Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 19/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 19/03/2018, (ud. 27/06/2017, dep.19/03/2018),  n. 6678

Fatto

Con atto di citazione del 21 giugno 2011, M.E. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ferentino del 26 febbraio 2010 con la quale era stato condannato alla restituzione della somma di Euro 1000,00 oltre accessori, in favore di D.M.C., censurando la circostanza che la decisione era stata emessa sulla base di un’errata dichiarazione di contumacia, attesa la nullità della notifica. Con sentenza datata 25 ottobre 2013 il Tribunale di Frosinone, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata, rimettendo la causa dinanzi al giudice di prime cure, con compensazione delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.M.C. sulla base di un unico motivo. Resiste in giudizio M.E. con controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi. D.M.C. deposita controricorso avverso il ricorso incidentale.

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso D.M.C. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di appello mancato di esaminare la documentazione comprovante l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario, come analiticamente descritta nei documenti costituenti gli allegati numero 3) e 4) del ricorso, rispettivamente relativi alla documentazione attestante la regolarità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e il fascicolo di parte del giudizio di primo grado svolto davanti al Giudice di Pace dal quale emerge che l’ufficiale giudiziario, non avendo trovato il destinatario ha provveduto al deposito di copia dell’atto nella casa comunale di Frosinone, all’invio dell’avviso di deposito in busta chiusa e all’affissione alla porta del destinatario, nonchè all’invio di altro avviso spedito al destinatario con comunicazione dell’avvenuto deposito;

con il controricorso M.E. eccepisce che il ricorrente allega al proprio ricorso documentazione nuova, con specifico riferimento a quella costituente gli all.ti n. 3 e n. 4 (erroneamente indicato, quest’ultimo, come n. 5). Attesa la novità di tale documentazione, non presa in esame dalla Corte territoriale, è in atti soltanto la cartolina di ritorno, priva di qualsiasi indicazione relativa alle attività necessarie per la regolarità della notificazione (avviso affisso alla porta dell’abitazione, emissione della successiva raccomandata indirizzata al destinatario con l’avviso del tentativo della notificazione);

il motivo va correttamente qualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ed è infondato. Infatti sulla base della documentazione in atti emerge che i “campi modulo” dell’avviso di ricevimento datato 23 aprile 2009, sul retro della cartolina sono privi di indicazioni per cui la notifica e nulla. Infatti, in caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta “aliunde” dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Sez. 3, Sentenza n. 10998 del 19/05/2011, Rv. 617863 – 01);

a rigore va detto che sull’indice del fascicolo di appello dell’odierno ricorrente e annotata solo, al numero tre la copia dell’atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Ferentino e non anche la indicazione degli adempimenti relativi alla notifica. In ogni caso è allegata alla richiesta di notifica numero 574 del 22 aprile 2009, la descrizione degli adempimenti ai sensi dell’art. 140 c.p.c. del 23 aprile 2009 e numero di raccomandata relativa all’avvenuto deposito. Il documento attestante l’invio della raccomandata datata 24 aprile 2009, l’avviso di ricevimento, questa volta nuovamente datato 23 aprile 2009 privo di ogni indicazione diversa dalle generalità delle destinatario (numero 574) è una annotazione a matita di verosimile avvenuta giacenza datata 15 maggio 2009;

con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo alla circostanza della nullità della notificazione effettuata in luogo diverso dalla residenza del convenuto (in particolare all’indirizzo di (OMISSIS), in luogo dell’indirizzo di via (OMISSIS), presso il quale, dal 2 gennaio 2009, M. risultava residente);

con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi della medesima disposizione, con riferimento alla nullità della citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge. In particolare, il Giudice di Pace assegnava un termine inferiore a quello di 45 giorni previsto dall’art. 318 c.p.c. senza motivare l’urgenza di tale abbreviazione;

con il terzo motivo M. deduce l’omesso esame dell’eccepita incompetenza territoriale del Giudice di Pace;

I tre motivi sono essere trattati congiuntamente e sono assorbiti in considerazione del mancato accoglimento del ricorso principale;

ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale e assorbito; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiaravi assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA