Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6675 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 14/09/2016, dep.15/03/2017),  n. 6675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16741-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SCHEILAN SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PINGUE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 11/2009 della COMM.TRIB.REG. della Toscana,

depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MATTEO che ha chieste

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato ROSA LAURA per delega

avvocato CORDEIRO GUERRA che richiama il controricorso e la memoria

e chiede il rigetto;

udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello nella causa introdotta dalla srl unipersonale Scheilan con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile, ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP per il 2003, in forza del mancato riconoscimento della deducibilità di costi indicati analiticamente in sei rilievi contestati alla contribuente, l’ultimo dei quali relativo a costi relativi ad acquisto di merci provenienti da Hong Kong, paese inserito nella cd. black list -, ha confermato la deducibilità dei costi relativi al detto sesto rilievo ritenuta in primo grado, ed ha altresì ritenuto deducibili i rilievi primo, secondo e terzo, escludendo, quanto ai costi relativi all’acquisto di merci provenienti dal paese black list, l’applicabilità di sanzioni.

Il giudice d’appello, per quanto qui rileva, riteneva infatti che, con la novella recata all’art. 110 tuir dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 301 e ss., era stata soppressa la condizione della separata indicazione nella dichiarazione del redditi delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese di paesi aventi regimi fiscali privilegiati come condizione per la loro deducibilità. Per l’inosservanza di quella che era divenuta una formalità era stata infatti prevista una sanzione, ai sensi del comma 303, norma dichiarata retroattiva. Nella specie, tuttavia, quando la verifica era ancora in corso, in data 6 ottobre 2006, la contribuente aveva presentato dichiarazione integrativa, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, con la quale aveva corretto quella omissione.

La società contribuente resiste con controricorso proponendo un motivo di ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate, premesso che intende impugnare il solo capo della sentenza d’appello relativo alle sanzioni conseguenti all’omessa indicazione iniziale dei costi cd. black list, denunciando violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, coma 303, e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, assume che l’omessa indicazione separata nella dichiarazione dei redditi, in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, dei costi riferiti ad importazioni di merci da Stati a regime fiscale agevolato comporterebbe l’applicazione di entrambe le sanzioni previste al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, commi 1 e 3 bis anche, come nella specie, in presenza di dichiarazione integrativa dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, presentata quando era già in corso la verifica fiscale.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società contribuente, denunciando vizio di motivazione, assume che a norma degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice adito, in sede di appello, non potrebbe compensare le spese del giudizio tra le parti sebbene una di queste risulti totalmente soccombente, motivando tale scelta unicamente in base all’esito della decisione.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Questa Corte ha di recente avuto modo di affermare in più occasioni che “in tema di reddito d’impresa, all’esito delle modifiche retroattive introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303 e prima di quelle di cui alla L. n. 208 del 2015, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi “black list”) è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità e la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, comma 3 bis, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, ove operata dal contribuente dopo l’avvio dei controlli” (Cass. n. 11933 del 2016, n. 21955 del 2015), come è appunto nel caso in esame, relativo a violazioni commesse nel 2003, e a presentazione di dichiarazione integrativa D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8 “quando la verifica era ancora in corso”.

Si è al riguardo infatti precisato che “in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8) non può essere presentata nè dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, nè dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni” (Cass. n. 14999 del 2015, n. 10989 del 2016).

Il ricorso principale deve essere pertanto accolto, con assorbimento dell’esame del ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente alle sanzioni, dichiarando dovute tanto le sanzioni di cui al coma 1 che quelle di cui al comma 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 22.

In considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle sanzioni, dichiarando dovute entrambe le specie di sanzioni, come in motivazione.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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