Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6674 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6674 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 22708-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
640

contro

CACCAVO VITO, CACCAVO FRANCESCO, CACCAVO ANNA MARIA,
CACCAVO VINCENZO, CACCAVO NUNZIO nq di erede di
CACCAVO NICOLA e di Procuratore Generale degli altri
coeredi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M.
CLEMENTI 68,• presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

Data pubblicazione: 06/04/2016

COZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO
ARGENIO giusta delega a margine;
– controricorrenti nonché contro

CACCAVO FILOMENA GIOVANNA;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di FOGGIA,

130/2009′

della

depositata

il

25/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato COZZI per
delega dell’Avvocato ARGENIO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per raccoglimento del ricorso.

– intimata

Svolgimento del processo

Caccavo

Nunzio

vendeva

separatamente,

beni immobili al coniuge Giurato Antonia ed alla
figlia Caccavo Filomena, assoggettando le
operazioni all’IVA.
Gli atti venivano qualificati dall’Ufficio come
atti di cessione a titolo di liberalità, in
virtù della presunzione di cui all’art.26 primo
comma DPR 131 del 1086 in quanto le imposte di
donazione risultavano superiori a quelle di
trasferimento a titolo oneroso. Pertanto con
avviso di liquidazione l’Agenzia delle Entrate
procedeva al recupero dell’imposta suppletiva di
donazione, ipotecaria e catastale.
Le contribuenti impugnavano gli avvisi di

nell’esercizio della propria attività d’impresa,

liquidazione davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia unitamente all’avviso di
accertamento di valore con il quale l’Ufficio
aveva

rettificato

il

valore

dei

cespiti

dichiarato nell’atto dai contraenti.

Lk

A seguito del decesso di Caccavo Nunzio gli
eredi chiedevano dall’Ufficio di escludere dal
patrimonio ereditario i beni immobili trasferiti
a Giurato Antonia e Caccavo Filomena ribadendo

Avverso l’avviso di liquidazione notificato agli
eredi con il quale l’Ufficio, rigettata la
richiesta di esclusione dei cespiti di cui sopra
dal patrimonio ereditario, rideterminava le
imposte di successione, proponevano separati
ricorsi i singoli eredi davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia che, previa
riunione coi due ricorsi già pendenti di Giurato
Antonia e Caccavo Filomena, accoglieva le
domanda proposte dai contribuenti .
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Foggia propose impugnazione
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Foggia
davanti alla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, la quale accolse l’appello
incidentale dei contribuenti e rigettò
l’impugnazione dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia ha proposto ricorso per
2

la natura onerosa dei trasferimenti.

cassazione l’Agenzia

delle Entrate con

tre motivi.
I

contribuenti

hanno

resistito

con

controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle entrate lamenta insufficiente
motivazione circa un fatto decisivo e
controverso per il giudizio in riferimento
all’art. 360 n.5 cpc, in quanto il giudice di
appello immotivatamente senza spiegare le
ragioni ha ritenuto che gli atti qualificati
dall’Ufficio come atti di cessione a titolo di
liberalità, in virtù della presunzione di cui
all’art.26 primo comma DPR 131 del 1086 (valida
quando le imposte di donazione risultavano
superiori a quelle di trasferimento a titolo
oneroso), fossero in realtà atti di cessione a

MOTIVI DELLA DECISIONE

titolo oneroso, in assenza di prova contraria
offerta dai contribuenti, annullando di
conseguenza gli avvisi emessi dall’Ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.26 comma l DPR 131 del 1986 in
riferimento all’art. 360 comma l n.3 cpc, in
3

m,

quanto il giudice di

appello

ha

ritenuto spettasse all’Agenzia fornire la prova
della gratuità del trasferimento mentre al
contrario spettava alle contribuenti provare la
natura onerosa del contratto ed in particolare

corrispettivo pattuito.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia insufficiente motivazione circa un
fatto decisivo e controverso per il giudizio in
riferimento all’art. 360 n.5 cpc, in guanto il
giudice di appello del tutto immotivatamente e
senza spiegare le ragioni ha ritenuto l’iva
deducibile dall’imposta di donazione recuperata
ed ha esclusi i due trasferimenti dall’asse
ereditario e dall’accertamento di maggior
valore.
Il ricorso proposto è fondato in ordine al
secondo motivo, assorbiti gli altri e deve

la circostanza dell’effettivo pagamento del

essere accolto.
Secondo i contribuenti la presunzione di cui
all’art.26 DPR 131/86 non opera nella
fattispecie in quanto gli atti di cessione in
contestazione sono stati effettuati in regime di
impresa e quindi assoggettati al regime
4

(9’1

prevalente

ed

esclusivo dell’IVA

con la conseguenza che alla luce del principio
dell’alternatività dell’imposta di registro con
l’IVA, gli atti sottoposti a quest’imposta non
debbono scontare quella proporzionale di

presunzione.
Premesso che la compravendita di beni deve di
regola essere sottoposta ad imposta
proporzionale di registro, secondo il valore
accertabile ai sensi dell’art. 51, comma quarto
del d.P.R. n. 131 del 1986 mentre
l’assoggettabilità ad IVA riguarda solo le
cessioni di beni o servizi effettuate
nell’esercizio di attività imprenditoriale, è
vero che, alla luce del principio
dell’alternatività con l’IVA, gli atti
sottoposti a quest’imposta non debbono scontare
quella proporzionale di registro.

registro il che esclude il ricorso alla

Tuttavia nel caso in esame si applica la
presunzione stabilita dal primo comma dell’art.
26 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – secondo
cui ai fini tributari

Ili

trasferimenti

immobiliari posti in essere tra coniugi o tra
parenti in linea retta si presumono donazioni se
l’imposta dovuta per il trasferimento risulti
5

In.

inferiore a quella

applicabile

in

caso di trasferimento a titolo gratuito”.
Tale

presunzione,

può

essere

vinta

solo

attraverso la prova contraria, fornita con
qualsiasi mezzo, che deve essere data dal

Poiché nella fattispecie la prova contraria,
consistente nell’effettivo pagamento del
corrispettivo, non risulta essere stata allegata
l’atto si presume a titolo gratuito e quindi non
assoggettabile ad iva ma ad imposta di registro.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e
la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti
in punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito
e del giudizio di legittimità, stante
l’evolversi della vicenda processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
6

contribuente.

introduttivo. Compensa fra le parti le spese dei
gradi del giudizio di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

V sezione civile il 23/2/2016

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