Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6680 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12429-2019 proposto da:

Z.A., in proprio e nella qualità di rappresentante legale e

liquidatore della ADZ SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA MANGANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Z.A., in proprio e quale liquidatore della società ADZ s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Torino che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento notificata il 21.10.2015. Secondo la CTR l’appello era privo di motivi specifici, nemmeno ravvisandosi violazione di legge alcuna, avendo il giudice di primo grado escluso la legittimazione della società e del liquidatore ad impugnare una cartella emessa nei confronti di società estinte, essendo i soci responsabili dei debiti societari in virtù del rapporto successorio.

Z.A., in proprio e quale liquidatore della società ADZ s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, con il quale prospetta la violazione dell’art. 2495, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, art. 110 c.p.c.. Avrebbe errato la CTR nell’escludere la legittimazione della società e del liquidatore ad impugnare la cartella relativa ad un debito della società cancellata.

La censura è inammissibile, avendo la CTR dichiarato inammissibile l’appello per ritenuta non specificità dei motivi di impugnazione e non risultando tale statuizione aggredita dal ricorrente, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione in punto di non ammissibilità dell’appello. Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto di specificità, affermandone poi comunque nel merito l’infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l’onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell’interesse a far valere in sede di legittimità l’erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata – cfr. Cass. n. 9243/2004, Cass. n. 21514/2019 -.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 22.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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