Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6676 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1670-2020 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
SANT’ANSELMO, n. 7, presso lo studio dell’avvocato CARLO PECORARO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2968/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI
MAURA.
Fatto
Ritenuto che:
L’Amministrazione finanziaria, nell’ambito di un processo penale, nel corso del quale era emersa la sussistenza di frodi a carosello, notificava alla società VCM Trading e a C.I., M.R. e V.G., in quanto ritenuti amministratori di fatto della società, un avviso di accertamento per il periodo di imposta 2014 richiedendo a questi ultimi il pagamento delle sanzioni stante la ritenuta responsabilità personale e solidale.
M.R. impugnava detto avviso avanti alla CTP di Milano che con sentenza nr. 7006/2017 lo rigettava.
Il contribuente interponeva gravame avanti alla CTR della Lombardia la quale confermata la decisione.
Il Giudice di appello rilevava che dalle risultanze di causa era emerso il ruolo attivo rivestito all’interno della società dal contribuente il quale aveva avuto il dominio totale effettivo, gestionale e finanziario ed era stato insieme agli altri uno dei principali beneficiati dell’attività fraudolenta posta in essere dalla società.
Sottolineava pertanto che dietro la società VCM, acronimo di V., M. e C. si celava il contribuente stante la coincidenza nella sua persona delle figure di trasgressore e contribuente, in quanto beneficiario materiale dell’attività fraudolenta.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi cui resiste l’Amministrazione finanziaria con controricorso.
La Corte ritiene che in relazione alle tematiche trattate ed ai valori in discussione la causa debba essere rimessa alla sezione V.
P.Q.M.
La Corte rimette alla sezione V.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022