Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 668 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICASTRO N. 11, presso lo studio dell’avvocato STRACUZZI OTTAVIO,

(presso l’Avv. SILVIA STIVALI), che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STRACUZZI ATTILIO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D. (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO DI MESSINA;

– intimati –

avverso il decreto n. 302/09 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

19/11/09, depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito l’Avvocato Stracuzzi Ottavio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

conferma la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. D.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, nei confronti di R.D. e del PG, il giudice a quo, che non hanno svolto attivita’ difensiva.

2. il D. impugna in questa sede il decreto in data 19 – 26.11.2009, con cui la Corte di appello di Messina, sezione minorenni, ha parzialmente accolto il reclamo della R., in proprio ed in rappresentanza di D.S., figlio naturale riconosciuto delle parti, proposto contro il decreto reso il 26.05 – 4.06.2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Messina aveva tra l’altro:

a) disposto l’affidamento condiviso ai genitori del figlio minorenne, stabilendone la domiciliazione privilegiata presso la madre, cui aveva assegnato la casa familiare;

b) determinato in Euro 380,00 mensili l’apporto economico paterno al mantenimento del figlio;

3. con il decreto impugnato la Corte distrettuale ha motivatamente sia revocato l’assegnazione alla R. della casa familiare, sia elevato la suddetta contribuzione paterna ad Euro 600,00, onde consentire alla medesima R. di soddisfare anche l’esigenza abitativa del figlio (all’epoca di nove anni), e sia disposto che tale apporto decorra dal mese di dicembre 2009, (rectius e non dalla) data del ricorso introduttivo del procedimento;

4. il ricorso contiene i seguenti motivi:

1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 155 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per mancata motivazione in ordine all’accoglimento della domanda relativa alla data d’inizio dell’obbligo dell’assegno.

2 Violazione ed errata applicazione dell’art. 155 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla revoca dell’assegnazione dell’alloggio offerto dal D..

3 Violazione ed errata applicazione dell’art. 155 cod. civ. in relazione all’art 360 c.p.c., n. 5 per illogica, contraddittoria ed in conducente motivazione in ordine all’aumento dell’assegno (Euro 220,00).

5. l’impugnazione appare palesemente priva di pregio, avendo la Corte distrettuale anche logicamente e compiutamente motivato le avversate statuizioni, posto che:

– si palesa aderente al dettato normativo la decorrenza del contributo paterno di mantenimento del figlio, dalla presentazione della relativa domanda da parte della R. (cfr, tra le altre, cass. 200610119).

– non censurabile appare sia il complesso delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a revocare l’assegnazione alla R. della ex casa ove la famiglia di fatto alloggiava e per converso, tenendo giustamente presente l’interesse preminente del figlio delle parti, pure in vista di condizioni di vita quotidiana autonoma rispetto ai suoi nuclei parentali, e sia l’entita’ dello stabilito aumento del contributo economico paterno per fare fronte all’insorta esigenza abitativa del minore, consona ai notori costi minimi di simile iniziativa.

6. il ricorso puo’, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi disatteso.

Roma, il 21 agosto 2010”.

La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente;

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione sono state mosse osservazioni critiche da parte del difensore del ricorrente:

– il contenuto della depositata memoria si sostanzia nuovamente in generici rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non e’ dato desumere illogicita’ o carenze motivazionali decisive, posto anche che risultano o ricondotti a meri, irrilevanti richiami a contegni fattuali risalenti ad epoca anteriore all’introduzione del presente procedimento, tra l’altro insuscettibili di primo apprezzamento in questa sede, ovvero implicare considerazioni avulse dalle plurime e logiche ragioni, che hanno indotto i giudici di merito a ritenere la prescelta soluzione abitativa autonoma piu’ conforme all’interesse preminente del minore;

– non emergono, pertanto, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra;

Il ricorso va, quindi, respinto per manifesta infondatezza.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, atteso l’esito del giudizio ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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