Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6672 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7226-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato EMILIO CASTORINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5256/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia della entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’illegittimità del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso in materia di IRAP presentata da C.S., esercente l’attività di medico libero professionista.
Secondo la CTR, pur risultando che l’autonoma organizzazione è riscontrabile in ipotesi di responsabilità apicale del medico all’interno della struttura esterna presso la quale operi e che nel caso concreto il contribuente non aveva “chiarito, in considerazione della specifica attività medico-chirurgica, la propria posizione su tale aspetto, tuttavia, “non avendo l’Ufficio esposto elementi tali da ricondurre il contribuente ad un ruolo di responsabilità organizzativa all’interno della struttura nella quale opera”, la sentenza impugnata andava confermata.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito la parte intimata con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c.. La CTR, senza considerare la natura del ricorso proposto dal contribuente e l’onere probatorio in ordine all’assenza dei presupposti per il pagamento dell’IRAP ricadente sul contribuente, avrebbe erroneamente addossato tale onere in capo all’ufficio quanto alla dimostrazione del ruolo apicale all’interno della struttura ove il contribuente operava. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.
Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo.
Ed invero, questa Corte è ferma nel sostenere che in tema di IRAP il libero professionista non è automaticamente escluso dall’imposizione con riferimento all’esercizio dell’attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività – cfr., ex plurimis, Cass. n. 4576/2019 -. E’ dunque onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza di tali condizioni – cfr. Cass. n. 18749/2014 -.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello ha fondato la sua decisione sulla circostanza che l’Ufficio non avesse provato il ruolo apicale del professionista – medico-chirurgo – all’interno della struttura ove operava, precisando che il contribuente non aveva chiarito su tale aspetto la propria posizione.
Così facendo il giudice di appello è venuto meno al principio che impone al contribuente di provare i presupposti del diritto al rimborso reclamato.
In questi termini il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, assorbito il secondo, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021