Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6679 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6679
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11906/2009 proposto da:
C.A., Q.N., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LABICANA 92, presso lo Studio CROCETTA – TESTA, rappresentati e
difesi dagli avvocati FUSCO SILVIO e GIANFRANCO TESTA, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria la PIRELLI
RE CREDIT SERVICING SPA, già Credit Servicing SpA per variazione di
denominazione, a sua volta già Servizi Immobiliari Banche – SIB
SpA, per variazione di denominazione, in persona del funzionario
della Pirelli Re Credit Servicing SpA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato CELEBRANO
GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato TARANTO GIUSEPPE,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SERVIZI IMMOBILIARI BANCHE – SIB SPA (quale procuratrice della
International Credit Recovery Srl);
– intimata –
avverso la sentenza n. 550/2008 del TRIBUNALE di LATINA del 10.3.08,
depositata il 25/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
p.1. C.A. e Q.N. hanno proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Servizi Immobiliari Banche – S.I.B., quale procuratrice della International Crredit Recovery s.r.l. avverso la sentenza del 25 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione da loro proposta avverso l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare iniziata nei loro confronti dall’Istituto San Paolo di Torino sulla base di un contratto di mutuo fondiario ipotecario.
Nel relativo giudizio si costituiva la Servizi Immobiliari Banche-S.I.B. s.p.a., quale procuratrice della International Credit Recovery s.r.l., cessionaria del credito azionato esecutivamente. Quindi, con la comparsa conclusionale, si costituiva la Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., quale procuratrice della Sagrantino Italy s.r.l., a sua volta resasi cessionaria del detto credito.
Al ricorso ha resistito con controricorso, quale mandataria della Internazional Credit Recovery (5) s.r.l., la Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., qualificandosi come già Credit Servicing s.p.a., e a sua volta già Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. s.p.a..
p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte resistente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
p.1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:
“(….) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè tardivamente proposto.
Infatti, essendo la controversia inerente ad un’opposizione all’esecuzione, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis: Cass. n. 12250 del 2007) e pertanto il ricorso, per osservare il c.d. termine lungo, avrebbe dovuto proporsi entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre è stato proposto ben oltre.
La costituzione della resistente in senso sostanziale non sembra giustificata sul piano della legittimazione, perchè non si comprende a che titolo e come essa l’avrebbe. La International Credit Recovery (5) s.r.l., infatti, nella sentenza impugnata si dice cessionaria del credito esecutato, ma poi – implicitamente – cedente a favore della Sagrantino Italy s.r.l. La resistente è invitata a prendere posizione al riguardo”.
p.2. 11 Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione in ordine alla sorte del ricorso, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che riguardo ad esse non sono stati svolti rilievi.
Con riferimento alla sollecitazione rivolta alla resistente, l’assenza di rilievi dei ricorrenti, è sufficiente a far superare l’incertezza rilevata nella relazione e ciò indipendentemente da quanto ha allegato la resistente, peraltro, in modo non del tutto esaustivo, nella sua memoria, nella quale nulla si dice sulla Sagrantino.
Le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti fra ricorrenti e resistente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010