Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6675 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6675
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10107-2019 proposto da:
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LATTANZI E ASSOCIATI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, nonchè i soci FABIO LATTANZI,
PAOLO M. GEMELLI, EMANUELE SQUARCIA, ricorrenti che non hanno
depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrenti non costituiti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1621/03/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cassazione notificato all’Agenzia delle entrate il 19.10.2018 l’Associazione professionale Lattanzi e associati impugnava la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe.
L’Agenzia delle entrate si è costituita.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, lo stesso non risultando depositato presso la cancelleria di questa Corte entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, come attestato dalla cancelleria con nota del 6.4.2019.
Il ricorso è quindi improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021