Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6673 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STUDIO DI LORENZO DI DI LORENZO PIETRO SAS, (OMISSIS) in persona

del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore Dott. D.

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA

FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

SAMOCAR SPA, COFINIAB COMM FIN IMMOBILI ARTE BORSA SPA IN LIQ,

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SEAL SPA, S.S., CAPITALIA

SPA, ARS MEDICA SPA, G.R.R., PONGULLI SRL, UNICREDIT

ITAL SPA;

– intimati –

e contro

I.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato DE

MARTINI CORRADO, che la rappresenta e difende, con procura speciale

del dott. Fabiani Pierandrea Notaio in Roma, del 06/05/2 009 Rep. n.

74088;

– resistente –

avverso la sentenza n. 649/2005 del TRIBUNALE di VITERBO, emessa il

06/07/2005, depositata il 13/07/2005; R.G.N. 3062/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato RAFFAELE CAVALIERE;

udito l’Avvocato CORRADO DE MARTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. nella procedura esecutiva immobiliare n. 143/93 r.g.e. del tribunale di Viterbo, intentata contro I.G. dallo Studio Di Lorenzo sas di Di Lorenzo Pietro, nella quale intervengono altri creditori, il giudice dell’esecuzione, riscontrate alcune inesattezze nel pignoramento e ritenuta mancata l’attività integrativa e correttiva sollecitata, pronuncia con ordinanza 24.11.03 l’estinzione parziale della procedura, cioè limitatamente ad alcuni dei beni, disponendo la vendita per gli altri;

2. il procedente impugna tale ordinanza, comunicatagli in data 3.12.03, con ricorso – “ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, e/o ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e dell’art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5” – depositato il 9.12.03; ma il giudice dell’opposizione, ritenuta corretta forma di impugnazione esclusivamente quella di cui all’art. 617 c.p.c., con sentenza n. 649/05 pubbl. il 13.7.05 la qualifica tardiva perchè presentata, anzichè entro il quinto giorno dalla notifica dell’atto impugnato, il sesto giorno da tale data;

3. propone ricorso per cassazione la Studio Di Lorenzo sas, affidandosi ad un unico motivo; delle controparti si costituisce, ma senza depositare controricorso, la sola I.; e, per la pubblica udienza del 3.2.11, depositate dal ricorrente memoria e documentazione, le parti compaiono e discutono oralmente la causa;

4. il ricorrente sviluppa un unico motivo per dolersi dell’erroneità della dichiarazione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi operata con la qui gravata sentenza, facendo notare che il termine di cinque giorni per proporre l’azione, una volta iniziato a decorrere il 3.12.03 con la notifica dell’atto esecutivo impugnato, veniva sì a scadere il giorno 8.12.03, ma che questo, come è notorio, era festivo, con conseguente proroga di diritto al primo giorno non festivo immediatamente successivo e cioè al 9.12.03, vale a dire proprio nel giorno in cui il ricorso è stato presentato;

5. una volta esclusa la rilevanza della documentazione prodotta, siccome non relativa alla ammissibilità del ricorso, va subito rilevato che il motivo è manifestamente fondato;

5.1. non sussiste l’errore revocatorio prospettato dall’intimata:

l’errore cade appunto non nella percezione di un dato di fatto, ma nella qualificazione di feriale, anzichè di festivo, di un particolare giorno, coincidente con il dies ad quem di un termine perentorio;

5.2. la qualificazione di festivo del giorno 8 dicembre -per la celebrazione della solennità religiosa dell’Immacolata Concezione – di ogni anno discende dall’applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1, comma 1, alinea 5, – in G.U. n. 306 del 31.12.85 – e recante il “riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18.2.84 e ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121”;

5.3. integra quindi la falsa applicazione di legge prospettata dal ricorrente la qualificazione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi operata senza considerare che il relativo ricorso era stato presentato sì il sesto giorno dalla notificazione dell’atto impugnato, ma che a tale sesto giorno era stato di diritto prorogato il termine stesso, per essere il quinto giorno festivo;

6. la gravata sentenza, che si è limitata alla declaratoria di inammissibilità per ciò stesso senza esaminare il merito dell’opposizione, va pertanto cassata; la necessità del compiuto esame degli atti del processo esecutivo, da rivalutarsi alla stregua anche di provvedimenti sopravvenuti, preclude la possibilità di una decisione nel merito da parte di questa Corte ed impone al contrario il rinvio al tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudicante, affinchè finalmente proceda a tale disamina -se del case tenendo adeguatamente conto degli ulteriori sviluppi della procedura esecutiva di cui è cenno nella documentazione, per quanto inammissibile in questa sede, prodotta dall’odierno ricorrente – e provveda pure sulle spese di lite dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio, comprese quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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