicato, essendo venuto meno l’interesse alla definizione in via giudiziale
del rapporto controverso (cfr. Cass. civ. sez. VI — V ord. 25 luglio 2012, n.
13109; Cass. civ. sez. V 17 luglio 2014, n. 16324).
Va disposta, per l’effetto, la cassazione senza rinvio della pronuncia
impugnata.
2. L’esito di cui sopra giustifica la compensazione tra le parti delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta cessata materia della materia del
contendere tra le parti e per l’effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2016

2

responsabile dell’ufficio comunale della regolarità del pagamento da parte

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