Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12272-2019 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO, 68, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8059/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.R.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha ritenuto infondato l’appello proposto dal contribuente relativo all’avviso di accertamento in tema di classamento catastale al medesimo notificato. Secondo la CTR l’atto impugnato recava l’indicazione delle caratteristiche dell’unità immobiliare la menzione di quella utilizzata come parametro di raffronto per l’attribuzione del nuovo classamento, nonchè del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale della singola microzona comunale e quello relativo all’insieme delle microzone, con il relativo scostamento. Aggiungeva che il vecchio classamento era stato realizzato in un contesto urbano e socio economico risalente all’epoca dell’impianto del catasto edilizio urbano, non rilevando le caratteristiche dell’immobile soggetto a revisione ed invece assumendo che il mutato complessivo valore della microzona in cui era ubicato l’immobile era apprezzabile sulla base di elementi di comune cognizione che assurgono ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, a livello di fatti notori.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo prospetta la violazione della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335.

Il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il terzo motivo denunzia la violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, e del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 2, conv. nella L. n. 154 del 1988.

Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio della motivazione.

Con il sesto motivo si prospetta la violazione dell’art. 1362 c.c..

Con il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell’art. 115 c.p.c..

Vanno esaminati con priorità i motivi quinto e settimo, con i quali si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Le censure sono infondate.

Ed invero, il giudice di appello ha esposto le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’impugnazione proposta dal contribuente rilevando che, a suo dire, l’ufficio aveva posto in essere tutti i presupposti per giustificare il nuovo classamento dell’immobile del contribuente, sulla base dell’individuazione delle caratteristiche dell’immobile, del rapporto fra il valore di mercato e il valore catastale della singola microzona e quello relativo all’insieme delle microzone, individuando il relativo scostamento. Ha poi desunto il mutato valore complessivo della microzona sulla base del fatto notorio.

Tanto esclude di potere ritenere che la sentenza non abbia rispettato il minimo costituzionale ai fini della motivazione, alla stregua di quanto previsto dalle Sezioni Unite di questa Corte – Cass., S.U., n. 8054/2014 -.

Passando all’esame dei restanti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in relazione alla comunanza di censure ai medesimi sottesa, gli stessi sono fondati per quanto di seguito specificato.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di (OMISSIS)).

E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).

Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).

Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).

Cass. n. 1321/2020 ha poi chiarito che l’amministrazione “…è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014).

Occorre invece che il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima.

Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l’amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l’elaborazione per determinare tale valore medio. La norma non fornisce infatti alcuna specificazione al riguardo nè appare sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, ovvero al del medesimo art., comma 339. Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione, così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l’elaborazione statistica. Qualora poi, ai fini dell’individuazione del valore medio di mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali – quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l’amministrazione ha l’onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l’efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato.

In definitiva, il contribuente deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.

E’ evidente infatti che per la correttezza della revisione in parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone. In particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio comunale sia stata effettuata sulla base dei valori delle singole unità immobiliari ovvero facendo la media dei valori medi delle singole microzone: in questa seconda ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i necessari meccanismi di correzione, data la diversa composizione quantitativa delle singole microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsivi.

Così pure è necessario che siano specificati i criteri in base ai quali è stato operato il rapporto tra valori catastali e valori di mercato: posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai metri quadri di superficie, il rapporto tra due misure così disomogenee ha bisogno di essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di come ciò sia stato fatto.

Infine occorre che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato. Senza una piena coincidenza delle date di rilevazione le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma non hanno infatti alcun senso. Inoltre, la data di rilevazione dei valori medi di mercato deve essere prossima al provvedimento di riclassificazione e comunque non precedente rispetto ai fenomeni di decrescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione quali si sono avuti nei tempi recenti e che, presumibilmente, non erano stati previsti dal legislatore. Comunque la mancata specificazione dell’anno di riferimento impedisce al contribuente di effettuare il controllo del dato e di svolgere al riguardo le sue difese.

Riguardo a tutti i profili fin qui esemplificativamente indicati, l’avviso di accertamento in esame nulla dice, sicchè il contribuente non è posto in condizioni di sapere alcunchè circa il criteri e i modi con cui tali parametri sono stati determinati e circa le operazioni effettuate per la relativa elaborazione. Nè queste radicali lacune sono state colmate da specificazioni e integrazioni fornite dall’Agenzia nel corso del giudizio.

A questo difetto radicale di motivazione circa la sussistenza e preliminarmente – l’identificazione dei presupposti per la revisione del classamento della L. 301 del 2004, ex art. 1, comma 335, si aggiunge poi un altrettanto radicale difetto di motivazione circa i criteri utilizzati per tradurre il riallineamento della microzona in questione in specifica rideterminazione delle rendite catastali delle unità immobiliari in essa situate. Come si è detto all’inizio, infatti, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione di cui al comma 335, l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare. Anche per questo profilo la norma non contiene disposizioni applicative espresse e tanto meno disposizioni di dettaglio. Il problema interpretativo che qui si pone appare peraltro risolvibile sulla base della finalità perequativa e di riallineamento tra le varie microzone che rappresenta l’obiettivo della revisione prevista dalla norma in esame. Il presupposto è la sussistenza di microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente (e cioè per più del 35 per cento, salva maggiore determinazione comunale) dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. La finalità della revisione è quella di riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali, riducendo il rapporto (e cioè aumentando il denominatore rappresentato dalle rendite catastali) delle microzone in cui esso è attualmente maggiore di oltre il 35 per cento rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale mediamente presente sul territorio comunale. Ne consegue che la rendita catastale di ciascuna unità immobiliare compresa nella microzona “anomala” potrà essere aumentata in misura percentualmente corrispondente a quella necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale delle unità immobiliari della microzona non superiore per più del 35 per cento rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. L’amministrazione deve quindi dedurre e dimostrare di aver utilizzato, per la riclassificazione in esame, criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali siano state le operazioni compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto a questa fase applicativa della revisione per microzone.”

Orbene, sulla base di tali principi la sentenza impugnata non risulta essere ai medesimi coerente.

Ed invero, nel provvedimento impugnato non sono in alcun modo illustrate le ragioni che nel concreto hanno giustificato il passaggio di classamento non essendo stato indicato in quale modo la dedotta maggiore divaricazione zonale del rapporto tra valori di mercato e rendite catastali abbia potuto tradursi, nella specie, in un rilevante aumento della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

Nè tantomeno risultano specificati i criteri e i modi con cui sono stati identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma sopra rammentati (il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone).

Il richiamo al notorio quanto al mutato valore complessivo della zona si rivela, in definitiva, un meccanismo argomentativo rivolto ad eludere l’applicazione dei superiori principi, equivalendo, nella sostanza, ad una formulazione del tutto priva di specificità e determinatezza ed in ordine alla quale non sembra possibile quantificare la percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari.

Le considerazioni sopra esposte giustificano, pertanto, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quelli cinque e sette, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione del ricorso, non occorrendo ulteriori accertamenti, nel senso dell’accoglimento del ricorso introduttivo e dell’annullamento dell’atto impugnato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla materia controversa, per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il quinto ed il settimo motivo di ricorso e accoglie nel resto gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, annullando l’atto impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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