Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6679 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PITRUZZELLA GIOVANNI

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POLARIS ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), M.G.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 1156/2005 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 12/7/2005, depositata il

29/09/2005, R.G.N. 1089/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4 luglio 2001 il Tribunale di Palermo, considerato che l’attore aveva già ricevuto in sede stragiudiziale L. 47.000.000, rigettava la domanda proposta da R.D., che aveva chiesto la condanna di M.G. e della Polaris Assicurazioni S.p.A. (ora Milano Assicurazioni S.p.A.) al risarcimento degli ulteriori danni conseguenti ad un sinistro stradale.

Con sentenza in data 12 luglio – 29 settembre 2005 la Corte d’Appello di Palermo accoglieva la domanda in misura ritenuta inadeguata.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: correttamente il primo giudice aveva determinato il danno patrimoniale sulla scorta del mod. 101 prodotto; l’appellante non aveva provato che il reddito di bracciante agricolo dichiarato derivasse da condizioni di lavoro precarie o saltuarie; il R. non aveva provato neppure di avere sostenuto spese mediche in misura superiore a quella liquidata dal Tribunale.

Avverso la suddetta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Milano e il M. non hanno espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo lamenta vizio della motivazione circa un punto decisivo della controversia sotto il profilo dell’omesso esame di documenti prodotti.

La censura è inammissibile poichè implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività riservate al giudice di merito e inibite al giudice di legittimità. L’omesso esame di documenti, nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e di cui peraltro non è stata dimostrata la decisività, non può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla spese.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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