Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6673 del 19/03/2010
Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
ROMA, con ordinanza R.G. 30379/08 del 24.4.09, depositata il 3
0.4.09, nel procedimento pendente fra:
S.A.M.;
CONDOMINIO VIA (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore. FRASCA Raffaele;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 aprile 2009, ha sollevato conflitto di competenza d’ufficio avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Roma, investito da S.M. A. di un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio di via (OMISSIS), per il pagamento di spese di riscaldamento, ha rimesso, ai sensi dell’art. 35 c.p.c. e dell’art. 40 c.p.c., comma 7, le parti dinanzi al Tribunale di Roma, davanti al quale pendeva una domanda della stessa opponente, introdotta con atto notificato lo stesso giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed avente ad oggetto l’accertamento del mancato funzionamento del servizio di riscaldamento e la condanna del Condominio al risarcimento del danno.
Il Giudice di Pace, nel rimettere la causa al Tribunale ha ordinato la cancellazione dal ruolo della causa.
Il Tribunale ha sollevato il conflitto adducendo che il Giudice di Pace non avrebbe potuto rimettere la causa stante il carattere funzionale ed inderogabile della sua competenza sul giudizio di opposizione al decreto.
Nessuna delle parti ha svolto attivita’ difensiva.
2. Il ricorso per regolamento e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che e’ stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile.
Come emerge dal fascicolo d’ufficio del Tribunale, a seguito della riassunzione nella prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., tenutasi secondo il regime di cui al testo della norma (efficace dal 1 marzo 2006 per effetto del D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per le sue valutazioni sull’istanza di riunione al giudizio gia’ pendente davanti allo stesso Tribunale. Il detto presidente dispose la chiamata della causa riassunta davanti allo stesso assegnatario all’udienza dell’11 febbraio 2009, nella quale le parti non comparivano ed aveva luogo rinvio ai sensi dell’art. 309 c.p.c. alla successiva udienza del 17 aprile 2009. In tale udienza il Tribunale di riservava e, quindi, con l’ordinanza su indicata elevava il conflitto di competenza.
Siffatta sequenza nella gestione della causa evidenzia che il potere di cui all’art. 45 c.p.c. e’ stato esercitato tardivamente dal Tribunale, atteso che avrebbe dovuto esercitarsi fin dalla prima udienza di comparizione e trattazione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., nella quale, invece, si esercitarono i poteri di cui all’art. 274 c.p.c., inernti la rimessione al capo dell’ufficio.
Invero, la giurisprudenza della Corte ha da tempo sottolineato che «Quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilita’ di chiedere il regolamento di competenza; ne’ rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perche’ la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.
(Cass. (ord.) n. 11185 del 2008; Cass. (ord.) n. 5962 del 2006, ex multis).
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio dovrebbe, pertanto, dichiararsi inammissibile perche’ proposta quando il relativo potere era precluso.
3.1. Tra l’altro, se il potere fosse sussistito, sarebbe stata configurabile un’ulteriore ragione di inammissibilita’, in quanto una corretta lettura dell’ordinanza del Giudice di Pace avrebbe dovuto suggerire (non diversamente da quanto e’ stato ritenuto per il caso di declaratoria di incompetenza territoriale senza espressa caducazione del decreto: Cass. (ord.) n. 15694 del 2006) che il rilievo della ragione di connessione ai sensi dell’art. 35 c.p.c. e dell’art. 40 c.p.c., comma 7, pur non accompagnato da una declaratoria di caducazione del decreto, la comportava implicitamente, essendosi ordinata (irritualmente) la cancellazione della causa dal ruolo senza nulla dire del decreto ingiuntivo e cosi’ definito il giudizio davanti al giudice del decreto. La rimessione bene avrebbe dovuto interpretarsi come relativa solo al giudizio di cognizione piena inerente la domanda oggetto gia’ del ricorso monitorio”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere.
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio e’ dichiarata, pertanto, inammissibile.
Il giudizio andra’ riassunto davanti al Tribunale nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio. Fissa per la riassunzione termine di mesi sei dal deposito della presente.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010