Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6680 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6680 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA
sul ricorso 13691-2009 proposto da:
CIMEI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell’avvocato
MAURO VAGLIO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

EQUITALIA GERIT AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA ROMA SPA
in persona dell’Amm.re Delegato, elettivamente
domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINI° 18, presso
lo studio dell’avvocato ALBERTO DI GIAMBATTISTA, che
lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO

udito per il ricorrente l’Avvocato VAGLIO che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

NAPOLITANO;

R.G.N.

Svolgimento del processo

3691/09

L’ avv. Paola Cimei impugnò dinanzi alla CTP di Roma tre iscrizioni
ipotecarie (la n. 51432/14852, la n. 161505/498663 e la n. 15324/29994) su
beni immobili di proprietà della stessa in favore del “Servizio Riscossione
Tributi Cone. Prov. Roma” ed ogni altro provvedimento presupposto,

assumendo di averne avuto notizia dalla propria banca e quindi per mezzo di
successiva visura eseguita il 18 luglio 2007 presso l’Agenzia del Territorio di
Roma 1.
L’ adita CTP di Roma dichiarò inammissibile il ricorso, sul presupposto che
gli atti avverso i quali era stato proposto ricorso non rientravano nell’elenco di
quelli impugnabili di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992.
Sull’appello proposto dalla contribuente la CTR del Lazio, con sentenza n.
14/22/09, depositata il 16 gennaio 2009, rigettò il gravame, correggendo in
diritto la motivazione della sentenza di primo grado, nel senso che
l’inammissibilità del ricorso derivava dalla tardività della sua proposizione,
dovendo ritenersi che, a seguito della documentazione prodotta in originale
dal concessionario della riscossione su ordinanza della CTR, a seguito del
disconoscimento da parte dell’appellante della conformità all’originale delle
fotocopie comunque prodotte per la prima volta in grado d’appello dal
concessionario stesso, fosse stata accertata la regolarità delle notifiche relative
alle iscrizioni ipocarie.
Avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione, affidando il
ricorso a nove motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Equitalia Gerit S.p.A. (ora Equitalia Sud S.p.A.) resiste con controricorso.
Motivi della decisione
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eccependo di non aver ricevuto notifica delle stesse e delle cartelle esattoriali,

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione
degli arti. 57 e 58 D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
La contribuente assume che la decisione impugnata si è posta in violazione
delle nonne relative al divieto di sollevare innanzi al giudice tributario di
appello nuove eccezioni attraverso nuovi documenti, osservando che,

della riscossione, rimasto contumace nel primo grado di giudizio, si sarebbe
determinato un illegittimo ampliamento del thema decidendum, dovendo
invece la produzione in appello di nuovi documenti nel processo tributario
ritenersi consentita solo nei limiti imposti dall’art. 57 del citato decreto.
2. Con il secondo motivo la contribuente censura la sentenza impugnata per
“violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
4 c.p.c.”, assumendo che la decisione della CTR sarebbe affetta dal vizio di
ultrapetizione, per avere rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, in
assenza di eccezione di controparte, rimasta, peraltro, contumace nel primo
grado di giudizio.
3. Con il terzo motivo la ricorrente svolge analoga doglianza, questa volta
denunciando “violazione o falsa applicazione degli arti. 57 e 58 D. Lgs. n.
546/1992 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, in relazione alla
contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui la CTR
ha affermato che la documentazione relativa alle comunicazioni degli atti
impugnati fosse acquisibile perché strettamente attinente all’eccezione
formulata dall’ufficio appellato, la quale, viceversa, doveva ritenersi
eccezione nuova non proponibile per la prima volta in appello.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia

“violazione o falsa

applicazione degli arti. 2719 c.c., 18 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 2697 c.c. in
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attraverso l’esibizione solo in grado d’appello da parte del concessionario

relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, assumendo che la decisione impugnata
avrebbe illegittimamente ritenuto assolto l’onere del concessionario della
riscossione di provare di averle notificato le iscrizioni ipotecarie sulla base di
incomprensibili schermate tratte dal proprio sistema informatico, dalle quali
non era in alcun modo desumibile la riferibilità alle iscrizioni ipotecarie in

5. Con il quinto motivo analoga doglianza è formulata dalla ricorrente questa
volta in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., non essendo dato evincere, secondo
la contribuente, dalla decisione impugnata da quali elementi la CTR abbia
tratto il convincimento che le tre iscrizioni ipotecarie fossero state comunicate
alla contribuente stessa.
6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ancora “violazione o falsa
applicazione degli arti. 3,7, 10 e 14 della L. 20.11.1982 n. 890, dell’art. 26
D.P.R. 602/73, dell’ari. 29 del D.P.R. 29.3.1976 n. 156, dell’art. 4 del D. Lvo
22.7.1999, n. 261 e degli arti. 139 e 149 c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
La ricorrente rileva, con riferimento ai tre avvisi di ricevimento delle
raccomandate a mezzo delle quali sarebbe avvenuta, secondo il
concessionario della riscossione, la comunicazione alla contribuente delle
iscrizioni ipotecarie in oggetto, che erroneamente la CTR ne avrebbe ritenuto
la validità, osservando che per due dei tre atti le ricevute di ritorno risultano
sottoscritte da firma illeggibile del preteso destinatario, peraltro presso
indirizzo non coincidente con quello effettivo del destinatario dell’atto,
essendo l’avv. Cimei residente in Roma alla Via Plinio 7 se. A int. 7 e non
alla Via Plinio 7 se. A int. 10 come risultante dall’indirizzo apposto sulle
suddette raccomandate, ed evidenziando comunque l’illegittimità della
3

contestazione.

consegna effettuata per il tramite di agenzia privata, in contrasto con le
disposizioni che regolano l’espletamento dei servizi universali da parte di
Poste Italiane S.p.A.
7. Con il settimo motivo analoga censura è svolta in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c., denunciando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione

ipotecarie per cui è causa.
8. Con l’ottavo motivo analoga censura a quella come esposta nel sesto è
svolta questa volta dalla ricorrente riguardo alla comunicazione dell’iscrizione
ipotecaria che sarebbe avvenuta il 15 febbraio 2007 al portiere dello stabile,
senza che alla consegna dell’atto al portiere avesse fatto seguito la spedizione
della raccomandata informativa prevista dall’art. 139, 4° comma c.p.c. e 7,
comma 60 della L. n. 890/1982.
9. Infine, con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
“violazione o falsa applicazione degli arti. 3, 7, 10 e 14 della legge
20.11.1982, n. 890, dell’art. 26 D.P.R. 602/73, dell’art. 29 del D.P.R.
29.3.1976 n. 156, dell’art. 4 del D. Lvo 22.7.1999 n. 261 e degli arti. 139 e
149 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, evidenziando in particolare,
come,diversamente da quanto esposto dalla decisione impugnata, non era dato
evincere da alcun elemento che il portiere, che avrebbe sottoscritto gli atti in
data 16 dicembre 2005 e 15 febbraio 2007, fosse autorizzato in via
permanente al ritiro della corrispondenza per l’ avv. Cimei.
10. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché tra
loro strettamente connessi.
10.1. Presupposto comune a ciascun motivo è che il deposito di documenti in
appello da parte dell’agente della riscossione, che non si era costituito nel
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quanto alla ritenuta legittimità delle comunicazioni inerenti alle iscrizioni

primo grado di giudizio, avrebbe determinato un ampliamento del thema
decidendum, rispetto al quale dovrebbe ritenersi preclusa la nuova produzione

di documenti in appello.
Deve, invece, escludersi che i documenti prodotti in appello dall’agente della
riscossione siano funzionali a supportare un’eccezione nuova in senso stretto,

Si tratta, infatti, nel caso di specie, di mera difesa, trattandosi (cfr. Cass. civ.
sez. VI — V ord. 7 giugno 2013, n. 14486) di produzione documentale
finalizzata unicamente a contrastare il motivo addotto dalla ricorrente a
sostegno dell’impugnazione proposta dinanzi al giudice tributario di non aver
ricevuto notifica (o, più correttamente, comunicazione) delle iscrizioni
ipotecarie delle quali la contribuente assume di aver ricevuto notizia solo per
mezzo di espletamento di relativa visura, a seguito di comunicazione ad opera
della banca di riferimento, e, come tale, circoscritta nell’ambito del thema
decidendum quale posto dallo stesso ricorso introduttivo ad opera della

contribuente; tant’è che, a seguito del disconoscimento dei documenti prodotti
in copia, la CTR ha fatto ordine all’agente della riscossione, su sollecitazione
della stessa parte ricorrente, di produzione dei documenti stessi in originale.
10.2. Ciò premesso, va in questa sede data ulteriore continuità all’indirizzo
più volte espresso da questa Corte in materia, secondo cui “in materia di
appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso
dall’art. 1 comma secondo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del
quale, nel rapporto fra nonna processuale civile ordinaria e nonna
processuale tributaria, prevale quest’ultima, non trova applicazione la
preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345 30 comma c.p.c.,
potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di
5

come tale non rilevabile d’ufficio.

primo grado” (tra le molte Cass. civ. sez. V 22 gennaio 2016, n. 1116; Cass.
civ. sez. V 27 marzo 2013, n. 7714; Cass. civ. sez. V 16 settembre 2011, n.
18907; Cass. civ. sez. V 20 febbraio 2006, n. 3611). Né, in questa sede, la
doglianza è dalla ricorrente riferita al momento in cui, nel corso del giudizio
di appello, i documenti sono stati prodotti, onde poterne apprezzare

comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992 (si veda, al riguardo, Cass. civ. sez. V 24
febbraio 2015, n. 3661).
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.
11. La trattazione congiunta s’impone, stante la loro stretta correlazione,
anche riguardo ai motivi quarto, sesto ed ottavo, dovendo verificarsi se la
documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione sia idonea a
comprovare che la contribuente sia stata resa edotta delle iscrizioni ipotecarie
su beni immobili della stessa.
11.1. Va in primo luogo dato atto che le cosiddette schermate del sistema
informatico interno di Equitalia, riprodotte, nell’ambito del quarto motivo,
diversamente da quanto addotto dalla ricorrente, vanno lette ed interpretate
congiuntamente agli avvisi di ricevimento riportati dalla ricorrente, in numero
di due, nell’ambito del sesto motivo, e la terza nell’ottavo.
Ciò consente di ritenere in primo luogo l’infondatezza dell’eccezione secondo
cui detti avvisi di ricevimento delle rispettive raccomandate, per mezzo delle
quali l’agente della riscossione assume di aver comunicato l’effettuazione
delle iscrizioni ipotecarie per cui è causa, non contengono alcun riferimento
alle iscrizioni ipotecarie stesse.
È vero, piuttosto, che gli avvisi di ricevimento non recano i numeri delle tre
iscrizioni ipotecarie, la n. 51432/14852, la n. 161505/498663 e la n.
6

l’eventuale tardività con riferimento al combinato disposto degli artt. 61 e 32,

15324/29994, ma ciascuno ha puntuale riferimento al fascicolo della
corrispondente iscrizione come da relativa schermata.
Precisamente la prima raccomandata recapitata il 7 maggio 2005 reca il
riferimento all’iscrizione ipotecaria di cui al fascicolo 2005 0020863; quella
consegnata il 16 dicembre 2005 all’iscrizione ipotecaria di cui al fascicolo

di cui al fascicolo 0972007 000001106.
Ne consegue che la censura mossa dalla ricorrente alla statuizione del giudice
di secondo grado nella parte in cui ha affermato che “le tre ricevute riportano
a stampa i numeri di posizione delle iscrizioni ipotecarie” è priva di
fondamento.
Resta estranea, al motivo d’impugnazione così come formulato dalla
ricorrente, la deduzione dell’illegittimità delle rispettive comunicazioni per
violazione dell’obbligo di chiarezza tale da assicurare l’effettiva conoscenza
degli atti da parte del contribuente, ciò che preclude qualsiasi considerazione
al riguardo.
11.2. È pure infondata la doglianza relativa all’eccepita nullità delle anzidette
comunicazioni, che sono state inoltrate dall’agente della riscossione
direttamente per mezzo del servizio postale, con il recapito affidato in
convenzione a terzi.
La giurisprudenza allegata da parte ricorrente appare in proposito inconferente
perché riferita alle disposizioni della L. n. 890/1982 in relazione all’art. 149
c.p.c., che attengono esclusivamente alla notifica a mezzo posta eseguita
dall’ufficiale giudiziario.
Nel caso di notifica di atti direttamente a mezzo del servizio postale da parte
dell’agente della riscossione, nell’ambito di quanto consentito dall’art. 26, 1°
7

2005 0095100; quella recapitata il 15 febbraio 2007 all’iscrizione ipotecaria

comma, ultima parte del D.P.R. n. 602/1973, la giurisprudenza di questa
Corte, dovendo trovare applicazione le disposizioni che regolano il servizio
postale universale (con riferimento al tempo delle comunicazioni oggetto di
contestazione il d.rn. 9 aprile 2001; si vedano, successivamente, il d.m. 1°
ottobre 2008; da ultimo delibera 385/13/Cons del 20 giugno 2013) è ferma nel

non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in
ordine alla persona cui è consegnata il plico, dovendo l’atto, pervenuto
all’indirizzo del destinatario, ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo
(con specifico riferimento ad atto consegnato al portiere cfr., più di recente,
tra le altre, Cass. civ. sez. VI — V ord. 23 novembre 2015, n. 23874).
Ne consegue che non solo l’atto recapitato il 7 maggio 2015, apparentemente
sottoscritto dalla destinataria, ma anche quelli ricevuti dal portiere – per i
quali, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato nell’ambito del
nono motivo (si veda infra paragrafo 13) sub specie dell’art. 360, 1° comma,
n. 5 c.p.c., negli altri due casi il giudice di merito ha ritenuto sussistere
specifica autorizzazione al ritiro – debbono ritenersi conosciuti dalla
destinataria, senza che occorresse l’ulteriore adempimento della raccomandata
informativa, quale previsto dall’art. 7 6° comma della L. n. 890/1982,
analogamente a quanto disposto dall’art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di
notifica al portiere per ufficiale giudiziario.
11.3. Né, d’altronde, occorreva che fosse depositata copia della
comunicazione d’iscrizione d’ipoteca, atteso che la ricorrente si è doluta
unicamente dell’omessa comunicazione della stessa, essendo sufficiente a
contrastare la relativa eccezione, alla stregua delle considerazioni precedenti,
la produzione degli avvisi di ricevimento delle rispettive raccomandate
8

ritenere che, difettando apposite previsioni ad opera della disciplina postale,

spedite direttamente tramite il servizio postale dall’ agente della riscossione
(cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI — V ord. 17 febbraio 2016, n. 3036).
11.4. Infine, in proposito, si rivelano infondate le doglianze della ricorrente
nella parte in cui assume la nullità delle notifiche perché eseguite per il
tramite di posta privata.

consegnate da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione, per
determinazione quindi autonoma dell’ufficio postale cui Equitalia si è rivolta
(per analoga fattispecie, cfr. Cass. civ. sez. VI — V ord. 24 luglio 2014, n.
16949; si veda anche Cass civ. sez. V. 6 giugno 2012, n. 9111), non essendo
stata quindi elusa la riserva in via esclusiva alle Poste Italiane (ora S.p.A.)
degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie
di cui all’art. 4 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni.
12. Appare comunque doverosa una precisazione riguardo all’effettiva portata
delle doglianze esaminate nel paragrafo precedente.
Ritiene la Corte che la ricorrente abbia inteso effettivamente censurare la
sentenza impugnata solo nella parte in cui ha affermato che le comunicazioni
delle iscrizioni ipotecarie siano effettivamente pervenute alla destinataria, con
riferimento alle denunciate violazioni di norme di diritto o per vizio di
motivazione.
Non vi è dunque spazio – senza che in questo caso possa soccorrere il potere
del giudice di qualificazione della domanda, che non può spingersi sino a
modificare l’ambito del thema decidendum delineato dalla parte medesima perché nella fattispecie in esame possa ritenersi prospettata nei succitati
motivi di ricorso la questione della violazione del contraddittorio
endoprocedimentale, relativamente all’omissione di comunicazione
9

È incontroverso, in fatto, che le raccomandate in oggetto siano state

preventiva, che in difetto di pagamento delle somme dovute entro il termine di
trenta giorni, sarà iscritta ipoteca; comunicazione che, come è noto, non era
normativamente disciplinata al tempo in cui sono avvenute le iscrizioni
ipotecarie per cui è causa, essendo stato il comma 2 bis all’art. 77 del D.P.R.
n. 602/1973 aggiunto solo dall’art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011, n.

dal 13 luglio 2011, ma che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n.
19967 e 19668 del 18 settembre 2014, hanno affermato dovuta anche in
relazione al periodo anteriore, in ragione dell’obbligo, desumibile dal sistema,
incombente all’amministrazione di attivazione del contraddittorio
endoprocedimentale, affinché la parte possa esercitare il proprio diritto di
difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda altrimenti al
pagamento del dovuto: considerazioni, queste ultime, riguardo alla specifica
problematica relativa all’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio,
non contraddette dalla successiva pronuncia delle stesse Sezioni Unite 9
dicembre 2015, n. 24823, come implicitamente confermato dalle successive
ordinanze della sezione VI — V n. 2879 del 12 febbraio 2016 e n. 3316 del 19
febbraio 2016, che hanno ribadito la necessità, in materia, anche alla luce dei
principi sanciti dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta fondamentale dei diritti
dell’Unione europea, dell’attivazione del previo contraddittorio a mezzo di
comunicazione preventiva d’iscrizione d’ipoteca.
13. Inammissibili, infine, si rivelano il quinto motivo ed il nono motivo,
denuncianti, come si è visto nelle rispettive rubriche innanzi riportate, vizi di
motivazione ex art. 360, l° comma, n. 5 c.p.c. senza che l’illustrazione dei
rispettivi motivi sia conclusa dai rispettivi quesiti di fatto, con la chiara
indicazione di ciascun fatto controverso e decisivo per il giudizio, rispetto ai
10

70, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106, con decorrenza

quali si denunciano le lamentate carenze di motivazione della sentenza
impugnata.
14. Infine ugualmente inammissibile è il settimo motivo, con il quale
congiuntamente la ricorrente compendia una duplicità di censure per
violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, mancando a conclusione

violazione dell’art. 360 1° comma, n. 3 c.p.c., quanto il momento funzionale
di sintesi con riferimento alla censura formulata in relazione all’art. 360, 1°
comma, n. 5 c.p.c..
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore
della controricmente delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in C 5.200,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed
accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2016
Il Co sigliere stensore

Il Presidente

della relativa illustrazione tanto il quesito di diritto in relazione alla dedotta

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