Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6680 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31565-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO BANCHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 921/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR dell’Emilia Romagna – con sentenza n. 921/6/2018 depositata il 21.3.2018 dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Parma che aveva accolto il ricorso della contribuente F.T. su avvisi di accertamento sul presupposto che la data di spedizione riportata sulla cartolina di ricevimento apposta manualmente non fosse idonea a provare la data di spedizione. Avverso detta sentenza l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato un motivo.

Parte intimata si è costituita con controricorso

1. Con il motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 comma 5, art. 20 comma 2, e artt. 51 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: l’Ufficio aveva regolarmente adempiuto alle formalità in ordine alla notifica dell’appello, provvedendo a depositare la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata; da essi si poteva verificare che l’accettazione del plico era avvenuta il 6.5.2015, termine utile per l’appello.

Il motivo è fondato.

In tema di processo tributario, la notifica “diretta” del ricorso a mezzo posta “si considera fatta nella data di spedizione” anche per l’appellante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2, fermo restando che l’avviso di ricevimento, pur non previsto dal citato D.Lgs. n. 546, art. 22, comma 1, che fa riferimento soltanto al deposito dell’avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento (Sez. 5, n. 22932 del 29/10/2014).

D’altronde, in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (Sez. 6 – 2, n. 4891 del 11/03/2015).

Nella specie, dall’avviso di ricevimento riprodotto nel ricorso si evince con chiarezza la data di accettazione del 6.5.2015, utile per la tempestività dell’appello, sicchè il gravame avrebbe dovuto reputarsi tempestivo, non potendo avere alcun contrario rilievo il timbro sulla busta ed il servizio di tracciatura della raccomandata.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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