Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6674 del 23/03/2011
Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M. (OMISSIS), S.A.
(OMISSIS), S.S. (OMISSIS), S.S.
(OMISSIS), S.G. (OMISSIS), C.
A. (OMISSIS), SM.AN. (OMISSIS),
unici eredi di S.S. e M.L., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio
dell’avvocato TEDESCHI DARIO, rappresentati e difesi dagli avvocati
MELI VINCENZO, FRANCESCO LAFACE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI LAVORO INAIL
DIREZIONE REGIONALE SICILIA (OMISSIS), in persona del Dirigente
con incarico di livello generale Dott. F.M., Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144 (AVV. GEN. INAIL), presso lo studio dell’avvocato
ROSSI Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CRISTOFARO TARANTINO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
P.C. (OMISSIS), S.N.
(OMISSIS), S.T.M. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentati e
difesi dall’avvocato SAITTA GIUSEPPE giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
A.M. (OMISSIS), A.A.
(OMISSIS), F.M. nato a (OMISSIS),
P.L., PROVINCIA FRATI MINORI CAPPUCCINI MESSINA
(OMISSIS), AL.AN.
(OMISSIS).ALLEGRA CARMELA
(OMISSIS).
e.d.i.R.p.C.C.D.
C.r.e.d.d.A.R.L.
c.s.i.9.M.V.C.B.n.1.g.
d.a.m.d.c.e.r.i.
-.r.i.–.
c.
I.I.N.A.I.L.I.
D.R.S.
(OMISSIS)SNT72H15F158L(OMISSIS)LLGMRC29P15F158I
(OMISSIS)LLGGTA68T70F158Y(OMISSIS)MESSINA
il 06/12/1919
(OMISSIS), SM.AN. (OMISSIS), A.
A. (OMISSIS).
SE.NU. (OMISSIS), S.M.
(OMISSIS), S.T.M. (OMISSIS),
A.S. (OMISSIS), A.C.
(OMISSIS), P.C. (OMISSIS), C.
A. (OMISSIS), SM.SA. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 506/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 25/10/2007, depositata il
28/11/2007; R.G.N. 631/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato VINCENZO MELI E FRANCESCO LAFACE;
udito l’Avvocato PIETRO MAGNO (per delega Avvocato GIUSEPPE SAITTA);
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo S., il sacerdote P., il F. e la Provincia di Messina dei Padri Cappuccini sono stati condannati a risarcire i danni subiti dai congiunti dell’ A. e del S.N. deceduto in un incidente sul lavoro.
Il giudice d’appello ha sostanzialmente confermato la prima sentenza, provvedendo a riliquidare l’importo risar-citorio in favore degli eredi del S.N..
Propongono ricorso per cassazione gli eredi dello S. a mezzo di otto motivi. Rispondono con controricorso gli eredi del S. N., l’INAIL, la Provincia dei Frati Cappuccini. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
IL RICORSO PRINCIPALE DEGLI EREDI S..
Il primo motivo censura la sentenza per non aver motivato in ordine al rapporto tra lo S. ed i Padri Cappuccini (qualificato come mandato) ed alla conseguente configurazione della responsabilita’ per culpa in eligendo a carico del primo.
Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la responsabilita’ dello S., benche’ non fosse emersa prova in atti.
Il terzo motivo censura la sentenza per essersi discostata dal giudicato penale, senza che nel giudizio civile sia emerso un diverso quadro probatorio.
Il quarto motivo sostiene che la sentenza avrebbe dovuto qualificare il rapporto intercorrente tra lo S. ed i Padri Cappuccini come di mandato, invece che come di mediazione.
Il quinto motivo sostiene che deve escludersi la responsabilita’ dello S. per l’evento mortale verificatosi, avendo egli assunto la veste di mero mediatore.
Il sesto motivo censura la sentenza per non avere motivato circa la responsabilita’ aquiliana per culpa in eligendo del mandatario.
Il settimo motivo sostiene che la sentenza ha errato nell’attribuire allo S. insostenibili obblighi di diligenza nella scelta dell’appaltatore F..
Secondo l’ottavo motivo, la responsabilita’ del mandatario avrebbe dovuto essere valutata con minor rigore in considerazione della gratuita’ del mandato.
IL RICORSO INCIDENTALE DELLA PROVINCIA DEI FRATI MINORI. censura la sentenza nel punto in cui l’ha ritenuta responsabile per la colpa nella scelta dell’appaltatore.
Tutti i motivi dei due ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sono inammissibili laddove si risolvono nella mera contrapposizione della tesi difensiva di parte alle argomentazioni contenute in sentenza, oppure nella richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi probatori emersi in atti.
Sono infondati laddove censurano vizi di legittimita’ o della motivazione, che nella sentenza impugnata, non e’ dato, invece, riscontrare.
I giudici d’appello, infatti, con motivazione congrua e logica, fondano le loro conclusioni sulla qualificazione del rapporto tra il convento ed il F. come rapporto di appalto di opere ed, invece, come rapporto di mandato quello intercorrente tra il convento e lo S., avendo il primo incaricato il secondo di reperire ditta specializzata per la pulizia del pozzo nel quale trovarono la morte i due lavoratori. Di qui la responsabilita’ dello S. nella scelta del F., benche’ gli fosse noto che questo non fosse in possesso di attrezzatura idonea e stabile organizzazione imprenditoriale e non fosse in regola con iscrizioni e contributi.
Per altro verso, la sentenza individua la responsabilita’ concorrente del convento e del sacerdote P. nel dovere di verificare tutti gli elementi che avrebbero potuto fornire indicazioni e rassicurazioni in ordine alla serieta’ dell’impresa.
Come si diceva, si tratta di argomentazioni dotate di assoluta congruita’ e logicita’, che non incorrono in violazione di legge, che risolvono tutti i punti critici avanzati dalle parti e che, dunque, sfuggono alla censura di legittimita’.
Quanto al ricorso della Provincia dei Frati Minori non puo’, peraltro, farsi a meno di rilevare l’assoluta genericita’, se non la mancanza stessa di una vera e propria censura.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
La complessita’ dei rapporti consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011