Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6679 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31190-2018 proposto da:

C.G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1755/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio con sentenza n. 1755/1/2018 depositata il 19.3.2018 accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente C.G.G. su cartella di pagamento sul presupposto che il prodromico avviso di liquidazione fosse stato regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta in particolare che la CTR non aveva rilevato che il messo comunale l’aveva considerata a torto irreperibile atteso che era stata cancellata per irreperibilità dall’indirizzo di (OMISSIS) in data 20.2.2013 mentre la notifica era avvenuta in data 10.4.2012.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 lett. E) D.P.R. n. 600773 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che la CTR aveva ritenuto legittima l’attività di notifica senza operare una corretta e puntuale applicazione delle norme disciplinanti l’irreperibilità del destinatario.

3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

La CTR ha accertato che in sede di notifica presso il domicilio della contribuente, in Roma (OMISSIS) la stessa era sconosciuta e che non risultava il suo nominativo nè sul citofono, nè sulla cassetta. A suo carico, inoltre, pendeva una procedura di irreperibilità presso il citato domicilio sino dal 2011 come da visura anagrafica del Comune di Roma in data 17.4.2012.

Com’è noto, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 27/11/2012, n. 20971). Orbene, l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio, residenza o dimora (Cass. 04/06/2014, n. 12526; Cass. 19012/2017). Nè può dubitarsi dell’adeguatezza delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nell’ultima residenza nota della ricorrente avendo costui attestato di non avere rinvenuto il nominativo della predetta, nè sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all’indirizzo anagrafico – chè anzi la ricorrente risultava sconosciuta e che a suo carico pendeva una procedura di irreperibilità presso il citato domicilio sino dal 2011 come da visura anagrafica del Comune di Roma in data 17.4.2012.

E’ invece irrilevante la circostanza che la ricorrente fosse residente in (OMISSIS) dal 9.8.2013, data successiva alla notifica.

Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.

Nulla sulle spese in considerazione del fatto che l’Agenzia Riscossione si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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