Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11737/2009 proposto da:

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDO SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI RIENZO Giuseppe, giusta

procura speciale per atto notaio Roberto Bossi di Milano, in data

19.3.2009, n. rep. 193257, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRARI Fabio Maria, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di

Napoli, già Gest Line SpA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3523/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. D.S.L. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Equitalia Polis s.p.a. (già Gest Line s.p.a.) ed il Comune di Napoli avverso la sentenza del 28 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato – senza alcuna qualificazione dell’azione proposta dal ricorrente – la sua opposizione avverso una cartella esattoriale di pagamento emessa da detta società a seguito di iscrizione a ruolo da parte del Comune di un credito per spese di esecuzione di una ordinanza del 22 settembre 1999, adottata dal Sindaco del Comune di Napoli ai sensi della L. n. 142 del 1990, con cui era stata ordinato alla madre – cui successivamente il ricorrente era succeduto iure hereditatis – di eseguire opere necessarie ad eliminare lo stato di pericolo determinatosi riguardo ad un immobile.

L’opposizione era stata proposta dal D.S. adducendosi: a) che il Comune difettava della titolarità del credito per cui era avvenuta l’iscrizione a ruolo, essendo stata emessa l’ordinanza de qua dal Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo e spettando l’eventuale credito in conseguenza allo Stato; b) l’illegittimità dell’iscrizione nei ruoli esattoriale, in quanto avvenuta in assenza di titolo idoneo a giustificare la riscossione coattiva.

Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune di Napoli, mentre non ha svolto attività difensiva la s.p.a. Equitalia Polis.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:

“(…) – Il ricorso prospetta due motivi e, preliminarmente, dopo aver dato atto che il Tribunale non ha qualificato in alcun modo la natura dell’opposizione decisa, cosa che, in effetti, risulta dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, assume che la sentenza sarebbe da intendersi emessa ai sensi dell’art. 616 c.p.c. siccome modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, e, dunque, implicitamente qualifica la domanda proposta con il ricorso per cassazione come impugnazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso una sentenza pronunciata su un giudizio di opposizione all’esecuzione.

Lo scrutinio del ricorso deve avvenire in base alla qualificazione che all’esercizio del diritto di impugnazione ha dato parte ricorrente e da ciò consegue, come non ha mancato di eccepire parte resistente, che il ricorso è tardivo e come tale inammissibile.

Infatti, una volta qualificata la controversia come inerente ad un’opposizione all’esecuzione, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis: Cass. n. 12250 del 2007) e pertanto il ricorso, per osservare il c.d. termine lungo, avrebbe dovuto proporsi entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre è stato proposto ben oltre.

Dovendo l’ammissibilità del ricorso valutarsi in relazione alla qualificazione dell’esercizio del diritto di impugnazione espressamente invocata dal ricorrente, non è consentito – come invece ha postulato in prima battuta parte resistente, che, ipotizzando una qualificazione del giudizio come diretto a contestare la stessa formazione del titolo per la riscossione sostiene che la sentenza sarebbe stata appellabile e non ricorribile in via straordinaria – domandarsi se detta qualificazione è esatta, perchè ciò inciderebbe sul merito dell’impugnazione.

Comunque, almeno per quanto attiene alla contestazione relativa alla mancanza del titolo per la riscossione, che avrebbe dovuto essere rappresentato da una ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, la qualificazione del rimedio esperibile come opposizione all’esecuzione o almeno come opposizione agli atti (per il caso che inesistente fosse stata non l’adozione dell’ingiunzione, ma la sua notificazione: si veda Cass. n. 6448 del 2003) sarebbe stata adeguata.

Il ricorso sembra, conclusivamente, doversi dichiarare inammissibile per la ragione indicata”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che riguardo ad esse non sono stati svolti rilievi.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposto, essendone stata richiesta la notificazione il 4 maggio 2009.

Le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti fra ricorrente e resistente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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