Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6681 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29010/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

NORD EST TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in Roma Via di

Villa Sacchetti n. 9 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Marini,

rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Perrone e

dall’avvocato Giuseppe Marini;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 411/19/2020,

depositata il 12/02/2020;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ex art. 23, comma 8-bis, convertito

dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Guida Riccardo;

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Locatelli Giuseppe ha

concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione con

rinvio della sentenza impugnata.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nord Est Trasporti Srl, esercente il servizio di trasporto pubblico extraurbano nella provincia di Milano, propose tre istanze di rimborso della maggiore Irap versata per gli esercizi 2008, 2010, 2011, assumendo di avere diritto alla c.d. riduzione del cuneo fiscale in applicazione del novellato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4. Formatosi il silenzio rifiuto sulle istanze, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente con tre distinti ricorsi, e la C.T.P. di Milano con altrettante pronunce (nn. 758/2018, 956/2018 e 760/2018) accolse le domande.

2. La C.T.R. della Lombardia, riuniti gli appelli dell’ufficio, con la sentenza in epigrafe, li ha rigettati ed ha confermato le decisioni di primo grado, sul rilievo della mancanza dei presupposti ostativi al riconoscimento dell’agevolazione fiscale, rappresentati dal fatto che la società operasse in regime di “concessione” e a “tariffa” in quanto, nella specie, dall’analisi dei testi contrattuali, risultava che si era in presenza di appalti di servizi nei quali il gestore del servizio, tramite la tariffa imposta dall’ente pubblico, riusciva a coprire una percentuale limitata dei costi di esercizio, all’incirca pari al 30%.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello; la società ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (“1. Falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che, alla luce dei contratti di servizio stipulati tra la Provincia di Milano e la contribuente, quest’ultima non aveva diritto al beneficio della deduzione del cuneo fiscale ai fini Irap (che, se attribuito, avrebbe causato un’inammissibile “sovracompensazione” dei costi di esercizio) in quanto la società gestiva il servizio di trasporto dei passeggeri in regime di concessione e a tariffa e non sulla base di contratti di appalto di servizi.

2. Con il secondo motivo (“2. Falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 17,18 e 19. Violazione della L.R. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13, artt. 5 e 6 e Tab A, n. 5.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha considerato che nella visione del legislatore i contributi pubblici, stabiliti nel contratto di servizio, e le tariffe imposte costituiscono un insieme inscindibile. Ed infatti i contributi pubblici (commisurati ai costi standard) debbono coprire la parte dei costi di esercizio che non è possibile coprire con le tariffe imposte.

3. I due motivi, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati.

3.1. Per la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12/12/2019, n. 32633; in senso conforme, in motivazione, Cass. 11/08/2020, 16889; 14/10/2020, n. 22156; 22/10/2021, n. 29504; 15/09/2021, n. 24977) “In tema di Irap, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 266 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla L. finanziaria 2007), che ha modificato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la “ratio” giustificatrice del cd. cuneo fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto legittima l’esclusione del contribuente dal beneficio trattandosi di impresa operante nel settore del trasporto pubblico locale a concessione e “a tariffa”, dovendo applicare un prezzo di biglietto non libero ma fissato dalla P.A.).”.

3.2. La sentenza impugnata collima con l’enunciato principio di diritto perché, attraverso l’esegesi dei testi contrattuali (che non è stata attinta da specifica censura da parte dell’Agenzia), stabilisce che non si è in presenza di una “concessione” a “tariffa”, nella quale è l’utenza a sopportare il costo del servizio, bensì di un appalto di servizi, nel quale è l’ente pubblico che versa un corrispettivo a favore dell’impresa che gestisce l’attività di trasporto.

E tale aspetto, ossia la mancanza del presupposto giuridico preclusivo del beneficio fiscale (poiché, merita ripeterlo, si tratta di un appalto di servizi e non di una concessione), è già di per sé dirimente ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione fiscale, anche a prescindere dal vaglio in ordine al profilo economico del rapporto negoziale, che diviene superfluo. Infatti, il problema della verifica della remuneratività o meno della tariffa, ossia della sua idoneità a scontare il costo dell’Irap e ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’attività, si pone esclusivamente rispetto alle imprese che operano in regime di concessione, non per quelle che (come nel caso della contribuente) svolgono l’attività di pubblico trasporto in virtù di un appalto di pubblico servizio.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, a titolo di compenso, in Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% del compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA