Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6677 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11274/2009 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARATTA Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 150/2008 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA

VETERE – SEZIONE DISTACCATA di CARINOLA del 19.3.08, depositata il

20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L.C.A. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la s.p.a. Equitalia Polis (già Gest Line s.p.a.), avverso la sentenza del 20 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Carinola, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso l’esecuzione forzata per espropriazione presso terzi iniziata dalla Gest Line s.p.a. (poi divenuta Equitalia Polis) relativamente alla sua pensione di vecchiaia. L’opposizione era stata motivata dalla deduzione dell’assoluta impignorabilità della pensione.

Non v’è stata resistenza dell’intimata al ricorso.

P.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha avuto il seguente tenore:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile, perchè tardivamente proposto.

Infatti, essendo la controversia inerente ad un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis: Cass. n. 12250 del 2007) e pertanto il ricorso, per osservare il c.d. termine lungo, avrebbe dovuto proporsi entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre è stato proposto ben oltre”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che la parte ricorrente non ha svolto alcuna osservazione.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato presentato per la notificazione il 2 maggio 2009.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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