Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6674 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 22/07/2016, dep.15/03/2017),  n. 6674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12330/2010 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI

27, presso 10 studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato SILVIO GAROFALO delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, e rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato ZERMAN che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato il recupero a tassazione, ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000, del reddito di Lire 15.000.000 derivante dal canone di locazione per l’anno 2000 di un fabbricato, pattuito con il contratto stipulato con la srl Trasporti Ricciardelli il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS) dell’anno successivo.

Secondo il giudice d’appello, infatti, a norma dell’art. 23 (ora art. 26) T.U.I.R., che regola la materia dell’imputazione dei redditi fondiari, “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, per il periodo in cui si è verificato il possesso”. Quello che era avvenuto nella specie successivamente, vale a dire nel 2001 – quando il canone del 2000 sarebbe stato effettivamente corrisposto – non riguarda il presente giudizio, potendo il contribuente, per l’inclusione nel mod. Unico 2002 dell’importo del canone d’affitto percepito nell’anno successivo al 2000, chiedere il rimborso della maggiore IRPEF pagata nel 2001, non potendo porre in essere un indebito arricchimento.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il contribuente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, siccome sarebbe omessa ogni motivazione della decisione, formulando il seguente quesito di diritto: se è nulla, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, la sentenza che ometta ogni motivazione e rechi una motivazione soltanto apparente e sia perciò inidonea a consentire ogni controllo sulle ragioni poste a base della decisione.

Con il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 23, vigente illo tempore, degli artt. 3 e 53 Cost., L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 26, oggi vigente”, formulando al termine dell’illustrazione, il seguente quesito di diritto: se l’art. 23 T.U.I.R., ora sostituito dall’art. 26, deve essere interpretato nel senso che non concorrono a formare il reddito imponibile i redditi da locazione se il proprietario prova di non averli percepiti vincendo la presunzione di legge derivante dal contratto di locazione.

I quesiti di diritto che corredano i due motivi, con i quali vengono denunciate violazioni di legge, si rivelano inidonei alla stregua del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto risolventisi nella posizione di mere questioni giuridiche, con conseguente inammissibilità dei motivi stessi.

Questa Corte ha infatti affermato che “ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo” (Cass. n. 3530 del 2012; Cass., sezioni unite, 23 settembre 2013, n. 21672).

Anche a voler prescindere dall’inidoneità dei quesiti di diritto, non sembra fondata la prima censura, in quanto la sentenza è adeguatamente motivata in ordine all’accoglimento dell’appello dell’ufficio, prospettando inoltre al contribuente possibili rimedi.

Quanto al secondo motivo, questa Corte ha chiarito come “in tema di redditi fondiari, il presupposto della loro tassazione, alla stregua del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 26 (art. 23 della vecchia formulazione, ed, in precedenza, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 32), è la proprietà (o la titolarità di altro diritto reale) dei beni immobili, irrilevanti rimanendo, ai fini impositivi, la materiale disponibilità o l’effettivo godimento degli stessi nonchè la qualificazione, come ente commerciale o meno, del soggetto d’imposta” (Cass. n. 8821 del 2014; cfr, inoltre, Cass. n. 24444 del 2005, n. 19240 del 2016, n. 651 del 2012).

Per le sole locazioni per uso abitativo, con la L. n. 431 del 1998, art. 8, è stata introdotta una deroga, non rilevante nella specie, aggiungendo due periodi all’art. 23, comma 1 T.U.I.R., a tenore dei quali “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.800, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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