Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6679 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.15/03/2017),  n. 6679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14323-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile del P.T. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI PONTEFICI 3, presso lo STUDIO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO CEGLIO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI UFFICIO

CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

C.C., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 371/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DI CERBO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Commissione tributaria regionale di Napoli, riformando la sentenza emessa in primo grado, ha annullato la cartella di pagamento emessa, nei confronti della contribuente C.C., sulla base di un precedente avviso di accertamento, non impugnato, riferito all’imposta di registro e relativo all’accertamento del maggior valore del bene oggetto di un contratto di compravendita stipulato con atto del (OMISSIS).

2. La CTR ha fondato la propria decisione sul fatto che la cartella di pagamento, nel descrivere il tributo richiesto, aveva fatto riferimento all’imposta di registro per locazione di fabbricati, anzichè alla verifica di maggior valore oggetto dell’avviso di accertamento precedentemente notificato alla contribuente, sicchè l’atto doveva ritenersi insufficientemente motivato, impedendo alla contribuente di avere l’esatta conoscenza della pretesa tributaria azionata; ha aggiunto la CTR, che la cartella risultava anche priva di “alcune indicazioni richieste dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, quali l’organo giurisdizionale per l’impugnativa dell’atto impositivo”.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Equitalia Sud spa, formulando due motivi di impugnazione, ai quali ha aderito anche l’Agenzia delle Entrate. La contribuente, alla quale il ricorso risulta correttamente notificato presso il domicilio eletto, non ha articolato difese.

4. Con il primo motivo di ricorso vengono formulate cumulativamente plurime doglianze, riconducibili alla violazione del divieto di domande nuove in appello e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.; nonchè omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione “dei principi generali in tema di giurisdizione e sui poteri dei decidenti del merito”.

5. Il motivo è infondato.

6. Parte ricorrente ha fondato il complesso motivo di gravame sul presupposto secondo il quale la CTR avrebbe accolto l’impugnazione della cartella di pagamento sulla base di un motivo non proposto dalla contribuente in primo grado ed introdotto solo nella successiva fase di gravame. A sostegno di tale argomentazione parte ricorrente ha trascritto il ricorso introduttivo, al fine di dimostrare, in sostanza, che la doglianza principale aveva ad oggetto la mancata preventiva notifica dell’avviso di accertamento nonchè la mancanza della sottoscrizione della cartella da parte del responsabile del procedimento. Sulla base di tale presupposto ha dedotto che l’accoglimento dell’appello – basato sull’omessa motivazione della cartella con riferimento alla pretesa tributaria oggetto del precedente accertamento – sarebbe conseguita alla proposizione di motivi nuovi e, in quanto tali, inammissibili.

7. La tesi sostenuta dal ricorrente non appare condivisibile, essendo contraddetta dalla mera lettura del ricorso introduttivo – riprodotto nel ricorso per cassazione – dal quale emerge chiaramente che la contribuente aveva espressamente chiesto, nel formulare le conclusioni, la declaratoria di nullità della cartella per difetto di motivazione, richiesta basata sull’assunto che, non avendo stipulato alcun contratto di locazione, il riferimento a tale tipologia contrattuale rendeva la cartella inidonea a comprendere le ragioni dell’imposizione tributaria. Alla luce del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi quindi che la questione concernente la nullità della cartella per difetto di motivazione, specificamente riferita alla contraddittorietà circa il titolo della pretesa tributaria azionata, sia stata ritualmente proposta fin dal primo grado e ciò trova del resto conferma nel fatto che la stessa sentenza resa dalla CTP, pur disattendendo le argomentazioni della contribuente, ha motivato proprio in merito all’inidoneità delle contraddittorie indicazioni contenute nella cartella a rendere incerto il titolo sul quale si fondava la richiesta di pagamento. Deve escludersi, in definitiva, che la CTR sia incorsa in un vizio di ultrapetizione, essendosi limitata a recepire uno dei motivi di doglianza avanzati fin dal primo grado che, peraltro, era stato espressamente rigettato dalla sentenza di primo grado.

8. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), parte ricorrente lamenta, denunciando, in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e degli artt. 112 e 132 c.p.c., l’insufficiente e contraddittoria motivazione con la quale la CTR ha accolto l’appello, con specifico riferimento alla mancanza di motivazione della cartella di pagamento. Inoltre deduce la violazione di legge relativamente al vizio ravvisato dalla CTR in ordine all’omessa indicazione dell’organo giurisdizionale competente per l’impugnazione.

9. Il motivo è fondato.

10. Occorre premettere che l’articolazione del motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulla deduzione della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, pur avendo il ricorrente omesso di richiamare l’art. 360 c.p.c., n. 5, essendosi limitato ad evocare la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4. Applicando il principio secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013), si può procedere all’esame nel merito del motivo di ricorso. Occorre tener presente, inoltre, che al ricorso in esame non è applicabile ratione temporis la modifica normativa dell’art. 360 c.p.c., n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54.

11. Ciò premesso, risulta agevole rilevare l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza resa dalla CTR e condensata nell’affermazione secondo cui “la motivazione riferita ad imposta di registro per locazione fabbricati non ha consentito al contribuente di avere piena conoscenza della natura della pretesa tributaria. La cartella inoltre risulta priva di alcune indicazioni richieste dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, quali l’organo giurisdizionale per l’impugnativa dell’atto impositivo”. Invero, la cartella di pagamento – come indicato dalla stessa contribuente nel ricorso dinanzi alla CTP – descriveva l’oggetto della pretesa con riferimento a “compravendita n. 1981 del 10/06/1997” per poi aggiungere che l’imposta di registro veniva richiesta con riferimento alla locazione di fabbricati. Orbene, posto che quest’ultima indicazione è pacificamente erronea, la CTR avrebbe dovuto ugualmente verificare se l’espresso richiamo all’atto di compravendita, in relazione al quale la contribuente aveva già ricevuto un avviso di accertamento non impugnato, consentisse ugualmente di avere esatta contezza delle ragioni creditorie poste a fondamento della cartella. Tanto più che nella sentenza di primo grado si dava espressamente conto del fatto che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato, a mani della contribuente, in data 10 maggio 1999. Va richiamato al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 11466/2011). Recentemente si è ribadito che la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (Cass. 21177/2014). La CTR, pertanto, avrebbe dovuto compiere una esaustiva valutazione volta a stabilire se il contribuente aveva o meno subito un effettivo pregiudizio per effetto dell’indicazione errata relativa all’imposta dovuta con riferimento ad un contratto di locazione, pur se inserita in un contesto nel quale veniva correttamente richiamata la compravendita in relazione alla quale il contribuente aveva già ricevuto un avviso di accertamento. Nella sentenza impugnata, invece, viene totalmente omessa la verifica in ordine all’effettiva possibilità per il contribuente di comprendere il fondamento del tributo richiesto, essendosi la CTR limitata a dar conto della presenza di una indicazione parzialmente errata nella motivazione della cartella, senza al contempo verificarne in concreto gli effetti.

12. Parimenti del tutto immotivata è l’affermazione concernente il vizio derivante dall’omessa indicazione nella cartella di pagamento dell’organo giurisdizionale competente per l’impugnazione. A tal proposito basti osservare che la CTR non ha neppure considerato se la proposizione tempestiva dell’impugnazione avverso la cartella di pagamento integrasse la sanatoria ex art. 156 c.p.c., della pretesa nullità.

13. Alla luce di tali considerazioni ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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