Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6677 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enza Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.C.M., elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Valeri n. 1, presso l’avv. Carmine Pellegrino, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 530/14/10, depositata il 29 settembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Carmine Pellegrino per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Roberto Palasciano per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato il diritto della contribuente, dottore commercialista, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2005.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, censura la sentenza impugnata perchè il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio: quest’ultimo, infatti, pur avendo notificato l’atto mediante spedizione a mezzo del servizio postale, non aveva provveduto ad attestare la conformità dell’atto depositato a quello spedito, nè tale conformità era stata verificata dal giudice, in quanto la contribuente appellata non si era costituita in giudizio.

1.2. Il motivo è fondato.

Il quesito è se il ricorso, di primo grado o in appello, notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, sia o meno inammissibile qualora il ricorrente, all’atto della costituzione in giudizio, ometta di attestare la conformità dell’atto depositato nella segreteria della commissione tributaria adita a quello consegnato o spedito alla controparte e quest’ultima non si costituisca.

L’art. 22 (“Costituzione in giudizio del ricorrente”) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53), dispone, al comma 3, che “In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente”, secondo il quale “L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”.

1.3. Va innanzitutto ribadito che l’art. 22, comma 3, cit. va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di tale mancanza (tra altre, Cass. nn. 17180 del 2004, 21676 del 2006, 4615 del 2008, 6780 del 2009, 11760 del 2014).

Ciò posto, in ordine al problema di come incida sul detto principio la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell’appellato, con conseguente impossibilità del giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l’atto depositato e quello notificato, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente, favorevole alla tesi della inammissibilità del ricorso, costituito da Cass. nn. 4615 del 2008 e 1174 del 2010 (contro, Cass. n. 6780 del 2009).

Tale indirizzo si basa sull’essenziale e condivisibile rilievo secondo cui la soluzione contraria priverebbe di qualsiasi reale funzione la prescritta formalità di attestazione posta a carico del ricorrente, della cui omissione, non potendo essere “sanata” dalla verifica officiosa degli atti da parte del giudice, non può che subirne le conseguenze il soggetto onerato.

2. Ogni altra censura resta assorbita.

3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., poichè il processo non poteva essere proseguito per l’inammissibilità dell’appello.

4. In presenza di una giurisprudenza non uniforme, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Compensa le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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