Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 18/11/2016, dep.15/03/2017),  n. 6678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12243-2012 proposto da:

MANDOLOSSA SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARLO BELTRANI, ANTONIO BELPIETRO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 284/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata l’11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Presidente e Relatore Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PONTIGGIA per delega dell’Avvocato

BELTRANI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Commissione tributaria regionale di Milano, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla Mandolossa s.r.l. Unipersonale avverso la cartella di pagamento emessa con riferimento alla maggior imposta di registro, sanzioni ed interessi liquidata a seguito di avviso di accertamento di maggior valore, resosi definitivo per mancata opposizione.

2. La società aveva impugnato la cartella eccependo di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento che, infatti, risultava notificato mediante consegna al portiere di uno stabile diverso rispetto a quello nel quale la società aveva sede. Sotto altro profilo aveva dedotto la carenza di motivazione della cartella di pagamento.

3. La CTR ha ritenuto infondato l’appello; sotto il primo profilo ha osservato che, se è vero che la notifica era stata eseguita presso il civico n. (OMISSIS) anzichè al n. (OMISSIS) (sede della società) è altresì vero che il portiere dello stabile che aveva ricevuto l’atto, sentito dall’Agenzia delle Entrate, aveva riconosciuto la sottoscrizione della relata di notifica ed aveva specificato di aver consegnato l’atto ad un incaricato della società. Il portiere aveva altresì aggiunto che la società in questione figurava in un elenco di enti per conto dei quali egli curava la ricezione degli atti; con riferimento al secondo profilo riteneva la cartella di pagamento sufficientemente motivata.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società, formulando due motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha esistito controricorso chiedendo il rigetto del gravame, mentre Equitalia Esatri spa non ha formulato difese.

5. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 145 c.p.c. La società ricorrente deduce che la notifica alle persone giuridiche deve essere effettuata presso la sede legale risultante al momento del compimento dell’atto, sicchè la notifica mediante consegna al portiere poteva considerarsi valida ed efficace solo se fosse stata eseguita presso lo stabile nel quale la società aveva la sede e non in un diverso luogo, per quanto attiguo e posto nelle immediate vicinanze.

6. Il motivo è fondato. In effetti, nelle sentenze di primo e secondo grado non viene messo in discussione il fatto che la notifica non si sia perfezionata secondo lo schema di cui all’art. 145 c.p.c., essendo pacifico tra le parti che l’atto è stato inviato ad un indirizzo presso il quale la società non aveva più la propria sede, avendola trasferita presso altro immobile, sito nella stessa via ma con altro numero civico. La CTR, tuttavia, ha ritenuto di poter superare il dato formale sulla base delle dichiarazioni rese dal portiere che aveva ricevuto l’atto, raccolte unilateralmente dall’Agenzia delle Entrate ed introdotte nel processo mediante il deposito del verbale delle dichiarazioni.

7. A prescindere dalla validità o meno della modalità utilizzata per acquisire e veicolare nel processo tributario le dichiarazioni testimoniali rese dal portiere, ciò che rileva è che tali dichiarazioni sono intrinsecamente inidonee a sanare il vizio della notifica. Secondo un orientamento espresso da questa Corte ed al quale va dato continuità, l’avviso di rettifica ha natura di provocatio ad opponendum, sicchè la nullità della sua notificazione non è sanata dalla mera conoscenza dell’atto. Il raggiungimento dello scopo di un atto processuale invalido, infatti, quale condizione della sua sanatoria, si verifica solo quando nel procedimento si avvera l’evento successivo cui l’atto è preordinato, ossia quel comportamento della parte che rappresenta l’attuazione dell’obbligo, ovvero l’adempimento dell’onere o l’esercizio del potere, la cui concretizzazione era prevista quale effetto dell’atto viziato; nel caso in esame, l’impugnazione dell’avviso da parte del destinatario della notificazione nulla. (Cass. 17501/2002). Come si è evidenziato in narrativa tale impugnazione non è avvenuta.

8. Quanto detto consente di affermare che, a fronte di un vizio invalidante della notifica, è irrilevante dimostrare che il destinatario possa aver avuto ugualmente conoscenza dell’atto, posto che la sanatoria si determina solo in presenza dell’effettivo esercizio delle facoltà connesse alla loro tempestiva conoscenza.

9. Alla luce di tali osservazioni deve ritenersi che la CTR sia incorsa nel denunciato errore di diritto, avendo riconosciuto che la notifica era stata eseguita presso una sede diversa da quella che la società aveva all’epoca dei fatti, ed avendo erroneamente ritenuto di poter valorizzare la conoscenza di fatto dell’atto, desumibile dalle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile che aveva sottoscritto la relata, sentito, al di fuori del contraddittorio, dall’Agenzia delle Entrate.

10. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in quanto la cartella di pagamento risulterebbe priva di adeguata motivazione.

11. Il motivo di ricorso è assorbito in relazione all’accoglimento del primo motivo.

12. Riconosciuta la nullità della notifica dell’avviso di accertamento e, quindi, venendo meno il presupposto legittimante l’emissione della cartella di pagamento, ne consegue la pronuncia di annullamento senza rinvio della cartella impugnata, non occorrendo lo svolgimento di ulteriori valutazioni di merito, precluse nella fase di legittimità.

13. Considerato l’esito della lite si ritiene conforme a giustizia condannare l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ai precedenti gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento impugnata; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, e 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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