Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6675 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6675 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 27464-2010 proposto da:
IMMOBILIARE AGRICOLA GROTTAROSSA SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 150, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO TOCCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato RENATO BOCCAFRESCA giusta delega
a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/04/2016

STATO, che lo, rappresenta e difende;

avverso la decisione n.

contrOrICOrrente

66H7/2009

della COMM.

TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 10/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

La società Immobiliare Agricola Grottarossa srl

delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e
catastale dovute per il maggior valore del
compendio immobiliare sito in Roma acquistato dalla
società con atto registrato in data 9 marzo 1982
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, deducendo la mancata preventiva notifica
dell’avviso di accertamento dell’imposta, quale
atto prodromico rispetto all’avviso di liquidazione
impugnato. La CT di primo grado di Roma accolse il
ricorso con sentenza confermata in secondo grado,
su appello dell’Ufficio, dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Roma.
I giudici di appello hanno ritenuto invalida la
notifica dell’avviso di accertamento alla società,
in quanto effettuata nella sede risultante
dall’atto di compravendita, così come indicata
nell’atto di compravendita e cioè presso lo studio
del Notaio Di Ciommo in Roma Via Lungotevere
Mellini 44 mediante consegna all’incaricato a
ricevere atti tale Bigioni Bruno che firmava per
1

impugnò un avviso di liquidazione per il pagamento

ricevuta,

nonostante

il

trasferimento

della sede della società in altro luogo e cioè in
Viale Liegi 56.
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro di
Roma, impugnò la sentenza davanti alla Commissione

ricorso ritenendo valida e regolare la notifica
dell’avviso di accertamento alla società in quanto
il trasferimento della sede legale non era stato
comunicato all’Ufficio del Registro ma solo
all’Ufficio Imposte dirette.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Centrale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione con cinque motivi la società Immobiliare
Agricola Grottarossa srl e l’Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

Tributaria Centrale di Roma la quale accolse il

Immobiliare Agricola Grottarossa srl lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc e
nullità della sentenza in riferimento all’art. 360
comma 1 n.4 cpc, perché la Commissione Tributaria
Centrale, in violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza che
da parte dell’Amministrazione ricorrente fosse
2

UL4

stata mai lamentata la

mancata

prospettazione e deduzione del vizio di notifica
dell’atto prodromico in primo o secondo grado ha
affermato che non vi era mai stata da parte della
società ricorrente “una precisa eccezione di non

così facendo, ha pronunciato in ultrapetizione con
conseguente nullità della decisione.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso la
ricorrente Immobiliare Agricola Grottarossa srl
lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.49
terzo comma DPR 634/1972 ed artt.60 e 36 DPR 600
del 1973 in riferimento all’art. 360 coma l n.3
cpc, perché la Commissione Tributaria Centrale ha
ritenuto perfettamente valida la notifica
dell’avviso di accertamento presso la sede della
società così come indicata nell’atto di
compravendita e cioè presso lo studio del Notaio Di
Ciommo in Roma Via Lungotevere Mellini 44 mediante

aver ricevuto un avviso di accertamento valori” e,

consegna all’incaricato a ricevere gli atti tale
Bigioni Bruno che firmava per ricevuta e ciò
nonostante che la società avesse comunicato
all’Ufficio Imposte Dirette il trasferimento della
sede sociale in altro indirizzo e cioiè Viale Liegi
56.

3

m

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
Immobiliare Agricola Grottarossa srl lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.49 terzo
comma DPR 634/1972 ed artt.60 DPR 600 del 1973 e

cpc, perché la Commissione Tributaria Centrale ha
ritenuto perfettamente valida la notifica
dell’avviso di accertamento presso la sede della
società così come indicata nell’atto di
compravendita senza tenere conto che la società
aveva trasferito la sua sede in un luogo diverso e
che pertanto ai sensi dell’art. 145 cpc la notifica
era senz’altro nulla in quanto effettuata in luogo
diverso dalla sede legale.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente
Immobiliare Agricola Grottarossa srl lamenta
nullità della sentenza per motivazione
contraddittoria in riferimento all’art. 360 comma l

145 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3

n.4 cpc, perché la Commissione Tributaria Centrale
ha ritenuto perfettamente valida la notifica
dell’avviso di accertamento presso la sede della
società così come indicata nell’atto di
compravendita senza spiegare se ha ritenuto che il
trasferimento in Viale Liegi 56 non fosse realmente

4

u–t

avvenuto

oppure

fosse

avvenuto

ma

doveva

escludersene l’efficacia nei confronti del solo

comunicazione indirizzata a tale ufficio.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Infatti correttamente la Commissione Tributaria
Centrale ha ritenuto regolare la notifica
dell’avviso di accertamento effettuata presso la
sede della società così come indicata nell’atto di
compravendita in quanto il trasferimento della sede
in altro luogo non era stato comunicato all’Ufficio
del Registro che pertanto legittimamente procedette
alla notifica presso l’indirizzo risultante
dall’atto notarile oggetto dell’accertamento
tributario, tanto più che in quella sede la
notifica andò a buon fine perchè l’atto venne

Ufficio del Registro per l’asserita mancanza di

consegnato a persona qualificatasi proprio per
addetta al ritiro degli atti.
A tale proposito non appare fondata e meritevole di
accoglimento la tesi sostenuta dalla ricorrente
società secondo la quale la comunicazione
dell’avvenuto trasferimento della sede effettuata
all’Ufficio Imposte Dirette in data 6/6/1983 era
5

(9-7

comunque

sufficiente

a rendere edotto

della circostanza anche l’Ufficio del Registro in
quanto le regole di collaborazione e buon andamento
degli Uffici della Pubblica Amministrazione
comportano che la presentazione di un atto presso

tutti gli uffici della stessa amministrazione
finanziaria.
Infatti premesso che la notifica risale al
9/11/1983 ed all’epoca dei fatti non era ancora
intervenuta la riforma digitale della P.A. a
seguito della quale è oggi agevole e molto più
semplice rintracciare i dati sensibili di un
contribuente anche se comunicati solo ad ufficio
diverso da quello competente, occorre osservare che
secondo questa Corte Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
25272 del 28/11/2014 “La disciplina delle
notificazioni degli atti tributari si fonda sul
criterio del domicilio fiscale e sull’onere
preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio
tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere
detto ufficio costantemente informato delle
eventuali variazioni, sicché il mancato
adempimento, originario o successivo, di tale onere
di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad
eseguire le notifiche comunque nel domicilio
6

un ufficio pubblico ha effetti nei confronti di

fiscale

per

ultimo

noto,

eventualmente nella forma semplificata di cui alla
lett. e) dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.”
Pertanto deve essere dichiarato infondato il

giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
in favore dell’Agenzia delle Entrate che si
liquidano in e 4000,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 23/2/2016

ricorso ed il ricorrente condannato alle spese del

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