Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6675 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 01/03/2022), n.6675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20686-2019 proposto da:

SANITARIA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.Q., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

RABACCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORIDGEIESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 511/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Sanitaria Servizi S.r.l. e P.Q. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Umbria che, rigettando il ricorso dei contribuenti, aveva confermato la sentenza di primo grado della CTP di Terni con la quale era stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva provveduto all’accertamento di un maggior valore di imposte di registro, catastali e ipotecarie relativamente all’anno di imposta 2013 in seguito alla cessione di un immobile di proprietà della società ricorrente.

In particolare, la CTR ha ritenuto infondate le eccezioni riguardanti la mancata notifica dell’invito a comparire – non necessaria nel caso della natura dell’avviso di accertamento – e la carenza dei poteri di firma concesso al Capo Ufficio legale dell’Agenzia delle entrate -, rilevando la correttezza della delega da parte del Dirigente provinciale. Inoltre, nel merito, la CTR ha ritenuto che gli appellanti non avessero riprodotto alcuna documentazione comprovante il valore effettivo dell’immobile.

L’Agenzia delle entrate si è costituita solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2006, art. 6, comma 2 e dell’art. 92 c.p.c.. La CTR avrebbe errato nel non dichiarare l’estinzione del processo a seguito dell’avvenuta definizione agevolata e dell’integrale pagamento della somma dovuta, così come provato per mezzo della documentazione prodotta dai ricorrenti in appello, di cui la CTR non ha tenuto conto.

Ritiene il Collegio rinviare la decisione della causa invitando le parti a dedurre in ordine alla corrispondenza della pretesa fiscale oggetto del giudizio-avviso di liquidazione n. 20131T001997000- e gli atti ai quali si riferisce la definizione agevolata prodotta in sede in sede di appello.

Sulla base di tali considerazioni la causa va rimessa sul ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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