Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6677 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10596-2019 proposto da:

T. DOMUS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso

lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati EDOARDO BELLI CONTARINI, ROBERTO

ALTIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza a 1777/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società T. Domus s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, affidato a 3 motivi, oltre a sette censure per la fase rescissoria, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza 1777/2019 di questa Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTR Lazio, relativa ad un avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IVA, IRPEG per gli anni 2001 e 2002.

Questa Corte riteneva, in particolare, e per quel che qui ancora rileva, che: a) la CTR aveva esposto le ragioni che l’avevano indotta a negare l’esistenza di un finanziamento del socio, risultando irrilevanti gli elementi posti a base delle prime due censure, in quanto giudicati recessivi rispetto alla concludenza degli altri elementi probatori posti a fondamento dell’argomentazione; b) i versamenti del socio non potevano essere considerati sopravvenienze attive, non applicandosi il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 4, nella versione applicabile ai fini dell’anno di imposta in esame (2001) alle società a responsabilità limitata; c) analogamente, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, non poteva trovare applicazione con riguardo alla qualificazione in termini di debito o mutuo con la quale l’operazione era stata indicata, non applicandosi tale disposizione alle s.r.l..

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo si deduce l’errore percettivo correlato all’omessa percezione relativa all’inapplicabilità del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 4, alle s.r.l., trovando smentita in altre disposizioni normative.

Con il secondo motivo si deduce l’errore percettivo correlato all’omessa percezione relativa all’inapplicabilità del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 4, alle s.r.l., trovando smentita in altre disposizioni normative.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’errore percettivo correlato alla mancata considerazione degli elementi offerti nel corso del giudizio al fine di giustificare la natura di finanziamento delle somme versate al socio.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili, integrando la censura di violazione di legge che non può essere fatta valere in sede di revocazione. Ed invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicchè non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia – cfr. Cass., S.U., n. 8984/2018 -.

Il terzo motivo censura in realtà un’attività valutativa del giudice di legittimità in ordine alle prove offerte a sostengo della natura di finanziamento delle somme versate dal socio che si sottrae alla censura in sede di revocazione – cfr. Cass., S.U., n. 8984/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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