Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6674 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGRICOLA VESUVIO SRL in persona del suo amministratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. NOTARNICOLA VITO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (fu A.C.), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. LORENZO CILIENTO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2009 del TRIBUNALE di BRINDISI – Sezione

Distaccata di MESAGNE del 17.2.09, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.r.l. Agricola Vesuvio ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Mesagne, n. 54 del 19 marzo 2009, con la quale e’ stata rigettata l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e dell’art. 617 c.p.c., comma 2, da C.E. avverso due pignoramenti mobiliari fatti eseguire il 1 settembre 2009 da essa ricorrente in suo danno, mentre e’ stata rigettata una domanda di risarcimento danni del C..

Al ricorso, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso C.E..

2. Il ricorso per regolamento e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che e’ stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile sia per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, sia per l’inosservanza del requisito di ammissibilita’ di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Entrambi i motivi di ricorso si fondano il primo sulle emergenze di due atti di precetto e di quattro sentenze in esso evocate ed il secondo su queste ultime, ma non si indica in alcun modo, come invece, imponeva l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 se e dove detti atti – che nella controversia assumono il valore di documenti o comunque di atti rilevanti sarebbero stati prodotti in sede di legittimita’, anche agli effetti dell’adempimento dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Viene, dunque, in rilievo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cui a Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008.

Per quanto attiene all’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c. il primo motivo, che denuncia vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non contiene il momento di sintesi espressivo della chiara indicsizione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c., tale non potendo ritenersi l’espressione in neretto che chiude l’illustrazione (atteso che rinvia alla motivazione della sentenza la’ dove avrebbe fatto riferimento ad un certo caso, senza nulla dire di quale sarebbe stato il caso effettivamente pertinente nella specie). Tra l’altro, la lettura della illustrazione del motivo paleserebbe che il vizio da denunciarsi non sarebbe stato un vizio inerente la quaestio facti, bensi’ un vizio di violazione di norme di diritto afferenti all’individuazione del titolo esecutivo nella consecuzione fra sentenza di primo grado e sentenza di appello). Inoltre, l’illustrazione del motivo ragiona dei pignoramenti riferendoli ad una data diversa da quella indicata nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo prima dell’illustrazione indica come quesito la seguente proposizione: Ai sensi del novellato art. 282 c.p.c. sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso quello concernente la condanna di una parte alle spese del giudizio, nei caso in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda?. Siffatta proposizione, stante l’assenza di qualsiasi riferimento alla vicenda decisa ed alla motivazione della sentenza impugnata, pone un interrogativo del tutto astratto ed inidoneo ad assolvere alla funzione del quesito di diritto, per evidente difetto di conclusivita’.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensi’ evidenzi la sua pertinenza ad essa, invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, si’ che risulti evidenziato – ancorche’ succintamente – perche’ l’interrogativo astratto e’ giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto e’ un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonche’ n. 6420 del 2008).

3.1. – Il controricorso sembra depositato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., u.c. essendo il deposito avvenuto l’11 giugno 2009 e la precedente notificazione il 20 maggio 2009. Per essere tempestivo il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 9 giugno.

Ne discende che il controricorso dovra’ dichiararsi improcedibile.”.

2. Il Collegio condivide – salva che per la valutazione di improcedibilita’ del controricorso – le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che le parti non hanno svolto alcuna osservazione.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Il controricorso, viceversa, appare tempestivamente depositato, in quanto e’ stato notificato – cosa che per errore non era stata rilevata nella relazione – a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c.) e, dunque, il momento del deposito i identifica in quello della spedizione del relativo plico, che fu il 3 giugno 2009.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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