Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6672 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. III, 19/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso lo studio dell’avvocato GIANNINI LUCIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERRAO CIRIACO GIULIA, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FILADELFIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 301/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

5.2.08, depositata il 05/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. B.A. ha proposto ricorso per Cassazione contro il Comune di Filadelfia avverso la sentenza del 5 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’opposizione proposta dal detto Comune avverso l’esecuzione forzata per espropriazione presso terzi nei suoi confronti iniziata dalla ricorrente, in ragione della sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva, e, previa valutazione della soccombenza virtuale, l’ha condannata alle spese giudiziali.

Al ricorso l’intimato non ha resistito.

Parte ricorrente ha depositato mmemoria.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione alla stregua di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. La relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha avuto il seguente tenore:

“… 3. – Il ricorso propone come unico motivo violazione e falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ degli artt. 543 e 156 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La sua illustrazione si conclude con il seguente quesito di diritto:

L’omissione dei dati anagrafici dell’esecutante, nell’atto di pignoramento, e’ causa di nullita’ per violazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 3267?.

Il quesito e’ funzionale alla direzione della censura proposta con il motivo, che, senza contestare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, lamenta che nell’individuare la soccombenza virtuale ai fini della ripartizione del carico delle spese giudiziali, il Tribunale abbia ritenuto soccombente la ricorrente e vittorioso il Comune opponente, sull’assunto che fosse fondato il motivo di opposizione prospettato dal medesimo e basato sulla nullita’ dell’atto di pignoramento presso terzi opposto per l’omessa indicazione in esso da parte della qui ricorrente del suo codice fiscale e della sua residenza.

3.1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso, pur proposto oltre l’anno solare, e’ da ritenere tempestivo, in quanto alla controversia trova applicazione la sospensione feriale dei termini, atteso il principio di diritto secondo cui Ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive, anche se proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, a meno che la situazione attiva, di cui il creditore si era affermato titolare e in virtu’ della quale aveva promosso l’esecuzione abbia cessato di essere contestata, e tra le parti si continui a discutere dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 10132 del 2003; in senso conforme: Cass. n. 10994 del 2003 e Cass. (ord.) n. 11525 del 2009).

3.2. Cio’ premesso, il motivo e’ fondato.

La Corte ha dato risposta negativa alla idoneita’ dell’omissione delle indicazioni cui allude l’art. 14, comma 1 bis sopra citato, a cagionare la nullita’ dell’atto di pignoramento presso terzi nell’ord. n. 590 del 2009, la quale si e’ cosi’ espressa:

La Corte, con la sentenza 8 aprile 2008 n. 9134, si e’ gia’ pronunciata sulla interpretazione da dare alla disposizione dettata dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, nel testo risultato dalla modificazione apportatavi dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Lo ha fatto, bensi’, in relazione agli atti introduttivi del giudizio e non al precetto ed al pignoramento, ma a questo proposito ha osservato che la sanzione di nullita’ e’ collegata unicamente alla notifica… presso la struttura territoriale dell’ente pubblico, e non all’omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio e che, se altra fosse stata la intenzione del legislatore, la disposizione avrebbe dovuto essere formulata nel senso di interporre la sanzione di nullita’ tra il verbo dovere e le successive prescrizioni da osservare. Le condivise considerazioni, gia’ svolte nella sentenza appena richiamata a proposito della formulazione della norma, sollecitano ulteriori argomentazioni, le quali appaiono capaci di dimostrare che la medesima prescrizione, ancorche’ posta in relazione agli atti di precetto e pignoramento, non si traduce, se inosservata, in una irregolarita’ dell’atto, che, sancita a fini di un legittimo progredire della esecuzione, giustifichi la dichiarazione di nullita’ degli stessi atti.

– 8. – L’art. 14, comma 1, diversamente da quanto osservato dal tribunale nella sentenza 627 del 2008, non prescrive che la parte istante corredi gia’ la richiesta di notificazione del titolo esecutivo degli elementi indicati nel comma 2. Dunque, a proposito della notificazione del titolo esecutivo non si puo’ postulare un’irregolarita’ della relativa operazione perche’ non corredata dai dati identificativi previsti dal comma 2. Ma da cio’ si puo’ anche argomentare che il corredo di questi dati non serve allo scopo ritenuto dal tribunale. Se questo fosse stato lo scopo, il legislatore avrebbe richiesto – come supposto dal tribunale – che i dati fossero forniti in sede di notifica del titolo. Tanto piu’ che – nell’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche – la previa notifica del titolo esecutivo e il decorso di un consistente lasso di tempo da questa notifica hanno assunto il ruolo di fatto costitutivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, appunto allo scopo di consentire alla P.A. di far luogo ad un adempimento da considerare spontaneo, senza dovere percio’ sopportare le spese degli atti preparatori (Cass. 14 ottobre 2005 n. 19966). Ne risulta che non e’ condivisibile sul piano logico che questi dati debbano essere contenuti a tale scopo nel precetto – dopo la notifica del quale va osservato il ben piu’ breve termine di dieci giorni per il pagamento, ma oramai non piu’ spontaneo – ed allo stesso scopo debbano esserlo nel pignoramento, con il quale la esecuzione e’ oramai iniziata, sicche’ il pagamento deve percio’ riguardare non piu’ il solo credito risultante dal titolo, ma anche le spese successive (art. 494 c.p.c., comma 1). Ed allora avere richiesto che precetto e atto di pignoramento contengano i dati di cui si discute non e’ stato fatto allo scopo di mettere in condizioni la P.A. di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per liquidare il pagamento al fine di evitare spese successive e la stessa espropriazione forzata, ma a quello, soltanto, di riscontro contabile della esattezza degli atti del procedimento di liquidazione. Deriva da cio’, che siccome la inosservanza della forma indicata dalla norma non costituisce un’irregolarita’ degli atti nella loro funzione processuale, tale irregolarita’ non costituisce possibile oggetto di accertamento in sede di opposizione agli atti esecutivi, sebbene questo rimedio non sia dato solo per far valere la nullita’ del precetto, ma anche la sua irregolarita’, se rilevante sul piano processuale. La P.A. potra’ invece contestare nel processo il diritto della parte istante al pagamento delle spese processuali, quante volte, richiesta di eseguire il pagamento mediante la notificazione del titolo esecutivo;

mancando dei dati necessari per emettere il titolo di pagamento, li abbia inutilmente chiesti, tenendo un comportamento di buona fede, anziche’ attendere che i dati le siano forniti con il precetto, nella prospettiva di poter opporne un’irregolarita’ e cosi’ dilatare ancora il tempo dell’adempimento.

Nello stesso senso risulta essersi espressa – peraltro riprendendo il principio di cui alla sentenza n. 9134 del 2008 e senza evocare Cass. n. 590 del 2009 – Cass. n. 10519 del 2009.

3.3. La soccombenza virtuale e’ stata, pertanto, erroneamente riferita dalla sentenza impugnata alla qui ricorrente. Essa al contrario si sarebbe dovuta riferire al Comune, che aveva erroneamente postulato che le omesse indicazioni costituissero nullita’ dell’atto di pignoramento.

La sentenza impugnata dovrebbe, dunque, essere cassata e sembrando sussistere le ragioni per decidere nel merito, come del resto postulato dalla stessa ricorrente, la Corte potrebbe provvedere al regolamento delle spese del giudizio di opposizione direttamente.

All’uopo, la circostanza che la questione esegetica della norma dell’art. 14, comma 1 bis e’ stata risolta dalla giurisprudenza della Corte soltanto dopo la pronuncia della sentenza impugnata, mentre nelle applicazioni dei giudici di merito trovava soluzioni opposte, potrebbe farsi luogo alla compensazione delle spese, in cio’ ravvisandosi giusti motivi.

Quanto alle spese del giudizio di cassazione non sembra opportuno che questa relazione vi si soffermi.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni svolte dalla relazione in ordine alla fondatezza del ricorso ed alla possibilita’ di una decisione nel merito quanto al regolamento delle spese del giudizio di opposizione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata sul punto relativo alla condanna nelle spese giudiziali della qui ricorrente. Nel merito il Collegio condivide la valutazione della relazione in ordine alla ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di quel giudizio, siccome da essa individuati. Parte ricorrente evoca come ragione la circostanza che lo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata, in persona del medesimo magistrato – persona, avrebbe in altro giudizio condannato alle spese il Comune di Filadelfia. Ma cio’ concerne una decisione del 2009, successiva a quella impugnata in questa sede. Onde si tratta di evenienza del tutto irrilevante ai fini della decisione sul merito che adotta questa Corte, che deve fare riferimento al momento in cui pronunzio il giudice di merito.

Le spese del giudizio di merito si intendono, dunque, compensate.

Vanno, viceversa, poste a carico dell’intimato le spese del giudizio di cassazione, siccome liquidate in dispositivo, atteso che non v’e’ ragione, riguardo ad esse di non applicare il principio di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata riguardo alla decisione sulle spese giudiziali. Decidendo nel merito esclusivamente su queste ultime, ne dispone la compensazione per giusti motivi.

Condanna l’intimato alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milletrecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA