Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6679 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12353-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE LOCANTORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7973/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.G., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2000 al 2004, questa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24778/2016, annullava la sentenza resa dalla C.T.R. della Campania che aveva riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso. In quella occasione questa Corte ricordava che “il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.”

Osservava, quindi, che alla luce dei principi esposti la motivazione della sentenza impugnata, la quale si era limitata a ritenere provato il requisito dell’autonoma organizzazione solo sul dato non contestato dell’utilizzo di un dipendente seppure part time era illogicamente ed insufficientemente motivata.

Riassunto il giudizio la CTR Campania, con la sentenza indica in epigrafe, accoglieva l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che il requisito dell’autonoma organizzazione era dimostrato, nel caso del contribuente, dall’essere lo stesso titolare di uno studio medico ove prestava attività, dall’avere sostenuto spese relative agli immobili in cui svolge l’attività e dall’avere personale dipendente non occasionale.

Il G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il terzo motivo di ricorso, che merita un esame preliminare con lo stesso prospettandosi la nullità della sentenza per motivazione apparente, è palesemente infondato, avendo il giudice del rinvio indicato gli elementi a suo dire dirimenti ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione in tema di IRAP, con ciò la decisione sottraendosi alla censura, proprio in ragione del rispetto del canone rappresentato dal c.d. minimo costituzionale – Cass., S.U., n. 8053/2014 -.

Il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c., è parimenti infondato, se solo si consideri che questa Corte non ha fissato alcun principio di diritto, essendosi piuttosto limitata a riconoscere come esistente il vizio di motivazione della sentenza della CTR Campania ed avendo, per altro verso, il giudice del rinvio individuato gli elementi a suo dire decisivi per ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione – titolarità di uno studio medico, spese per personale dipendente, spese per immobili -.

Il primo motivo di ricorso, con i quali si prospettano la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, è invece fondato.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Si è poi ritenuto che: a) integra il requisito dell’autonoma organizzazione l’avvalimento di due segretarie part time (cfr. Cass. n. 26293/2016); b) l’esercizio di attività libero professionale in due studi integra il requisito dell’autonoma organizzazione – cfr. Cass. n. 17742/2016 – al di fuori della dimostrazione di peculiari situazioni o specifici bisogni territoriali (cfr. Cass. n. 30397/2017, Cass. n. 25238/2016).

Orbene, nel caso di specie la CTR non si è affatto attenuta ai principi sopra espressi, avendo valorizzato l’esistenza di personale dipendente – che già il giudice di appello, nella sentenza annullata in precedenza da questa Corte, aveva individuato essere un solo dipendente part time – e considerando la permanenza del rapporto di lavoro predetto come elemento sintomatico dell’autonoma organizzazione, per il resto agganciata a spese per immobili. Incedere motivazionale che non consente in alcun modo di ritenere che il giudice di appello abbia operato quella valutazione di coerenza circa il carattere eccedente dei beni strumentali e delle spese ad essi necessarie che solo può costituire indice rivelatore del requisito appena ricordato.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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