Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6680 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 19/03/2010), n.6680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4220/2007 proposto da:
G.G. (c.f. (OMISSIS)), I.M. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUNIGIANA
6, presso il Dott. D’AGOSTINO GREGORIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato INTILISANO Luciana, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. 40/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA depositato il 01/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
RUSSO LIBERTINO ALBERTO che chiede che la Corte di Cassazione, in
Camera di consiglio, accolga per quanto di ragione il ricorso per
manifesta fondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato nei confronti del Ministero della Giustizia, G.G. e l’Avv. I.M. impugnavano il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria 17/11-1/12/2005, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 1.500,00 nei confronti del G., quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto periodo di irragionevole durata, nonchè errata determinazione del quantum, omessa liquidazione del bonus di Euro 2.000,00, omessa distrazione delle spese di giudizio.
Non si è costituito il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Erroneamente il giudice a quo ha determinato la durata del processo a decorrere dall’atto di riassunzione (21/3/1997), anzichè dalla data del ricorso introduttivo (6/11/95), e fissato il periodo di durata irragionevole in tre anni, anzichè in cinque anni e quattro mesi (sentenza emessa il 10/3/2004).
Altrettanto erroneamente la Corte territoriale ha liquidato a titolo di equa riparazione la somma di Euro 500,00 annui. La doglianza relativa al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 va respinta, non avendo il G. dedotto di aver allegato dinanzi al giudice di merito circostanze giustificative di esso, in relazione alle particolarità del caso concreto. Va altresì rilevata l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese del giudizio di merito.
Va cassato il provvedimento impugnato.
Può decidersi nel merito. Considerando i parametri usuali della CEDU e di questa Corte, può determinarsi il danno morale (Euro 800,00 all’anno) in complessivi Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), con interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere al G. la somma di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio, che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, Euro 385,00 (trecentoottantacinque/00) per diritti ed Euro 800,00 (ottocento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato Intilisano, antistatario; per il giudizio di legittimità in Euro 1.000,00 (settecento/00) per onorari ed Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte in favore dell’avvocato Intilisano, antistatario.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010