Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6672 del 06/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6672 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
zoN1
sul ricorso n. 13757/11 proposto da:
Enel Produzione S.p.A., in persona del suo procuratore
e legale rappresentane
pro tempore,
elettivamente
domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo
Studio dell’Avv. Livia Salvini, che la rappresenta
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Comune di Porto Tolle, in persona del suo Sindaco pro
tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Fanali n. 43, presso lo Studio dell’Avv. Francesco
d’Ayala Valva che, anche disgiuntamente con l’Avv.
Gianni Marongiu, lo rappresenta e difende, giusta
Data pubblicazione: 06/04/2016
delega in calce al controricorso;
–
controricorrente
–
contro
Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio, in
persona del legale rappresentante
pro tempore,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 36/04/2010 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 30 marzo
2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 febbraio 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso
per l’estinzione del processo per rinuncia del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 36/04/10 depositata il 30
marzo 2010 la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, pronunciando nel giudizio di rinvio
ex Casa.
sez. trib. n. 13319 del 2006, respingeva i ricorsi
originariamente proposti da Enel S.p.A. avverso l’atto
di attribuzione di rendita catastale n. 1303 1998 che
disattendeva quella chiesta dalla contribuente con
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elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi
procedura DOCFA e avverso l’avviso di liquidazione n.
2105 ICI 1998.
Contro la sentenza della CTR, il successore Enel
Produzione S.p.A. proponeva ricorso per cessazione,
affidato a quattro motivi.
L’Agenzia del Territorio e il Comune di Porto Tolle,
Nelle more la ricorrente rinunciava al ricorso e la
rinuncia veniva accettata. Deve pertanto, in
applicazione degli artt. 390 s. c.p.c., dichiararsi
l’estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo, spese
integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 23 febbraio 2016
resistevano con controricorso.