Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6678 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18161-2020 proposto da:

D.L., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé

stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6105/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza nr 6105/2019 respingeva il gravame proposto da D.L. avverso la decisione della CTP di Latina che aveva respinto il suo ricorso avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa al pagamento di una tassa automobilistica per l’anno 2012. Il Giudice di appello respingeva l’eccezione relativa alla carenza di motivazione della cartella evidenziando che tale eccezione riguardava il ruolo di competenza dell’Ente impositore tenuto a fornire l’indicazione sintetica delle motivazioni dell’iscrizione a ruolo.

Osservava comunque che la motivazione dell’atto costituisce un elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi.

Riteneva che la mancata indicazione del tasso di interesse e del metodo di calcolo non comportava un vizio dell’atto non rientrando nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, devono essere necessariamente indicati nel ruolo.

D.L. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’Agenzia delle Entrate.

Con un primo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per non avere correttamente interpretato la portata della norma regolatrice della fattispecie.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inteso quale presenza di errori dei codici dei tributi assegnati ad ogni voce di credito della cartella.

La Corte preliminarmente rileva che poiché il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore di Equitalia, va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione della ordinanza. V. Cass. civ., sez. un., 23-02-2021, n. 4845, secondo cui “In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta agenzia delle entrate-riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Per l’effetto va disposto il rinnovo della notifica all’Agenzia delle Entrate e conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate entro gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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