Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30269-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2542/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Sicilia con sentenza n. 2542/5/2018 depositata il 19.6.2018 rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Ragusa che aveva accolto il ricorso del contribuente S.C. avverso il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso dei tributi versati negli anni dal 1990 al 1992, compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990, sul presupposto che la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1 non incideva sul diritto al rimborso, ma si limitava ad operare sui limiti delle risorse stanziate in bilancio.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Il contribuente non ha spiegato difese.

Con il motivo si deduce la violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, per non avere la CTR ritenuto che la novella aveva condizionato il rimborso all’esistenza di risorse erariali.

La censura non è fondata.

Come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Cass. nn.ri 5300/2019; 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017), la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (primo periodo del comma 665 modificato dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti di 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute”; e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (quinto periodo del comma 665 come introdotto dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. b)), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”.

Lo ius superveniens invocato non incide, dunque, sulla questione riguardante esclusivamente il diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, quale è il controricorrente, in quanto eventuali questioni che dovessero insorgere in ordine ai limiti delle risorse stanziate ed ai conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.

Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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