Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6675 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10107-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LATTANZI E ASSOCIATI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, nonchè i soci FABIO LATTANZI,

PAOLO M. GEMELLI, EMANUELE SQUARCIA, ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621/03/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per cassazione notificato all’Agenzia delle entrate il 19.10.2018 l’Associazione professionale Lattanzi e associati impugnava la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe.

L’Agenzia delle entrate si è costituita.

Il ricorso per cassazione è improcedibile, lo stesso non risultando depositato presso la cancelleria di questa Corte entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, come attestato dalla cancelleria con nota del 6.4.2019.

Il ricorso è quindi improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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