Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6679 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6679 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 13876-2011 proposto da:
TROTTA PASQUINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
OLIVA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANNAMARIA DI MAURO giusta delega in
calce;
– ricorrente –

2016
648

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DAEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente nonché contro

AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZE DELLO STATO,
AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI MANFREDONIA;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
FOGGIA,

194/2010

della

depositata il

25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito

per il ricorrente

l’Avvocato OLIVA che ha

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

– intimati –

Svolgimento del giudizio.
Pasquina Trotta propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 194/25 del 25 maggio 2010 con la quale la commissione tributaria
regionale della Puglia, a conferma della decisione n. 363/07/2007 della commissione
tributaria provinciale di Foggia, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento
notificatole nel 2006 dall’agenzia delle entrate per la violazione di cui all’articolo 3,
3^ comma decreto-legge 12/02 convertito in legge 73/02; ciò con riguardo al

ed attestante l’asserito impiego di due dipendenti in assenza di formale assunzione
ed iscrizione a libro matricola. Deduce in particolare la Trotta, quale primo motivo, la
carenza di giurisdizione della commissione tributaria, a seguito della sentenza della
corte costituzionale n. 130/2008.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate. Parte ricorrente ha depositato
memoria ex art.378 cod.proc.civ..
Motivi della decisione.
§ i. Con il primo motivo di ricorso la Trotta lamenta – ex art.360, 1^ co. nn. 1 e 3
cod.proc.civ. – che la commissione tributaria regionale abbia ritenuto, nell’affermare
la propria giurisdizione, l’inapplicabilità nella specie di quanto stabilito dalla corte
costituzionale con sentenza n. 130/08; ciò sull’erroneo assunto che la giurisdizione
tributaria fosse qui definitivamente radicata, ex art.5 cod.proc.civ., in quanto
pacificamente operante al momento dell’introduzione del giudizio (novembre 2006),
antecedente alla suddetta sentenza.
Il motivo non può trovare accoglìmento.
Esso non considera infatti che la questione di giurisdizione non si era posta nel
corso del giudizio di primo grado, né era stata sollevata dalla Trotta mediante uno
specifico motivo in atto di appello (del 16 marzo 2009 e, dunque, successivo alla
sentenza della corte costituzionale n. 130/08, affermativa della giurisdizione
ordinaria, qui dalla stessa invocata).
In tale situazione, la giurisdizione ‘tributaria’ affermata dalla commissione di primo
grado doveva dunque ritenersi ormai ferma ed intangibile, perché coperta da
giudicato implicito interno. Ne consegue che, come correttamente qui osservato
dall’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale non aveva il potere di
riaprire e riconsiderare (nemmeno per respingerla) una questione ormai
definitivamente preclusa e sottratta ad un nuovo vaglio; non soltanto ad istanza di
parte, ma anche d’ufficio.

3
Ric.n.13876/11 rg. – Ud.del 23 febbraio 2016

processo verbale di constatazione relativo all’impresa individuale di essa ricorrente,

Ricorrono in definitiva, nella specie, i presupposti del giudicato implicito interno
sulla giurisdizione; con conseguente preclusione, anche in questa sede di legittimità,
alla riconsiderazione di questo aspetto.
Ciò sulla base dell’interpretazione dell’articolo 37 cod.proc.civ. (applicabile anche al
processo tributario) rinveniente fin dalla pronuncia SSUU 24883/08, successivamente
innumerevoli volte confermata, ed ormai assumibile a diritto vivente.
A nulla rileva, in diverso avviso, che il mutamento della giurisdizione a favore del

anche in corso di giudizio, vertendosi di mutamento derivante non già da
modificazione normativa ma dall’interpretazione delle norme di riferimento da parte
del giudice delle leggi.
Va infatti considerato che la soluzione così propugnata dalla ricorrente – per quanto
astrattamente condivisibile, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla
commissione tributaria regionale – presupponeva pur sempre che la giurisdizione
tributaria non fosse stata nella specie implicitamente affermata dal giudice di primo
grado (entrato nel merito della controversia proprio sul presupposto logico-giuridico
della propria giurisdizione) con una statuizione ormai passata in giudicato, perché
non impugnata sul punto.
§ 2.1 Con il secondo, terzo e quarto motivo

di ricorso, la Trotta lamenta,

rispettivamente: – carente motivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni
rese dalle dipendenti in contestazione; – violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. per
mancata pronuncia su un motivo di gravame concernente l’omessa disamina da parte
del giudice di primo grado del verbale di accertamento, dei libri matricola, delle
retribuzioni e del carattere notoriamente stagionale (stabilimento balneare)
dell’attività svolta; – omessa motivazione e violazione degli articoli 58 divo 546/92 e
345 u.c. cod.proc.civ., in ordine all’ammissibilità in appello della produzione di
documenti indispensabili.
§ 2.2 Si tratta di motivi fondati.
In merito alla contestazione mossa alla Trotta, la commissione tributaria regionale
– pur dopo aver esattamente richiamato la rilevanza, nel caso di specie, della
sentenza della corte costituzionale n. 144/05, dichiarativa della illegittimità ex artt.3
e 24 Cost. dell’articolo 3, terzo comma, d.l. 12/02 conv. in I. 73/02, nella parte in cui
non ammetteva la possibilità per il datore di lavoro di provare l’insorgenza del
rapporto irregolare successivamente al 1^ gennaio dell’anno in cui è stata constatata
la violazione – ha poi omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’idoneità della
documentazione versata in giudizio dalla Trotta medesima (anche ex art.58, 2^
co.d.lgs. 546/92) a fornire tale prova.
4
Ric.n.13876111 rg. – lid.del 23 febbraio 2016

Il

giudice ordinario dovesse trovare applicazione, in deroga all’art.5 cod.proc.civ.,

Su questo punto decisivo della lite, la CTR si è limitata ad affermare:
“condividere quanto esposto dal primo giudice”;

a. di

senza peraltro riportarlo, né

mostrare di essersi fatta carico delle specifiche censure che alla decisione di primo
grado erano state argomentatannente mosse dalla appellante (come riportate a
pagg.14 segg. del ricorso per cassazione); sicché si tratta di motivazione carente
proprio perché priva dei requisiti minimi indispensabili propri della motivazione ‘per
relationem, la cui ammissibilità, anche ex art.111 6″ co. Cost., sussiste solo

possibile, effettivo ed agevole il controllo della motivazione; – dando conto della
ritenuta pertinenza della motivazione richiamata in rapporto alle argomentazioni e
(qualora si verta di giudizio di impugnazione) alle censure proposte dalle parti; – in
maniera consapevole e ragionata, e non sulla base del recepimento meccanico ed
acritico della motivazione richiamata (Cass. n. 7347/12; Cass. n. 3367/11 ed altre);
b. che non potevano essere esaminate nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio ex

art.57 n.2 d.lgs. 546/92, senza però specificare quali fossero le ‘nuove eccezioni’
precluse, né affrontare problematicamente l’alternativa che non di nuove eccezioni si
trattasse, bensì di nuove produzioni documentali in appello, di per sé ammissibili in
forza del secondo comma dell’articolo 58 d.lgs. cit., poste a sostegno di eccezioni
tempestivamente dedotte; vieppiù considerando che, come esposto nella stessa
sentenza qui impugnata in sede di ricostruzione del giudizio, risulta che la Trotta
avesse da subito dedotto in causa, mediante la iniziale produzione delle dichiarazioni
delle due dipendenti, il motivo di opposizione specificamente riconducibile alla
c.

instaurazione del rapporto di lavoro irregolare in epoca successiva al 1^ gennaio;

che sussistevano in definitiva i presupposti perché l’appello venisse rigettato con
conferma della sentenza di primo grado; affermazione, anche questa, certamente
apodittica a fronte dei motivi di appello, e relativi documenti, con i quali la Trotta
aveva censurato la decisione di primo grado, segnatamente laddove non aveva
adeguatamente considerato la peculiarità stagionale del rapporto di lavoro
irregolarmente instaurato con le dipendenti Mariolina Cacchione e Kovakova Andrea.
Quest’ultimo punto merita qualche ulteriore considerazione – sempre in chiave di
vizio motivazionale ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. – poiché doveva la
commissione tributaria regionale farsi carico di vagliare, dandone esaurientemente
conto in sentenza, l’intero quadro probatorio offerto in giudizio dalla Trotta; la quale,
come esposto nella parte espositiva del giudizio della stessa sentenza qui impugnata,
aveva: – fatto valere ab initio l’insostenibilità della decorrenza ex lege del rapporto di
lavoro irregolare dal 1^ gennaio dell’anno di contestazione, trattandosi asseritamente
di rapporto stagionale estivo, in quanto destinato ad essere svolto pressoJ uno
5
Ric.n.13876/11 rg, – Ud.del 23 febbraio 2016

Il

/

E

allorquando il rinvio ad altra decisione venga operato: – in modo tale da rendere

P

stabilimento balneare in Vieste; – evidenziato come quest’ultima circostanza (in
effetti decisiva, ove provata, al fine di superare la presunzione di legge) dovesse
desumersi non soltanto dalle dichiarazioni delle dipendenti interessate, ma anche e
soprattutto dall’altra documentazione versata in atti (libri matricola, retribuzioni),
oltre che dallo stesso verbale ispettivo.
In tale situazione va dunque effettivamente riscontrato il vizio lamentato, non

singolarmente, né nella loro complessiva interdipendenza dimostrativa – punti decisivi
della controversia prospettati dalla parte e tali, ove provati, da determinare una
decisione diversa.
Ne segue, in accoglimento dei motivi di ricorso qui in esame, la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria
regionale di Bari; la quale provvederà a riconsiderare la fattispecie alla luce dei motivi
di appello svolti dalla Trotta e dell’intero quadro probatorio da quest’ultima versato in
causa.

Pqm
La Corte
rigetta il primo motivo di ricorso;

in accoglimento degli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei

limiti dei motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
commissione tributaria regionale di Bari.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 23
febbraio 2016.

avendo la commissione tributaria regionale mostrato di avere preso in esame – né

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