Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6677 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14200-2020 proposto da:
G.G., G.S.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI
GIOVANNI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 86/27/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
Considerato che:
La CTR della Puglia, con sentenza nr. 86/2020, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Foggia la quale, con la pronuncia nr 441/2017, aveva rigettato i ricorsi di G.G. e G.S.L. aventi ad oggetto un avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di registro, ipotecaria catastale e bollo.
Il Giudice di appello rilevava che i contribuenti, pur avendo ottenuto in sede di compravendita le agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti che si impegnino “a costituire un compendio e condurre e coltivare i fondi per almeno 10 anni” avevano per loro ammissione dal carattere confessorio concesso le aree in questione in fitto ad una impresa agricola, comportamento che costituiva il presupposto per la decadenza dai benefici fiscali goduti.
Riteneva che tale conclusione riceveva conferma da un precedente della Cassazione che con sentenza nr. 6688/2014 aveva affermato la decadenza dai benefici fiscali anche in ipotesi di fitto “intercalare” che era una ipotesi più affievolita rispetto alla fattispecie in esame.
Avverso tale sentenza G.G. e G.S.L. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui non replica l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, come convertito dalla L. n. 25 del 2010, nonché per quanto di ragione della L. n. 604 del 1954, art. 7, del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, comma 2, e della L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la CTR che la concessione a terzi del godimento dei terreni comporti la decadenza dall’agevolazione anziché considerarla una modalità con cui si realizza lo sfruttamento del fondo agricolo.
Con un secondo motivo si denuncia l’omessa pronuncia sulla questione proposta in appello relativa all’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Le tematiche introdotto con il presente ricorso rendono opportuno il rinvio alla sezione V mancando precedenti specifici sul punto.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla sezione V.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022