Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEULADA 38-A, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI

GIOVANNI MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MECHELLI GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NATIONAL SUISSE S.P.A. (OMISSIS) in persona dei suo procuratori

generali Dr. G.L. e Sig. C.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo

studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Z.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3486/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 26/11/2004, depositata il

27/07/2005, R.G.N. 2942/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIOVANNI MARIA LOCATELLI;

udito l’Avvocato CARLO SILVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10 – 18 ottobre 2002 il Tribunale di Roma, dichiarata la concorrente responsabilita’ di R.M. nella causazione del sinistro stradale di cui era rimasto vittima, condannava, tra l’altro, Z.C. e la National Suisse S.p.A. a pagare alla madre di costui, A.F., L. 113.688.000 a titolo di danno morale.

Con sentenza in data 26 novembre 2004 – 27 luglio 2005 la Corte d’Appello di Roma dichiarava la responsabilita’ esclusiva dello Z. e modificava parzialmente la determinazione dei danni.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la liquidazione del danno morale risultava in linea con i parametri e i criteri comunemente utilizzati e, peraltro,- non erano stati proposti particolari motivi che potessero indurre a discostarsene, pur nella considerazione del dolore causato ad una madre dalla perdita del figlio.

Avverso la suddetta sentenza A.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Nationale Suisse ha resistito con controricorso.

Lo Z. non ha espletato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non e’ necessario integrare il contraddittorio nei confronti di A., R. e R.M., originari attori unitamente alla madre A.F., poiche’ ciascuno di essi e’ titolare di una autonoma posizione creditizia.

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al riconoscimento del giusto ammontare del risarcimento del danno morale dovutole, assenza di motivazione della personalizzazione del danno.

La censura non attacca la considerazione decisiva della Corte territoriale secondo cui, nel criticare la decisione sul punto del Tribunale, non erano stati addotti elementi utili a pervenire a soluzione diversa. E’ evidente che, nel momento in cui lamenta la omessa personalizzazione del danno, la ricorrente, per rispettare i principi della specificita’ dei motivi e di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare quali fossero gli elementi che, ove considerati, avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello a statuizione diversa.

In realta’ le generiche argomentazioni della ricorrente mirano ad una diversa e piu’ favorevole liquidazione del danno morale mediante apprezzamenti che sono di pertinenza esclusiva del giudice di merito e che, quindi, non possono trovare ingresso in questa sede.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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