Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6676 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

C.A. fu A.C.;

– intimato –

Nonche’ da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CILIENTO LORENZO, giusta procura speciale a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2009 TRIBUNALE di BRINDISI, SEZIONE

DISTACCATA di MESAGNE del 3/04/09, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Avvocato N.V. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Mesagne, n. 63 del 6 aprile 2009, con la quale e’ stata accolta l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e dell’art. 617 c.p.c., comma 2, da C.A. un pignoramento mobiliare del fatto eseguire da esso ricorrente il 5 aprile 2007, sulla base di titolo esecutivo rappresentato da una sentenza nella quale figurava in posizione di distrattario, mentre e’ stata rigettata una domanda di risarcimento danni del C..

Al ricorso, che prospetta un unico motivo, ha resistito con controricorso C.A., che ha anche svolto ricorso incidentale fondato su un unico complesso motivo.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che e’ stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“… 3. – Il ricorso principale appare inammissibile sia per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, sia per l’inosservanza del requisito di ammissibilita’ di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Il motivo di ricorso ch’esso prospetta (e con il quale si denuncia “violazione e falsa applicazione dei disposti di cui all’art. 282 c.p.c. novellato e all’art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., prima parte, n. 3), infatti, si fonda sulle emergenze della sentenza che avrebbe rappresentato il titolo esecutivo, ma non si indica in alcun modo, come invece, imponeva l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 se e dove detto atto – che nella controversia assume il valore di documenti o comunque di atto rilevante ai fini della cognizione della Corte sarebbe stato prodotto in sede di legittimita’, anche agli effetti dell’adempimento dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Viene, dunque, in rilievo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cui a Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008.

Per quanto attiene all’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., si rileva che il motivo, prima dell’illustrazione, enuncia come quesito la seguente proposizione: Ai sensi del novellato art. 282 c.p.c. sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso quello concernente la condanna di una parte alle spese del giudizio, nei caso in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda?.

Siffatta proposizione, stante l’assenza di qualsiasi riferimento alla vicenda decisa ed alla motivazione della sentenza impugnata, pone un interrogativo del tutto astratto ed inidoneo ad assolvere alla funzione del quesito di diritto, per evidente difetto di conclusivita’.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensi’ evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, si’ che risulti evidenziato – ancorche’ succintamente – perche’ l’interrogativo astratto e’ giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto e’ un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonche’ n. 6420 del 2008).

3.1. – Il ricorso incidentale e’ inammissibile per mancanza del requisito dell’esposizione del fatto, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 atteso che espressamente rinvia all’avverso ricorso principale.

Tale causa di inammissibilita’ impedisce ogni considerazione sul suo carattere eventualmente oggettivamente condizionato.

Ove non fosse sussistita tale ragione di inammissibilita’ i due quesiti con cui e’ conclusa l’illustrazione del motivo che propone anch’essi avrebbero meritato identica valutazione rispetto a quella formulata riguardo al ricorso principale.”.

2. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in senso al quale e’ stato proposto.

Il Collegio, inoltre, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che le parti non hanno svolto alcuna osservazione.

Entrambi i ricorsi sono dichiarati, pertanto, inammissibili.

Le spese del giudizio di cassazione, stante la sorte comune dei due ricorsi, possono compensarsi, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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